Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6474 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 28/02/2022), n.6474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3593-2016 proposto da:

ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, ASL N. (OMISSIS)

GESTIONE LIQUIDATORIA, rispettivamente in persona del Direttore

Generale e del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO

PALMIERO, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;

– ricorrenti –

contro

A.V., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ENNIO GRASSINI;

tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ENNIO GRASSINI;

– controricorrenti –

e contro

B.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 175/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 02/10/2015 R.G.N. 343/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 2 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Campobasso chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Larino di accoglimento della domanda proposta da A.V. ed altri 138 medici e/o veterinari nei confronti dell’ASReM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise e della ASL n. (OMISSIS) Gestione Liquidatoria, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riparametrazione della retribuzione di risultato spettante dall’anno 1999 al personale medico con qualifica dirigenziale del Servizio sanitario nazionale già appartenente alla ASL n. (OMISSIS) in base all’accordo concluso tra ARAN e OO.SS. circa l’interpretazione autentica della disciplina contrattuale a riguardo posta dal CCNL, art. 61, comma 2, per il comparto Sanità relativo al triennio 1994/1997, dichiarava inammissibile l’appello principale nonché l’appello incidentale, così qualificate le richieste di riforma della sentenza formulate dagli appellati con la memoria di costituzione in appello;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto come l’atto di impugnazione non consenta di individuare con sufficiente approssimazione il contenuto e la portata delle modifiche conseguenti alle censure formulate alla decisione di primo grado risolvendosi nella mera illustrazione di una diversa tesi giuridica e ciò tanto per la questione di giurisdizione, quanto con riguardo alle eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva ed alla prescrizione decennale dell’azione e quinquennale dei crediti ed infine alla decisione nel merito che aveva sancito il diritto al ricalcolo della retribuzione di risultato spettante agli istanti a decorrere dal 1999, per essere risultato il fondo relativo, all’esito dell’espletata CTU, determinato in difformità rispetto alle previsioni dell’art. 61 CCNL Sanita,’ per il triennio 1994/1997 ed, in particolare, rispetto all’interpretazione autentica risultante dall’accordo ARAN/OO.SS. del 12.7.2001 della locuzione “quote storiche spettanti”, da riferirsi non alle “quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e ss., applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema di retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dalla L. n. 53 del 1993, art. 8, comma 3”;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASReM, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resistono, con controricorso, A.V. ed altri 84 degli originari istanti.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’Azienda ricorrente, impugnato in termini generali il giudizio di inammissibilità cui perviene la Corte territoriale con riguardo al ricorso in appello, si volge a censurare le ragioni dalla Corte medesima esposte a ribadire il medesimo giudizio con riguardo ai singoli motivi d’appello, così addivenendo, quanto al primo motivo, ad imputare alla Corte territoriale il fraintendimento della posta questione di giurisdizione, volta non, come ritenuto dalla Corte stessa a contestare il giudicato intervenuto in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario bensì a sollecitare una definizione dell’ambito di estensione della cognizione di quel giudice quanto ai fatti rilevanti anteriori al 30.6.1998;

che, con il secondo motivo, l’Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità della pronunzia di rigetto relativamente all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’Azienda medesima per contrasto con la normativa intervenuta a regolare la vicenda successoria relativa ai rapporti giuridici facenti capo alle disciolte USL di (OMISSIS) e (OMISSIS) che escludono che sulle nuove ASL di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, (cui è poi succeduta l’ASReM) potessero farsi gravare i debiti e i crediti facenti capo alle ex USL;

– che con il terzo motivo, l’Azienda ricorrente contesta quanto rilevato dalla Corte territoriale circa l’assenza di specifiche domande a fronte della riproposizione dell’eccezione già sollevata in primo grado circa la nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo, riproposizione peraltro svolta senza misurarsi con le ragioni poste dal primo giudice alla base del rigetto della stessa;

– che, con il quarto motivo, l’Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale il fraintendimento del motivo di impugnazione volto ad evidenziare, sul presupposto del riconoscimento da parte del primo giudice delle eccezioni relative alla prescrizione decennale dell’azione e della prescrizione quinquennale dei crediti, l’erroneità della pronunziata condanna generica dell’ASReM alla rideterminazione del fondo di incentivazione della produttività “in base alle quote originariamente determinate in astratto per ciascun ruolo ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e segg.”;

che con il quinto motivo l’Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omesso esame della documentazione prodotta a comprova della determinazione del fondo di incentivazione della produttività nel rispetto delle “quote storiche” da cui fa discendere l’illegittimità della pronunzia relativa;

– che l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Azienda ricorrente dichiarata dalla Corte territoriale trova conferma in relazione all’inidoneità dei motivi di censura in questa sede sollevati dall’Azienda medesima ad inficiare quella pronunzia che emerge da quanto qui di seguito si argomenta muovendo dal primo motivo che si appalesa infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU. n. 2677/2011) secondo cui sono rimessi alla cognizione del giudice ordinario tutti i fatti rilevanti anteriori al 30.6.1998 laddove, come nella specie, si configuri la permanenza in epoca successiva a quella data del comportamento illecito della pubblica amministrazione;

– che parimenti infondato risulta il secondo motivo in virtù della successione delle ASL istituite nel 1997 (cui è poi subentrata la ASReM ai sensi della L.R. n. 34 del 2008), nei rapporti di lavoro con il personale delle ex USL di (OMISSIS) e (OMISSIS), cui consegue il trasferimento in capo al nuovo soggetto datore delle obbligazioni nascenti dal rapporto, come riconosciuto dalla stessa ASReM, laddove solleva solo parzialmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, intendendo che, a partire dall’istituzione delle ASL nel 1997 (cui, come detto, è poi subentrata la ASReM) ritiene fare capo ad esse quelle obbligazioni e così quelle oggetto del presente giudizio che attengono alla rideterminazione della retribuzione di risultato degli istanti a decorrere dal 1999;

che infondato si rivela anche il terzo motivo non avendo l’Azienda ricorrente sollevato alcuna specifica censura relativamente alle ragioni di inammissibilità che la Corte territoriale ha addotto con riguardo al motivo di gravame inteso a riproporre le accezioni di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo;

che nuovamente infondato è a dirsi il quarto motivo avendo correttamente la Corte territoriale escluso l’incompatibilità tra la riconosciuta operatività tanto della prescrizione decennale dell’azione quanto della prescrizione quinquennale dei crediti con la statuizione che impone la rideterminazione del fondo di incentivazione della produttività in base alle quote originariamente determinate in astratto per ciascun ruolo ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e segg., risolvendosi quel riferimento nell’indicazione del criterio di computo del fondo applicabile in base all’accordo ARAN/OO.SS. 12.7.2001 di interpretazione autentica della vigente disciplina contrattuale, ferma restando la spettanza agli istanti delle differenze della retribuzione di risultato così ricalcolate a far data dal 16.2.2002 da cui decorre il quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione del diritto;

che del tutto infondato si rivela il quinto motivo avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l’inammissibilità del motivo di gravame non misurandosi le censure allora sollevate dall’Azienda ricorrente con l’accertamento emerso a seguito dell’espletata CTU della difformità della consistenza del fondo di incentivazione della produttività rispetto a quella risultante dall’applicazione della disciplina contrattuale secondo l’interpretazione autentica della dicitura “quote storiche” di cui all’accorso ARAN/OO.SS. del 12.7.2001, per essersi l’Azienda stessa limitata a riaffermare, senza darne dimostrazione alcuna dal punto di vista del risultato contabile, che il rispetto delle “quote storiche” risultava dalle dichiarazioni riportate nella prodotta documentazione amministrativa;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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