Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6471 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrenti –

contro

S.S., domiciliato in Roma, via Monte delle Gioie n.

13, presso l’avv. Valensise Carolina, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/8/04 della Commissione tributaria regionale

delle Marche, depositata in data 28.09.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4

febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;

udito il difensore – delegato – del controricorrente avvocato

Donatella Geromel;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ingegnere S.S. chiese il rimborso della somma pagata a titolo di imposta Irap per gli anni dal 1998 al 2000 sull’assunto che le disposizioni del D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutive dell’imposta, fossero in contrasto con gli articoli 3, 53, 76 e 23 Cost. Italiana. Formatosi il silenzio rifiuto, lo impugno’ davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, sostenendo nel giudizio – in linea coi principi affermati nella sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale nel frattempo pubblicata – che egli esercitava l’attivita’ professionale senza il supporto di una rilevante struttura organizzativa.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, accertando che non ricorreva nella specie il presupposto impositivo costituito dell’autonoma organizzazione. La CTR delle Marche ha respinto l’appello dell’Amministrazione. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi.

Il contribuente intimato non si e’ difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si deduce che, con l’appello, la sentenza di primo grado era stata criticata per aver pronunciato oltre i limiti della domanda del contribuente.

Il quale aveva chiesto l’annullamento del silenzio – rifiuto fondando il ricorso sulla tesi della illegittimita’ costituzionale della normativa Irap, senza osservare alcunche’ in relazione alla organizzazione della propria attivita’ professionale, la cui sostanziale irrilevanza quale presupposto impositivo dell’Irap aveva sostenuto soltanto con le memorie illustrative prodotte nel corso del giudizio. L’argomentato difetto del requisito della “autonoma organizzazione” costituiva pertanto un motivo aggiunto a quelli originariamente proposti che avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile, mentre la CTP lo aveva esaminato ed accolto.

Decidendo su tale motivo di impugnazione, la CTR ha osservato: “in ordine alla natura delle memorie successivamente depositate dal contribuente un attento esame del contenuto delle medesime induce questo Collegio a ritenere fondatamente che trattasi di memorie illustrative le quali non costituiscono un’integrazione dei motivi esplicitati nel ricorso introduttivo: i concetti ivi esposti sono gia’ presenti tra le motivazioni del ricorso di talche’ assumono carattere illustrativo rispetto a quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio e non sono soggette alle preclusioni previste per le memorie integrative contenenti motivi aggiunti”.

La motivazione si sottrae alla critica espressa col motivo di ricorso. Sul presupposto di fatto, ritenuto dalla CTR, che l’argomento della assenza di una autonoma organizzazione di un qualche rilievo fosse stato esposto fin dal ricorso introduttivo, e che le memorie successivamente prodotte avessero un contenuto meramente illustrativo di quella originaria doglianza; la decisione impugnata non viola le disposizioni di legge invocate ma ne costituisce puntuale applicazione. Poiche’ la censura non si estende al profilo della sufficienza e della coerenza della motivazione, non puo’ che essere respinta.

Col secondo e col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144; nonche’ del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto soggetti ad IRAP solo gli esercenti di arti e professioni che si avvalgono di strutture organizzative costituite mediante rilevante impiego di capitali e di risorse umane.

Sostiene, in particolare, l’Amministrazione ricorrente che simile lettura della norma sarebbe in contrasto coi risultati di un’esegesi storico – sistematica sulle origini e la funzione del tributo in esame, oltre che con la stessa interpretazione fornita dal giudice delle leggi, il quale ammette (nella sentenza citata e, ancor piu’, nell’ordinanza n. 426/2002) che l’IRAP, imposta reale gravante non sul reddito, ma sul valore aggiunto prodotto, colpirebbe indifferentemente sia le attivita’ imprenditoriali sia quelle professionali; e che il requisito dell’autonoma organizzazione, non definito nei suoi elementi costitutivi, ma comunque identificabile, per quanto riguarda gli esercenti di arti o professioni, nella loro comune attitudine ad organizzarsi autonomamente per produrre un qualsiasi reddito, li renderebbe tutti ed indistintamente soggetti ad IRAP; che, al contrario, ridurre il concetto di organizzazione autonoma al caso d’impiego di capitali e risorse umane in misura rilevante, produrrebbe “un vero e proprio snaturamento dell’imposta ed un effetto di sostanziale abrogazione” di essa. La locuzione “autonomamente organizzata” – aggiunta al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1, comma 1 -, esaminata alla luce della relazione parlamentare a tale ultimo testo di legge, qualificherebbe l’attivita’ tipica del professionista autonomo, svolta al di fuori del controllo o delle direttive altrui, e tenderebbe ad escludere dall’incidenza dell’IRAP solo l’attivita’ del dipendente o del collaboratore; infatti, il gettito di tale imposta non potrebbe essere significativamente inferiore a quello dell’abolita imposta comunale per l’esercizio d’imprese, arti e professioni (ICIAP), gia’ ugualmente gravante su imprenditori, artigiani e professionisti.

Il ricorso ripropone argomentazioni non condivisibili, che questa corte ha altre volte esaminato e respinto (in specie Cass. 3674/2007).

In realta’, l’espressione “autonomamente organizzata”, assunto dalla legge quale connotato indefettibile dell’attivita’ abituale tassabile, non ha il significato soggettivo sostenuto dalla ricorrente, in virtu’ del quale tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero assoggettati all’imposta; ma e’ da interpretare necessariamente in senso oggettivo, come riferito ad un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. E’ questa l’unica interpretazione “costituzionalmente orientata”, obbligatoria per l’interprete, essendo stato evidenziato dal giudice delle leggi che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacita’ contributiva, garantiti appunto dall’equiparazione dell’attivita’ professionale a quella imprenditoriale: equiparazione consentita in quanto ricorra in entrambe l’elemento dell’autonoma organizzazione, connaturata all’impresa e soggetta ad accertamento nella attivita’ di lavoro autonomo; sicche’, “nel caso di una attivita’ professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione… risultera’ mancante il presupposto stesso dell’imposta”.

La rilevanza riconosciuta all’aspetto oggettivo dell’organizzazione autonoma – al fine d’individuare gli esercenti di arti e professioni soggetti ad imposta – comporta la necessita’ di accertare la presenza o l’assenza degli elementi di organizzazione attuati per svolgere l’attivita’ professionale. Tale accertamento – come pure rileva la sentenza n. 156/2001 della corte costituzionale – “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto”, indagabile dal giudice tributario di merito e non soggetta a controllo di legittimita’, se non per vizi logici della motivazione.

Su questo punto, la sentenza della commissione tributaria regionale – che ha ritenuto non assoggettabile ad IRAP l’attivita’ professionale del contribuente perche’ era risultato “che costui, nelle propria attivita’ professionale, non e’ stato affiancato da personale dipendente, ha utilizzato limitati mezzi materiali costituiti da arredamento e macchine per ufficio conseguendo redditi soltanto proporzionati all’attivita’ svolta” – non e’ stata utilmente criticata nel merito dall’Amministrazione, che si e’ limitata a sostenere che “per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantita’ finanche minime di capitali o lavoro altrui, ma ben puo’ bastare la capacita’ di ottenere credito o la possibilita’ di procurarsi autonomamente una propria clientela”.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Possono compensarsi le spese del giudizio, perche’ all’epoca del ricorso l’indirizzo interpretativo applicato non era consolidato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

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