Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6472 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16 presso lo studio dell’Avvocato

PETRONE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSSI LUCIO

MODESTO MARIA giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, depositata il 13/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di (OMISSIS) proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caserta, richiedeva il pagamento dell’importo di Euro 836.525,91 a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese a saldo per l’esercizio 1996. Ne deduceva l’erroneita’ perche’ calcolata su di un imponibile erroneamente comprensivo anche di una posta di bilancio relativa a contributi pubblici ricevuti dalla ex Agensud, aventi natura di risconti passivi contabilizzati a titolo di “altre riserve”, e, come tale, esclusa dalla determinazione del patrimonio netto e quindi dalla base imponibile dell’imposta richiesta. La C.T.P. accoglieva il ricorso ritenendo che i sopradetti contributi non costituissero parte del patrimonio netto.

L’Agenzia proponeva appello ribadendo che i contributi in esame rappresentano un incremento del patrimonio aziendale, secondo il criterio di valutazione prescelto dalla stessa contribuente per la redazione del bilancio aziendale. La C.T.R. respingeva l’appello.

Contro la relativa sentenza, di cui in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate, propone ricorso per Cassazione articolato in duplice motivo;

l’intimato resiste depositando controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha premesso che con sentenza 8989/04 questa Corte ha gia’ accolto il ricorso da essa presentato avverso altra sentenza della C.T.R. di Napoli relativa all’istanza di rimborso presentato dal medesimo Consorzio delle somme versate a titolo di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per gli anni dal 1994 al 1996 e che, nelle more di tale giudizio, e’ stato emessa la cartella di pagamento oggi in esame per non avere detto contribuente provveduto a versare il saldo dovuto, sempre con riferimento all’imposta sul patrimonio netto, per l’anno 1996.

Tanto premesso il ricorso in esame denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 conv. nella L. 26 novembre 1992, n. 461, e del D.M. 7 gennaio 1993, art. 2 di attuazione di tale D.L., in relazione al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 69, come modificato dalla L. n. 64 del 1986;

al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55 nel testo introdotto del D.L. 29 giugno 1994, n. 416 conv. nella L. 8 agosto 1994, n. 503, ed agli artt. 2423 bis, 2423 ter, 2424 e 2425 c.c.; nonche’ omessa insufficiente ed illogica motivazione sui punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1).

Tale doglianza e’ fondata su due ordini di motivi.

Questa Corte ha gia’ affermato (n 8989 del 12/05/2004, Rv. 572809) “In tema di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 (convertito nella L. 26 novembre 1992, n. 461), la base imponibile – ai sensi del comma 2 della norma citata – deve essere determinata, in presenza di bilancio, sottraendo l’utile di esercizio dal “patrimonio netto cosi’ come risulta dal bilancio”, ovverosia facendo esclusivamente riferimento all’ammontare delle relative voci risultante dal bilancio, i cui dati si pongono, pertanto, in stretto ed indissolubile legame con la determinazione della base imponibile del tributo in esame. Ad un tal riguardo, il bilancio di una societa’ di capitali deve essere redatto, ai sensi degli artt. 2423 c.c. e segg., a pena di nullita’ della deliberazione assembleare di approvazione, secondo principi di chiarezza e determinatezza, e la possibilita’ di derogare ai criteri di valutazione seguiti precedentemente esige la redazione di apposita nota integrativa motivata, costituente parte inscindibile del bilancio stesso”. Tale principio e’ stato enunciato nella controversia di cui alla premessa del ricorso in esame (richiesta di rimborso dell’imposta patrimoniale sul patrimonio netto), quindi pendente tra le stesse parti relativamente a questione pregiudiziale a quella in esame; la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto legittima l’istanza di rimborso dell’imposta in esame presentata dal Consorzio oggi resistente (motivata sull’asserita erronea inclusione nella base imponibile di finanziamenti ricevuti dall’Agensud per l’esecuzione di opere infrastrutturali) in quanto la stessa aveva omesso qualsiasi esame in ordine alla effettiva collocazione dei contributi anzidetti nel bilancio approvato dall’assemblea, al fine di stabilire se gli stessi fossero stati inclusi o meno nel “patrimonio netto” e se la eventuale deroga a precedenti criteri di valutazione della specifica posta di bilancio fosse stata accompagnata dalla nota integrativa prescritta dalla legge.

Nel caso di specie la sentenza gravata, in evidente contrasto con il condivisibile principio sopra riportato, si e’ limitata ad affermare:

“E’ evidente pertanto come i contributi in discorso, aventi natura di “ricavi sospesi” e come tali ripartibili in un arco di tempo piu’ esteso (di norma 5 anni) non possono che configurarsi tecnicamente come “risconti passivi pluriennali e quindi risultare incontrovertibilmente esclusi dalla tassazione ai fini delle imposta sul patrimonio netto delle imprese”.

In effetti, ed in tanto si sostanzia il profilo di vizio denunziato nel primo motivo, l’impugnata sentenza incentra la sua attenzione esclusivamente sul profili “tecnico – contabile” del fatto dedotto in giudizio (ovverosia sull’aspetto tecnico ed astratto dei contributi in questione come “risconti passivi pluriennali”) tralasciando completamente l’esame e la valutazione delle implicazioni giuridiche necessariamente ed indissolubilmente sottese a quel fatto. Non vi e’ dubbio, infatti, che (Cass. cit. sentenza n. 8989/2004) “la base imponibile – ai sensi del comma 2 della norma citata (Legge di Conversione n. 461 del 1992) – deve essere determinata, in presenza di bilancio, sottraendo l’utile di esercizio dal “patrimonio netto cosi’ come risulta dal bilancio”, ovverosia facendo esclusivamente riferimento all’ammontare delle relative voci risultante dal bilancio, i cui dati si pongono, pertanto, in stretto ed indissolubile legame con la determinazione della base imponibile del tributo in esame”.

Tanto comporta la necessita’ della previa verifica sull’effettiva collocazione dei contributi anzidetti nel bilancio approvato dall’assemblea, al fine di stabilire se gli stessi siano stati inclusi o meno nel “patrimonio netto” e se la eventuale deroga a precedenti criteri di valutazione della specifica posta di bilancio sia stata accompagnata dalla nota integrativa prescritta dalla legge.

L’impugnata sentenza, invece, omette qualsiasi esame sul punto, ad onta del fatto che lo stesso non solo non sia pacifico tra le parti, ma anzi appaia in evidente contrasto, come si ricava dal contenuto del ricorso e del controricorso.

A tanto aggiungasi, e tanto integra l’ulteriore vizio denunciato con il primo motivo, che non e’ dato sapere – attraverso la stringatissima motivazione “tecnica” sopra riportata – come e perche’ il giudicante di merito giunga a quanto affermato: affermazione che, integrando la sola motivazione data, dovrebbe costituire l’esito di un percorso logico – giuridico ed invece si pone come un mero assioma, cosi’ da rivelarsi assolutamente inidonea, mancando sia dell’indicazione del fondamento normativo che di quello fattuale. E’ sufficiente rilevare in proposito che perfino la ricostruzione del fatto e lo svolgimento del processo sono stati nella presente sentenza dedotti richiamando il contenuto del ricorso e del controricorso, mancando nell’impugnata sentenza un sia pur vago accenno degli stessi.

Il ricorso deve pertanto essere accolto per la fondatezza del primo motivo.

Quanto al secondo motivo lo stesso va dichiarato inammissibile. Lo stesso proposto, a quanto si legge, per scrupolo difensivo, in effetti e’ assolutamente generico: non contiene una precisa contestazione con riferimento al caso specifico ma solo una doglianza di ordine generale.

In virtu’ di quanto sopra esposto la sentenza impugnata viene cassata con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che la ha pronunciata affinche’ esamini l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, tenuto conto degli enunciati principi giuridici relativi allo stretto ed indissolubile legame esistente tra i dati risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea e la determinazione della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta straordinaria sul patrimonio dovuta dal Consorzio e perche’ provveda anche alle spese processuali del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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