Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6473 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15462/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini

131, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Egidio Zaccaria, che lo

rappresenta e difende in sostituzione dell’avvocato Francesco

Bellucci in forza di procura speciale;

– ricorrente –

contro

Comune di Sapri, P.S., P.F., V.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M. ed E. con atto di citazione notificato il 12/7/1994 convennero in giudizio il Comune di Sapri dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, chiedendo la restituzione del fondo occupato, il pagamento dell’indennità di occupazione e il risarcimento del danno derivante dall’occupazione di urgenza di un loro fondo, sito in (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), disposta con decreto sindacale del 19/4/1982 per l’insediamento di alloggi monoblocco, tipo containers, per le famiglie colpite dal terremoto del novembre 1980.

Il Tribunale respinse la domanda con sentenza del 12/7/1994.

2. V.I., P.S., P.F., quali eredi di P.M. e G.G., quale erede di P.E., proposero appello contro la sentenza di primo grado, a cui resistette il Comune di Sapri.

La Corte di appello di Salerno con sentenza del 9/4/2013 accolse parzialmente il gravame e condannò il Comune a pagare agli appellanti la somma di Euro 21.000,00 a titolo di risarcimento per occupazione illegittima dal 23/4/1989 al 19/9/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma annualmente rivalutata, nonchè a rifondere le spese del doppio grado di giudizio e quelle di c.t.u..

3. Con atto notificato il 23/5/2014 avverso la predetta sentenza del 9/4/2013, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione G.G., svolgendo unitario motivo.

L’intimato Comune di Sapri non si è costituito.

Con ordinanza interlocutoria del 15/5-28/6/2019 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, con avviso personale alla parte ricorrente, in considerazione del risalente decesso del difensore avvocato Francesco Bellucci, per consentirle di munirsi di nuovo difensore.

Espletato l’incombente, all’udienza dell’8/1/2020 la causa è stata trattenuta a decisione dopo la costituzione in sostituzione del precedente difensore dell’avvocato Giuseppe Egidio Zaccaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2043 c.c..

1.1. Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello ha liquidato il danno per occupazione illegittima solo in relazione alla superficie effettivamente occupata con l’installazione dei prefabbricati (mq. 3582), non ravvisando prova dell’impossibilità di uso dell’area residua (mq. 1606).

Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, art. 5 quinquies, convertito in L. 6 agosto 1981, n. 456, aveva autorizzato i comuni, che avevano provveduto a individuare le aree da occupare con i prefabbricati destinati ai terremotati ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 69/1980, ad espropriarle per finalità di edilizia residenziale pubblica; della successiva L. n. 80 del 1984, art. 6, aveva trasformato tale facoltà in obbligo da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il provvedimento di esproprio definitivo doveva avere per oggetto la stessa superficie di quella oggetto del decreto di occupazione provvisoria (nel caso mq. 5188).

Il ricorrente osserva che tanto il decreto di occupazione d’urgenza del 23/4/1982 quanto il decreto di esproprio definitivo del 19/9/2000, riguardavano l’intera estensione del fondo P., ossia mq. 5188, di cui mq. 3493 costituiti dalla particella (OMISSIS) e mq. 1695 dalla particella (OMISSIS).

Il ricorrente aggiunge che, come emergeva dalla consulenza tecnica d’ufficio, l’area occupata dai containers non era delimitata in alcun modo; inoltre erano presenti opere (un basamento in cemento) e vi erano stati interventi (tagli di ulivi) anche nella parte non occupata dai manufatti. Non vi era necessità di prova della occupazione materiale dell’intero fondo poichè la privazione del possesso era conseguenza immediata e diretta prima della occupazione di urgenza e poi dell’espropriazione. Il danno conseguiva necessariamente alla perdita della disponibilità del bene.

1.3. La contestazione sollevata dal ricorrente attiene solamente al risarcimento dei danni per occupazione illegittima dal 24/4/1989 al 19/9/2000; ciò perchè, come risulta dalla sentenza impugnata, il Comune ha provveduto a indennizzare i proprietari P. per il periodo dal 31/3/1988 (data in cui era scaduta l’occupazione legittima in forza dell’ultima proroga legislativa) al 23/4/1989; viceversa, pacificamente, in data 19/9/2000 è stato emesso il provvedimento di esproprio del fondo.

La predetta contestazione investe solo l’estensione del terreno a cui è stato commisurato l’indennizzo, e non la misura dell’indennizzo liquidato al metro quadro (Euro 0,5164).

La Corte territoriale ha ritenuto che il risarcimento dovesse riguardare solo l’area effettivamente occupata con installazione dei prefabbricati (mq. 3.582), poichè sarebbe mancata la prova da parte del ricorrente dell’impossibilità di utilizzare per effetto dell’occupazione l’area residua del fondo non oggetto di installazione dei prefabbricati (mq. 1606).

Secondo il ricorrente occorreva invece aver riguardo all’intero fondo P., prima occupato d’urgenza e poi espropriato.

1.4. La censura è infondata.

Giova premettere che l’attore che agisce ex art. 2043 c.c. e chiede il risarcimento del danno cagionato a un bene di sua proprietà è gravato dell’onere probatorio circa i fatti costitutivi della sua pretesa e con essi anche della misura e dell’estensione del pregiudizio subito dal suo bene in conseguenza del fatto illecito altrui; quindi il proprietario del bene illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione che chiede il risarcimento del danno per illegittima occupazione del fondo di sua proprietà è tenuto a provare se e in qual misura il suo fondo è stato occupato.

Nella fattispecie, tuttavia, si discute di un’occupazione illegittima conseguita temporalmente, senza soluzione di continuità, a una occupazione legittima dello stesso fondo.

Se fosse vero quanto assume il ricorrente, ossia che il decreto di occupazione di urgenza aveva riguardato l’intera estensione del fondo P. e non la sola porzione successivamente occupata con i prefabbricati, l’onere della prova sopra ricordato potrebbe ritenersi assolto, perchè sarebbe stato l’Ente pubblico, immesso nel possesso del fondo in forza del provvedimento di occupazione legittima d’urgenza, a dover allegare e provare di averne restituito una parte al proprietario spossessato, tanto più che al termine dell’occupazione illegittima è finalmente conseguito il decreto di esproprio.

1.5. Il ricorrente tuttavia sostiene, ma non dimostra affatto, che il decreto di occupazione d’urgenza avesse investito l’intero fondo P.; dalla sentenza impugnata (pag. 5) risulta invece che il decreto non è mai stato prodotto, nonostante la richiesta del Giudice istruttore, anche se la Corte di appello non ne ha fatto discendere conseguenze negative in ordine alla durata dell’occupazione.

Per altro verso il ricorrente assume che il fatto non fosse contestato (ricorso, pag. 7, terzo capoverso), implicitamente invocando il principio di non contestazione, ma non deduce in modo specifico e puntuale, nel rispetto del canone di autosufficienza, quando e come sarebbe stata allegata da parte sua la circostanza nel corso del processo e con quali condotte processuali la controparte avrebbe ammesso o non contestato la deduzione attorea.

In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’ambito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c., non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perchè l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez. 3, 05/03/2019, n. 6303).

E ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perchè effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perchè non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benchè fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato.

La ravvisata carenza impedisce a questa Corte di verificare e valutare se effettivamente la circostanza in questione potesse dirsi non contestata e quindi pacifica e non bisognosa di prova.

1.6. L’ulteriore affermazione del ricorrente circa la situazione dei luoghi del fondo è del tutto generica e richiede a questa Corte un confronto diretto con il fatto e le prove, per giunta sulla base di considerazioni prive di specificità.

2. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA