Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6471 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. un., 09/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15290-2019 proposto da:

ANTAS S.R.L. a SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN

LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO STICCHI DAMIANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ROVERO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che la rappresenta e difende;

CPL CONCORDIA soc.coop., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CACCINI 1,

presso lo studio dell’avvocato CECILIA MARTELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIULIA GASPARINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1685/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 14/03/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere D’ANTONIO ENRICA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso proposto dalla soc Antas per la revocazione della sentenza del 14/3/2019 n. 1685/2019 dello stesso Consiglio di Stato.

Ha esposto che la soc Antas, classificatasi seconda in graduatoria, aveva impugnato davanti al TAR Milano l’aggiudicazione dell’appalto in favore della soc A2E Servizi srl disposta dal Comune di Pavia; che le doglianze della Antas erano state accolte ed il Comune di Pavia, in ottemperanza, aveva disposto l’esclusione della soc A2E e l’aggiudicazione ad Antas e che la soc A2E aveva proposto appello averso la decisione del TAR.

Il C.d.S. ha poi riferito che, con determina del 10/5/2016, il Comune di Pavia aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione ad Antas – provvedendo all’aggiudicazione alla terza classificata CPL Concordia- ravvisando una grave irregolarità costituita dalla sottoscrizione di una scrittura privata in data 24/8/2015 tra Antas e A2E Servizi, coperta da clausola di riservatezza, posta in essere in violazione delle norme in materia di subappalto per essere stato superato il limite del 30% subappaltabile e per non essere stata data comunicazione del subappalto alla stazione appaltante e che, avverso tale determina, Antas aveva proposto ricorso al TAR, rigettato dal giudice e confermato dal Consiglio di Stato, la cui sentenza era ora oggetto del ricorso per revocazione.

Secondo il C.d.S. nella fattispecie in esame non erano ravvisabili gli elementi tipici dell’errore revocatorio che la ricorrente aveva indicato nell’inesistenza della cessione di ramo d’azienda; nell’asserita assunzione di 5 unità di personale in capo ad A2 Servizi, prima appartenenti ad ASM Pavia; nella conseguente incompatibilità dell’assunzione da parte di A2E Servizi di cinque unità di personale con la quota massima del 30% subappaltabile.

Il C.d.S, ritenuto pertanto inammissibile il ricorso per revocazione, ha affermato che non era esaminabile l’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 79 cpa in attesa della definizione della questione di pregiudizialità comunitaria posta dal TAR Lombardia in ordine alla compatibilità della quota massima subappaltabile, prevista dalla normativa nazionale, con il diritto comunitario, nonchè in attesa della definizione del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Pavia.

2.Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la soc Antas denunciando eccesso di potere giurisdizionale. Si sono costituiti il Comune di Pavia, la soc CPL Concordia soc coop. Il Comune di Pavia e la soc Antas hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. La Procura generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Premessa l’ammissibilità del ricorso in cassazione per superamento dei limiti esterni della giurisdizione anche avverso le sentenze pronunciate dal C.d.S. per revocazione, la ricorrente denuncia, eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle regole del rito, denegata giustizia per mancato esame della domanda di sospensione del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.c. e art. 295 c.p.c., e violazione dei principi del giusto processo.

Lamenta che l’omesso esame dell’istanza di sospensione, in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale promosso dai TAR Lombardia in ordine alla compatibilità con il diritto Eurocomunitario del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 105, nonchè in attesa della definizione del processo penale pendente davanti al Tribunale di Pavia, era in contrasto con i principi di effettività della tutela e del giusto processo conseguente ad un’errata interpretazione di una regola processuale in base alla quale ha ritenuto che la domanda fosse esaminabile solo in caso di accoglimento della domanda dell’istanza rescindente.

4. Con il secondo motivo denuncia eccesso di potere giurisdizionale per contrasto con il diritto Europeo, per travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. Lamenta che il C.d.S. aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che la società aveva formulato nel ricorso per revocazione ed avente ad oggetto l’esame della difformità della normativa nazionale in materia di subappalto in relazione alla direttiva comunitaria 2004/18/CEE.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Deve, in primo luogo, sottolinearsi che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, e dell’art. 362 c.p.c. e art. 110cod. proc. amm., è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione ed è quindi esperibile solo nel caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato l’ambito della giurisdizione in generale, esercitando la stessa nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, negando la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la domanda non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale, ovvero qualora abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale o negandola o compiendo un sindacato di merito, pur trattandosi di materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo controllo di legittimità degli atti amministrativi, e invadendo arbitrariamente il campo dell’attività riservato alla P.A. (v., ex plurimis, Sez. U. n. 7926/2019, n8047/2018, n 31226/2017).

7. Va, inoltre, qui ribadito che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull’impugnazione per revocazione, può insorgere questione di giurisdizione solo con riguardo al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima (Sez. U, Sentenza 28214/2019, n 4879/2017). Qualora vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, non è consentito il ricorso per cassazione giacchè con esso non verrebbe in rilievo la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto è ammesso ricorrere in sede di legittimità.

8. Nella specie le censure mosse non inducono all’applicazione di diversi principi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass., sez. I, 19 giugno 2007, n. 14267, Cass., sez. VI, 24 gennaio 2011,n. 1555). L’errore di fatto consistente in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (cfr tra le tante Cass. n 8828/2017).

Nella specie il C.d.S. ha escluso la sussistenza di un tale errore ed è pervenuto quindi alla corretta conclusione che restava precluso il riesame del merito della controversia, già decisa, con ogni conseguenza in ordine alla delibazione dell’istanza di sospensione in attesa della decisione della questione pregiudiziale comunitaria o del giudizio penale. L’esame della richiesta di sospensione avrebbe, infatti, potuto riguardare solo il merito della controversia e cioè il giudizio rescissorio, influenzando eventualmente l’esito dello stesso, ma nessuna incidenza avrebbe potuto avere in ordine alla decisione del giudizio rescindente. Il C.d.S., in presenza del ricorso per revocazione, ha limitato la sua indagine, così come impostogli dal mezzo di impugnazione scelto, alla sussistenza dell’ammissibilità del mezzo richiesto e le istanze di sospensione in nessuno modo avrebbero potuto incidere sulla decisione di detta fase rescindente.

9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di causa liquidate con in dispositivo seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente a pagare al Comune di Pavia Euro 10.200,00 per compensi professionali oltre 1 5 % per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi ed alla CPL Concordia Euro 7.800,00 per compensi professionali oltre 1 5 % per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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