Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6474 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 2 presso lo studio del Dottor PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato AMODIO GABRIELE giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio per l’area dello sviluppo industriale di (OMISSIS) ricorreva avverso il provvedimento di rettifica e liquidazione d’imposta con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore iniziale, dichiarato ai fini INVIM,con riferimento al rogito per notar Farinaro con il quale il Consorzio aveva venduto ad una societa’ un terreno dallo stesso espropriato in epoca antecedente;

sosteneva, tra l’altro, che ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 2, u.c. l’INVIM non era applicabile ai trasferimenti immobiliari conseguenti e successivi ad espropriazione per pubblica utilita’.

La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso. La relativa sentenza veniva poi confermata dalla C.T.R. di Napoli, investita dall’impugnazione dell’Ufficio, che, con la sentenza di cui in epigrafe, ha ritenuto che i beni che entrano nel patrimonio dei Consorzi per le Aree Industriali, stante la finalita’ pubblica di detti consorzi, non possono essere parificati a quelli in comune commercio e che quindi non possa ritenersi l’applicabilita’ dell’INVIM. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione con motivo unico. Il contribuente resiste con controricorso e con memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVAZIONE

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3): assume che tale ultima norma dispone la non applicazione dell’INVIM soltanto al trasferimento conseguente all’atto autoritativo dell’esproprio e/o all’atto di trasferimento volontario, ma conseguente all’espropriazione per pubblica utilita’; non puo’ quindi trovare applicazione nell’ipotesi di trasferimento, con atto negoziale, posto in essere dall’espropriante dopo la procedura di esproprio.

Il controricorrente a sua volta rileva come i Consorzi per le aree i sviluppo industriale sono enti pubblici che, nell’interesse pubblico, provvedono alla espropriazione delle aree rientrati in appositi piani si sviluppo, aree che vengono successivamente trasferite ai soggetti che intendono avviare un’iniziativa a carattere industriale. In virtu’ di cio’ ritiene possibile un’interpretazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, u.c. del citato decreto che estenda la non applicazione dell’INVIM anche agli atti negoziali successivi all’espropriazione per pubblica utilita’.

Il ricorso e’ fondato.

Va innanzitutto ribadito che la natura eccezionale riconosciuta, per costante giurisprudenza (Cass. nn. 9256/2005, 5552/2005, 10789/ 2004, 9370/2002, 2534/2002, 1613/2002), alle norme recanti esenzione da tributi o agevolazioni fiscali, implica l’inevitabile corollario dell’interprefazione rigorosa di esse, ai sensi dell’art. 14 preleggi.

E’ quindi necessario richiamare la previsione testuale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, u.c. (comma aggiunto dal D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 959, art. 1) che e’ cosi’ formulata: “L’imposta non si applica all’atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita’ o della cessione all’espropriante in caso di procedura espropriati va per pubblica utilita’”.

Con tale previsione il legislatore ha introdotto una deroga rispetto alla regola generale dell’imposizione dell’INVIM, formulata nel D.P.R. n. 643 del 1972, art. 1 e art. 2, commi 1 e 2; essa costituisce quindi norma di stretta interpretazione, che come tale, ai sensi dell’art. 14 preleggi, non si applica oltre i casi e i tempi espressamente considerati. Questo non esclude che anche le norme eccezionali possono essere suscettibili di interpretazione estensiva, ma quest’ultima presuppone che, secondo la volonta’ del legislatore, i termini utilizzati da quest’ultimo abbiano, in realta’, un significato piu’ ampio di quello proprio delle parole. Ma, per quanto qui ci occupa, il disposto del comma in esame appare riferibile a due sole ipotesi: la prima e’ quella in cui intervenga il provvedimento ablativo vero e proprio; la seconda – come questa Corte ha gia’ affermato (sent. n. 18269 del 20004, Rv. 576978) si riferisce alle ipotesi in cui il trasferimento di proprieta’ consegua alla cessione volontaria, ma pur sempre nel contesto di un’espropriazione gia’ programmata, ancorche’ non pervenuta alla fase conclusiva del provvedimento ablativo, dal futuro, ma sicuro, espropriato all’espropriante.

La sentenza impugnata motiva la ritenuta non applicabilita’ dell’INVIM assumendo: “non sussiste dubbio alcuno che i beni che entrano nel patrimonio dei Consorzi per le Aree Industriali stante la finalita’ pubblica di detti consorzi non possono essere parificati a quelli in comune commercio e pertanto il relativo trasferimento in favore dei Consorzi non puo’ essere sottoposto ad Invim”.

Cosi’ facendo incorre nel vizio denunciato: ed infatti applica estensivamente una norma che, come sopra detto, reca un’esenzione dal tributo dell’INVIM (D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 5)e che, in quanto tale, e’ norma eccezionale di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi. Nel caso di specie, nulla autorizza a ritenere che il legislatore con la locuzione di cessione all’espropriante abbia inteso riferirsi non soltanto all’ente pubblico che procede all’espropriazione, ma anche al privato destinatario finale del bene espropriato, (in tal senso Cass. N. 5260 del 2004, Rv 571176). Il legislatore del 1977 ha ritenuto che i trasferimenti autoritativi a seguito di espropriazione non dovessero essere sottoposti ad imposizione, e che anzi il beneficio dovesse essere esteso, ravvisandosi l’identica ratio, ai trasferimenti effettuati volontariamente dall’espropriato in favore dell’espropriante, in particolare alle cessione-bonarie espressamente previste dalla normativa speciale in materia, (L. n. 865 del 1971, art. 12).

Tuttavia la vendita effettuata non in favore dell’espropriante, bensi’ da quest’ultimo ad un terzo destinato ad essere a sua volta cessionario dell’espropriante, presenta alcune analogie, ma anche significative differenze, rispetto a quella in favore dell’espropriante. Si tratta, innanzi tutto, di una vendita effettuata nel mercato libero (anche se la volonta’ del venditore puo’ essere condizionata dal fatto di essere assoggettato ai limiti di destinazione); ancora si tratta di una cessione che trova, per quanto attiene al privato acquirente, la sua giustificazione non nell’interesse pubblico bensi’ in quello privato (cioe’ la legittima ricerca di un profitto).

Tanto spiega l’adozione di una disciplina differente e non giustifica il ricorso ad un’interpretazione estensiva (ne del disposto del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, u.c., ne’ del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25, peraltro non invocato ne’ dai giudici di merito ne’ dal controricorrente, che elenca in maniera altrettanto tassativa varie ipotesi di esenzioni e riduzioni).

In conseguenza del principio cosi’ affermato il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamene di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate, tenuto conto della novita’ del quesito proposto.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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