Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6472 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9349/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

Benito, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACINO

ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 7515/08 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il

27/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il giudice istruttore del tribunale di Verona, nel procedimento n. 7515/08, relativo alla domanda di revoca di una donazione per ingratitudine del donatario, proposta da M.A. avverso C.A., il 27 marzo 2009 dichiarava estinto il giudizio a seguito di rinuncia agli atti, accettata da parte convenuta.

Rilevato che tra le parti non era stato raggiunto alcun accordo in ordine alle spese di lite e che doveva essere applicato il disposto dell’art. 306, u.c., il giudice istruttore poneva le spese a carico del rinunciante.

Per impugnare detto provvedimento, M.A. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Nell’adunanza del 13 maggio 2010, preso atto del rinvenimento della prova dell’avvenuta notifica del ricorso e della superfluità di rinnovo della notificazione, inizialmente ipotizzato, il Collegio ha disposto rinvio a nuovo ruolo previo nuovo esame preliminare.

E’ stata redatta e comunicata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il ricorso è per più profili inammissibile.

2) Va in primo luogo ricordato che il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., per rinuncia di una di esse agli atti, liquida le spese del giudizio in caso di mancato accordo delle parti, attesa l’espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione, non solo liquida le spese ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una di esse, esorbitando dalla fattispecie prevista dall’art. 306, comma 4, non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile con l’appello, se emesso in primo grado (Cass. 21707/06; 15631/09; 26210/09).

Pertanto il provvedimento qui impugnato in via straordinaria poteva e doveva essere gravato mediante appello davanti alla Corte di appello di Venezia.

3) In secondo luogo va osservato che il ricorso denuncia violazione di legge (pag. 8), senza specificare quale sia la norma violata; nel corso della trattazione lamenta inoltre vizi della motivazione, considerata “erronea, perplessa e contraddittoria”.

Il ricorrente deduce:

– che il giudice della causa di revoca della donazione avrebbe dovuto compensare le spese di lite, perchè tra le parti era stato raggiunto nell’ottobre 2008 un accordo per la vendita concorde a terzi dell’immobile donato, ripartendosi il ricavato in giusta metà;

– che la convenuta si era superfluamente costituita in giudizio il 15 gennaio 2009;

– che all’udienza del 17 febbraio 2009 il difensore del ricorrente aveva presentato un verbale precostituito con dichiarazione di rinuncia agli atti e richiesta di cancellazione della trascrizione;

– che il difensore della convenuta aveva chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore;

che alla successiva udienza nonostante la istanza di compensazione svolta dal ricorrente, il giudice monocratico del tribunale aveva adottato il provvedimento impugnato.

Il ricorrente formula quesito di diritto mirante a far accertare: a) che lo svolgimento dei fatti è stato quello soprariferito; b) che il comportamento del M. rendeva “inutile” la costituzione in giudizio della C., “per cui il giudice non avrebbe dovuto liquidare a carico dello stesso le spese di causa”; c) che detta decisione costituisce “evidente errore di violazione di legge, avendo il giudice adottato una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile alla luce dell’art. 8 del verbale di separazione e di tutti gli atti prodotti dal ricorrente”.

Orbene, tale quesito appare del tutto incongruo, giacchè non censura la interpretazione dell’art. 306 c.p.c., che è stata data dal giudicante mediante la seguente motivazione: “Osservato… che non essendo stato raggiunto un accordo sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., u.c., il rinunciante deve rimborsare le spese alla parte convenuta”.

Il motivo non censura infatti la ritenuta vincolatività del disposto di cui all’art. 306, comma 4, nè oppone l’esistenza di uno specifico accordo in tal senso, negata dal giudicante, ma critica il mancato esercizio dei poteri di compensazione delle spese di lite. In tal modo non coglie la ratio decidendi, relativa alla obbligatorietà della condanna del rinunciante, alla stregua del testuale disposto della norma citata. Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso per la inidoneità del quesito a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (SU 26020/08; 27347/08).

4) Da ultimo va rilevato che il ricorso è comunque manifestamente infondato, atteso che per pacifica giurisprudenza esula dal sindacato della Corte di cassazione e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass 406/08; 17145/09; 25270/09).

Il Collegio nel riportare il contenuto della relazione preliminare, la fa propria, in quanto pienamente condivisibile.

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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