Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6472 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6472
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 15193/2018) proposto da:
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, (C.F.: (OMISSIS)), denominata “Libero
Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 15 del 2016, in persona
del Commissario straordinario “pro tempore”, rappresentata e difesa,
in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso,
dall’Avv. Maurizio Nicita, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’Avv. Giuseppe Lomonaco, in Roma, v. Vigliena, n. 2;
– ricorrente –
contro
C.G., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale legale
rappresentante della “F.lli C. s.n.c.”, R.R.C.,
(C.F.: (OMISSIS)), C.D., (C.F.: (OMISSIS)) e C.R.,
(C.F.: (OMISSIS)), gli ultimi tre quali eredi di C.T.,
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta
in calce al controricorso, dall’Avv. Edoardo Bonasera, e domiciliati
“ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione in
Roma, piazza Cavour;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n.
144/2018 (pubblicata in data 17 marzo 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 gennaio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 i sigg. C.G. e C.T., in proprio e quali legali rappresentanti della F.lli C. s.n.c. corrente in (OMISSIS), proponevano opposizione – dinanzi al Tribunale di Enna – avverso quattro distinte ordinanze-ingiunzioni emesse tra il 20 e il 30 marzo 2010 dalla Provincia Regionale di Enna, in seguito all’elevazione dei verbali di contestazioni nn(OMISSIS) della Polizia provinciale con i quali era stata accertata la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 e art. 15, comma 2, sostenendo che essi non avevano mai provveduto né personalmente né per interposte persone al trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui ai citato verbali e per non essere loro applicabile la sanzione prevista dall’indicato art. 12, comma 1, (relativo all’obbligo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico), posto che il precedente art. 11, comma 3 stesso D.Lgs. esclude dall’osservanza del prescritto obbligo i piccoli imprenditori artigiani con non più di tre dipendenti e limitatamente alla produzione di rifiuti speciali non pericolosi.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 13/2011, rigettava l’opposizione sotto tutti i profili prospettati.
Avverso questa decisione formulavano appello i ricorrenti soccombenti e la Corte di appello di Caltanissetta, nella costituzione dell’appellata Provincia regionale di Enna, con sentenza n. 144/2018 (pubblicata il 17 marzo 2018) accoglieva il gravame, disponendo, di conseguenza, l’annullamento delle impugnate ordinanze-ingiunzioni. Contro la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la Provincia regionale di Enna, resistito con un congiunto controricorso da tutti gli intimati.
Il difensore costituito per la parte ricorrente Provincia regionale di Enna (oggi Libero Consorzio comunale di Enna) ha depositato dichiarazione in forma telematica – del 22 dicembre 2021 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. sottoscritta dallo stesso difensore e dal legale rappresentante della medesima ricorrente, chiedendo la declaratoria di estinzione del presente giudizio, la quale risulta firmata anche dal difensore dei controricorrenti, che hanno dichiarato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., comma 3, – di aderire alla rinuncia stessa.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dallo stesso art. 391 c.p.c., comma 4.
Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte di cassazione, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022