Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6475 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24776/2017 proposto da:

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a., s.u.

Fondo cd Rapporti Dormienti, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sant’Andrea

della Valle n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sergio Lupinacci,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.B.G., S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 587/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale tardivo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Ilda Botta, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza n. 587 del 2017 ha rigettato l’impugnazione proposta da Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. s.u. – Fondo cd. “Rapporti dormienti”, d’ora in poi solo Consap, avverso la sentenza del locale Tribunale che, dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di restituzione dell’importo di Euro 6.900,00 promossa dai signori S.F. e L.B.G., quali ordinanti di un assegno circolare confluito nel fondo rapporti dormienti di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 343, avendo Consap provveduto al pagamento del titolo nel corso del giudizio all’esito dell’inoltro da parte degli attori della necessaria documentazione, condannava in solido il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consap al pagamento degli interessi maturati a far data dalla domanda, e quindi dal 31 ottobre 2009, sino all’effettivo soddisfo ed alle spese del giudizio.

La Corte territoriale rigettava altresì l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza Consap con due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 25704 del 2019 di questa Prima Sezione civile ha rimesso la causa, nell’apprezzato suo rilievo nomofilattico, all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Consap fa valere violazione o falsa applicazione di norma sostanziale per non averne la Corte territoriale riconosciuto il difetto di legittimazione passiva.

In modo erroneo i giudici di appello avrebbero ritenuto da una parte, che l’indisponibilità degli importi rimessi da Consap ai richiedenti non costituisse elemento per far venir meno la legittimazione passiva della stessa rispetto all’azione di restituzione promossa dai signori S. e L.B. in primo grado e dall’altra che quella legittimazione restasse confermata dall’autonomia decisoria di Consap.

Il potere di rimborso attribuito a Consap non è autonomo nè svincolato, potendo la prima soltanto mettere a disposizione del richiedente, in seguito ad istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di legge, le somme che il Ministero di volta in volta accredita al Fondo, per le singole istanze.

Il punto 9 della Circolare del 3 novembre 2010, contenente le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343, prevede infatti che dopo aver verificato l’esistenza dei presupposti di legge per il rimborso ed aver ricevuto l’accredito delle somme occorrenti dal Ministeri dell’Economia e Finanze, Consap provveda a disporre il pagamento in favore della persona legittimata all’incasso dell’importo che risulti devoluto al Fondo in base agli elenchi di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, art. 4, con le modalità indicate dall’interessato.

L’autonomia decisoria di Consap attiene pertanto al solo esito istruttorio dell’istanza e non all’anticipo dell’importo e le competenze, e le conseguenti prestazioni, destinate a valere nei rapporti interni con il Ministero riverberano i loro effetti anche rispetto ai terzi aventi diritto.

Inoltre Consap, non avendo il potere di erogazione delle somme richieste ma rivestendo solo la qualità di soggetto gestore delle domande di rimborso, non può essere tenuta al pagamento degli interessi legali agli aventi diritto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1292,1209 e 1224 c.c..

La Corte di appello aveva erroneamente ritenuto l’irrilevanza del ritardo degli aventi diritto nel fornire l’IBAN e l’integrazione documentale loro richiesta, ritenendo che solo la messa in mora del creditore a mezzo di un’offerta reale fosse l’unico modo per sospendere il decorso degli interessi legali.

Poichè ConsaP, Fondo Rapporti Dormienti, non è titolare di obbligazione restitutoria nei confronti degli aventi diritto non può ravvisarsi solidarietà ex art. 1292 c.c., con il Ministero che presuppone la medesimezza della prestazione ed opera nei rapporti interni non integrando una qualità aggiuntiva del credito in esterno.

Al difetto di legittirnazione passiva rispetto all’obbligazione principale si accompagna l’insussistenza dell’obbligazione accessoria degli interessi legali.

3. Con ricorso incidentale il Ministero dell’Economia e delle Finanze fa valere violazione o falsa applicazione delle norme in materia di messa in mora del debitore a mezzo di intimazione ai sensi dell’art. 1209 c.c., dei doveri di collaborazione gravanti sul creditore ex art. 1206 c.c. e della riduzione della responsabilità in caso di concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c..

La Corte di appello confermando la sentenza di primo grado aveva ritenuto che alla data del 31 ottobre 2009 decorressero gli interessi ritenendo irrilevanti i ritardi degli aventi diritto nel fornire l’IBAN o la documentazione integrativa.

In tal modo si sarebbe violato l’art. 1219 c.c., ed il principio per il quale il debitore è costituito in mora mediante intimazione che presuppone che tra creditore e debitore vi sia un rapporto giuridico, come il contratto, destinato a stabilire modalità e termini delle relative obbligazioni di modo che la loro violazione, a mezzo della intimazione, comporti in via automatica il ritardo nella prestazione già prevista e disciplinata.

Nel rapporto tra il Ministero e l’avente diritto non vi è invece alcun preventivo contratto ed il rapporto giuridico si instaura tra le parti in seguito alla richiesta di rimborso che vale come prima richiesta e rispetto alla quale non può aversi, per definizione, ritardo.

La richiesta di rimborso è riferita non ad una obbligazione contrattuale definita in ogni suo aspetto, ma ad un rapporto ex lege da attivarsi necessariamente mediante richiesta documentata insuscettibile di integrare, da subito, una costituzione in mora poichè sottoposta a procedure di accertamento della titolarità e dell’avvenuto versamento al Fondo da parte degli intermediari autorizzati delle somme reclamate.

Il tempo trascorso non integra il ritardo ma quanto necessario, all’esito della documentazione richiesta, ad individuare l’avente diritto e nella fattispecie il tempo era stato dovuto alla incompletezza della documentazione prodotta addebitabile a colpa dei richiedenti che avrebbero poi reso possibile il pagamento fornendo i dati richiesti, epoca fino alla quale non avrebbe potuto configurarsi un ritardo nella prestazione.

Nulla pertanto sarebbe stato dovuto a titolo di interessi legali.

4. Le questioni sottese ai ricorsi principali ed incidentali vanno a definire della disciplina del Fondo cd. rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze della L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 343, il tema della legittimazione passiva rispetto all’istanza di rimborso delle somme ivi confluite, nei casi di erronea qualificazione dei rapporti bancari come “dormienti”, e, ancora, quello degli interessi legali di mora ex art. 1219 c.c., comma 1, quanto ai loro stessi presupposti di riconoscimento.

4.1. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, stabilisce che “per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato” e quindi “dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze”e dagli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (art. 345-ter legge finanziaria 2006 cit.), con attribuzione al regolamento di attuazione D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, della definizione delle modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

A decorrere dal 14 giugno 2010, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a CONSAP S.p.A. la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo (c.d. “rapporti dormienti”).

L’art. 5 relativo agii “Adempimenti di Consap” stabilisce, per quanto qui di rilievo, che la concessionaria provveda a gestire la ricezione delle istanze di restituzione, a svolgere l’istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, osservando le istruzioni del Ministero ed acquisendo presso gli istanti e gli intermediari di cui al D.P.R. n. 116 del 2007, art. 1, gli elementi utili per accertare la sussistenza e la titolarità del rapporto dormiente e l’avvenuto trasferimento al Fondo.

Effettuate le verifiche Consap chiede al Ministero l’accredito delle somme una volta accertato il diritto al rimborso dell’istante e dispone il rimborso stesso senza interessi una volta avvenuto l’accredito.

Spetta a Consap curare il riscontro ai richiedenti, comunicando loro il motivato diniego dell’istanza, gestire, altresì, i rapporti con gli istanti e gli adempimenti preliminari, curando la pubblicazione sul sito web degli elenchi che gli intermediari provvederanno a trasmettere direttamente alla concessionaria dopo la stipula della convenzione con il Ministero.

Per la descritta sequela di adempimenti, Consap esercita rispetto alle istanze di restituzione attività di ricezione, istruttoria, accoglimento o rigetto e pagamento previa fornitura della provvista finanziaria da parte del M.E.F. (Ministero dell’Economia e delle Finanze) su conto dedicato.

Le indicate attività, con cui si esercitano dalla concessionaria del servizio Consap funzioni di accertamento e decisorie in ordine alla sussistenza del diritto alla restituzione delle somme reclamate e si realizza una rilevanza esterna della gestione diretta dei rapporti giuridici con i soggetti interessati, esprimono di Consap la legittimazione passiva rispetto alla istanza di rimborso avanzata dagli aventi diritto quanto alle somme confluite, in difetto dei presupposti di legge, nei cd. fondi dormienti destinati ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Si costituisce un rapporto obbligatorio trilatero ex lege tra Ministero, soggetto finanziatore, Consap, soggetto destinatario delle domande, al quale spetta autonomia decisionale in ordine al loro accoglimento in applicazione delle previsioni di legge e di regolamento e delle istruzioni adottate dal Ministero stesso attraverso proprie circolari, ed il richiedente la restituzione nella illegittima devoluzione delle somme oggetto di assegni circolari o di depositi o strumenti assicurativi trasmessi dagli intermediari autorizzati, in difetto dei presupposti di cui alla Legge Finanziaria n. 266 del 2006, art. 1, comma 343, al fondo rapporti dormienti.

La normativa di conforto, di natura primaria e regolamentare, appresta un sistema conoscibile dal privato avente diritto al rimborso che fissa i presupposti integrativi del diritto ed i soggetti passivamente legittimati alla domanda.

Il mancato accredito da parte del M.E.F. delle somme sulla cui titolarità Consap abbia favorevolmente concluso l’istruttoria, decidendo per la loro spettanza agli istanti, integra una vicenda destinata a risolvere i propri effetti all’interno del rapporto convenzionalmente dettagliato tra il Ministero stesso e la concessionaria e non ad involgere le posizioni dell’avente diritto al rimborso.

Il privato matura il diritto al rimborso rispetto a chi resta legittimato per poteri delegatigli da una convenzione conclusa con il soggetto obbligato in ragione di previsioni affidate alla normativa di riferimento in cui confluisce anche l’indicata convenzione e ciò, in quanto, i relativi contenuti abbiano acquisito una rilevanza in esterno traducendosi in accesso a canali dedicati, nell’apprestamento di modulistica e, in genere, in una diretta e formale interlocuzione con il soggetto delegato, diretta a fissare scansioni ed adempimenti integrativi dei vari momenti del procedimento amministrativo di riconoscimento e pagamento.

Il diretto contatto che si instaura tra il delegato Consap ed il privato avente diritto al rimborso richiama l’operatività in esterno di un mandato senza rappresentanza in cui il mandatario risponde verso il privato nei limiti fissati nell’atto di mandato e nel rispetto delle istruzioni ricevute (art. 1711 c.c.) in una cornice che denuncia al terzo che al mandatario si rivolga perchè adempia ai compiti delegatigli dal mandante la piena riferibilità al primo dell’attività spiegata.

La responsabilità da contatto sociale è una peculiare forma di responsabilità contrattuale che insorge da un rapporto che si instaura tra due soggetti o per un obbligo legale oppure quale conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale”.

Tanto è avvenuto nella specie in cui al rapporto contrattuale in essere tra Ministero delle Finanze e Cosap consegue nella relazione tra quest’ultima, concessionaria addetta all’istruttoria ed il pagamento agli aventi diritto del rimborso di quanto illegittimamente confluito nel fondo cd. dei rapporti dormienti, ed i terzi un rapporto da derivato contatto sociale.

Il motivo, conclusivamente infondato, va pertanto rigettato.

5. Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di quello incidentale possono trovare congiunta trattazione perchè relativi alla medesima questione, su termini e decorrenza degli interessi legali ex art. 1224 c.c., comma 1, spettanti agli aventi diritto alle somme confluite sul fondo cdd. rapporti dormienti.

I motivi sono fondati nei termini di seguito indicati e precisati.

Coglie nel segno la difesa erariale là dove, ferma l’individuazione della fonte degli interessi moratori ex art. 1224 c.c., comma 1, nell’inadempimento di chi risulti debitore rispetto ad un pregresso rapporto a parti individuate, esclude che nella specie, in cui il rapporto restitutorio sorge al verificarsi di presupposti fissati dalla Legge Finanziaria n. 266 del 2006 e dai successivi atti di esecuzione, così il D.P.R. n. 116 del 2007, possa aversi al momento in cui venga presentata l’istanza di rimborso.

A detta data il debito restitutorio è infatti tutto da definirsi quanto al soggetto suo titolare ed agli importi da riconoscersi attraverso procedimentalizzate scansioni fissate per legge in cui rientra il fisiologico dispiegarsi dei poteri di accertamento e decisori della P.A..

Al momento della domanda di rimborso e quindi al 31.10.2009, che è la data da cui la Corte di appello con l’impugnata sentenza, confermando la decisione di primo grado, fa decorrere gli interessi di mora, i termini soggettivi ed oggettivi del diritto al rimborso erano tutti da definirsi di talchè a detta data non può decorrere alcun ancillare debito di mora ex art. 1219 c.c., comma 1, il cui essenziale presupposto è costituito dall’esistenza, a quel momento, del diritto di credito e che in via residuale ove non altrimenti individuabile ben può consistere nella data di proposizione della domanda giudiziale.

Ai fini del riconoscimento degli interessi di mora sul credito reclamato in giudizio, il giudice del merito ove non riesca ad individuare il dies a quo del decorso dei primi là dove si tratti di fattispecie in cui il ritardo del debitore resti definito all’esito di complessi adempimenti a cui si correlano condotte di cooperazione del creditore varrà la data di proposizione della domanda giudiziale

In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà all’indicato principio nella quantificazione degli interessi di mora.

6. In via conclusiva, questa Corte, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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