Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6473 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, depositata il 24/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio per l’area dello sviluppo industriale di (OMISSIS) ricorreva avverso la cartella esattoriale emessa dalla Serit sul ruolo dell’ufficio del registro di Aversa perche’ illegittima ed infondata per intassabilita’ dell’atto conseguente ad espropriazione per pubblica utilita’. La C.T.P. rigettavano il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dal contribuente che insisteva nelle deduzioni gia’ svolte in primo grado ed i giudici di secondo grado accoglievano l’appello ritenendo, in conformita’ al principio affermato dalla Commissione Tributaria centrale con sentenza 1213/82, che l’atto di assegnazione di terreni da parte di un ente di sviluppo vada qualificato come concessione amministrativa, con conseguente esclusione dall’INVIM. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione con due motivi. Il contribuente non resiste.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 53 per non avere la C.T.R. dichiarato d’ufficio – stante la contumacia dell’agenzia – l’inammissibilita’ dell’appello per assoluta carenza d’impugnazione della ratio decidendi della sentenza impugnata. Deduce infatti che con la sentenza di primo grado la C.T.P. aveva dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso (proposto avverso la cartella esattoriale) per non avere il ricorrente svolto le eccezioni relative all’avviso di liquidazione, che, pur costituendo il presupposto della cartella impugnata, non era mai stato impugnato.

Tale doglianza e’ inammissibile in quanto il ricorrente non riporta il contenuto della richiamata sentenza di primo grado, contenuto essenziale in quanto appare essere in contrasto con quanto risulta dalla sentenza di secondo grado. Quest’ultima, contraddicendo quanto sopra, afferma: “I primi giudici rigettavano il ricorso”. In effetti questo giudice di legittimita’ non ha alcuna possibilita’ di verificare ex actis la censura proposta e tanto si pone in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 959 del 1977, art. 1 e dell’art. 14 disp. gen., assume che tale ultima norma dispone la non applicazione dell’INVIM soltanto al trasferimento conseguente all’atto autoritativo dell’esproprio e/o all’atto di trasferimento volontario, ma conseguente all’espropriazione per pubblica utilita’; non puo’ quindi trovare applicazione nell’ipotesi di trasferimento, con atto negoziale, posto in essere dall’espropriante dopo la procedura di esproprio.

Il ricorso e’ fondato.

Va innanzitutto ribadito che la natura eccezionale riconosciuta, per costante giurisprudenza (Cass. nn. 9256/2005, 5552/2005, 10789/ 2004, 9370/2002, 2534/2002, 1613/2002), alle norme recanti esenzione da tributi o agevolazioni fiscali, implica l’inevitabile corollario dell’interpretazione rigorosa di esse, ai sensi dell’art. 14 preleggi.

E’ quindi necessario richiamare la previsione testuale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, u.c. (comma aggiunto dal D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 959, art. 1) che e’ cosi’ formulata: “L’imposta non si applica all’atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita’ o della cessione all’espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita’”.

Con tale previsione il legislatore ha introdotto una deroga rispetto alla regola generale dell’imposizione dell’INVIM, formulata nel citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 1 e art. 2, commi 1 e 2;

essa costituisce quindi norma di stretta interpretazione, che come tale, ai sensi dell’art. 14 preleggi, non si applica oltre i casi e i tempi espressamente considerati. Questo non esclude che anche le norme eccezionali possono essere suscettibili di interpretazione estensiva, ma quest’ultima presuppone che, secondo la volonta’ del legislatore, i termini utilizzati da quest’ultimo abbiano, in realta’, un significato piu’ ampio di quello proprio delle parole.

Ma, per quanto qui ci occupa, il disposto del comma in esame appare riferibile a due sole ipotesi: la prima e’ quella in cui intervenga il provvedimento ablativo vero e proprio; la seconda – come questa Corte ha gia’ affermato(sent. n. 18269 del 20004, Rv. 576978) si riferisce alle ipotesi in cui il trasferimento di proprieta’ consegua alla cessione volontaria, ma pur sempre nel contesto di un’espropriazione gia’ programmata, ancorche’ non pervenuta alla fase conclusiva del provvedimento ablativo, dal futuro, ma sicuro, espropriato all’espropriante.

La sentenza impugnata motiva la ritenuta non applicabilita’ dell’INVIM assumendo “Nel caso di specie trattasi di assegnazione di suolo ricadente nell’agglomerato industriale di (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1528, art. 4, da parte del Consorzio ASI che e’ di Sviluppo istituzionalemente competente al perseguimento di finalita’ di interesse pubblico i cui atti di assegnazione hanno il fine di incrementare lo sviluppo industriale della zona senza alcun fine speculativo.

Cosi’ facendo incorre nel vizio denunciato: ed infatti applica estensivamente una norma che, come sopra detto, reca un’esenzione dal tributo dell’INVIM (D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 5) e che, in quanto tale, e’ norma eccezionale di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi. Nel caso di specie, nulla autorizza a ritenere che il legislatore con la locuzione di cessione all’espropriante abbia inteso riferirsi non soltanto all’ente pubblico che procede all’espropriazione, ma anche al privato destinatario finale del bene espropriato, (in tal senso Cass. N. 5260 del 2004, Rv 571176). Il legislatore del 1977 ha ritenuto che i trasferimenti autoritativi a seguito di espropriazione non dovessero essere sottoposti ad imposizione, e che anzi il beneficio dovesse essere esteso, ravvisandosi l’identica ratio, ai trasferimenti effettuati volontariamente dall’espropriato in favore dell’espropriante, in particolare alle cessione – bonarie espressamente previste dalla normativa speciale in materia, (L. n. 865 del 1971, art. 12). Tuttavia la vendita effettuata non in favore dell’espropriante, bensi’ da quest’ultimo ad un terzo destinato ad essere a sua volta cessionario dell’espropriante, presenta alcune analogie, ma anche significative differenze, rispetto a quella in favore dell’espropriante. Si tratta, innanzi tutto, di una vendita effettuata nel mercato libero (anche se la volonta’ del venditore puo’ essere condizionata dal fatto di essere assoggettato ai limiti di destinazione); ancora si tratta di una cessione che trova, per quanto attiene al privato acquirente, la sua giustificazione non nell’interesse pubblico bensi’ in quello privato (cioe’ la legittima ricerca di un profitto). Tanto spiega l’adozione di una disciplina differente e non giustifica il ricorso ad un’interpretazione estensiva.

In conseguenza del principio cosi’ affermato il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novita’ del quesito proposto.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmene le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA