Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6470 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 943/2009 proposto da:

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI Claudio,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4777/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24/09/07, depositata il 15/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’appello proposto da M.E. avverso D.G. per impugnare la sentenza non definitiva del tribunale di Roma del 25 marzo 2002 è stato dichiarato inammissibile il 15 novembre 2007 dalla Corte d’appello della capitale, per inesistenza della notifica dell’atto di citazione.

Secondo la Corte territoriale: “La costituzione in giudizio dell’appellata, avvenuta allo scopo di sollevare l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione proposta da parte avversa, è inidonea a sanare l’intervenuta decadenza dalla facoltà di impugnare maturata per inesistenza della notificazione”.

La M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 dicembre 2008/5 gennaio 2009, con unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Parte ricorrente ha successivamente depositato copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso, effettuata a mezzo servizio postale e indirizzata presso lo studio degli avv. Malaspina e Proietti, difensori del D. in grado di appello.

La notifica, ricevuta del portiere, è stata completata con successiva raccomandata, che risulta emessa il 5 gennaio 2009.

Irrilevante è l’errore, contenuto nel suddette avviso di ricevimento, relativo all’intimato. Questi, in detto avviso, è indicato come D.G. anzichè come D.G., errore insignificante, in quanto il ricorso notificato ai difensori correttamente indicava D.G. e inequivocabilmente individuava la sentenza impugnata anche con data e numero.

Il Collegio condivide la relazione redatta e comunicata ex art. 380 bis c.p.c., e ritiene il ricorso manifestamente fondato.

Il gravame interposto dalla M. avverso la sentenza di primo grado non poteva essere dichiarato inammissibile, perchè l’appellato si era costituito nelle more tra l’udienza di prima comparizione e l’udienza di discussione davanti alla Corte d’appello.

Il principio, sancito in via generale dall’art. 156 cod. proc. civ., comma 3, secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorchè tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità’, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera “ex tunc” (Cass 1184/01; 1548/02;

10119/06).

Nella specie la sanatoria operava, perchè trattavasi di notificazione nulla e non inesistente, in quanto effettuata, come risulta dalla sentenza impugnata, al precedente difensore del D., avv. Cambi. Questi era stato sostituito dagli avv. Tafuro e Proietti nel corso del giudizio di primo grado, ma era comunque da considerare soggetto avente attinenza e collegamento con il destinatario D., da lui assistito nella prima fase del primo grado di giudizio.

Per questa Corte infatti: “La notifica eseguita in luogo a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità (cfr. ex multis Cass. 17555/06). Ne deriva (come Cass. 8010/09 ha già avuto modo di affermare in caso simile) che è da ritenere nulla – e non inesistente – la notificazione dell’atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nella prima fase del primo grado di giudizio, anzichè presso il nuovo difensore che lo abbia sostituito in corso di causa, con l’avvertenza che la nullità è non dalla costituzione dell’appellato.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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