Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6470 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 27/09/2016, dep.14/03/2017),  n. 6470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4721-2012 proposto da:

D.P.R.M.G., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato

SILVIO AVELLANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANCARLO CRICCA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO FORTIS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato SILVIO AVELLANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/1/2011 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dalla sig. D.P.R.M.G. in relazione alla pronunzia Trib. Lucca 5/6/2004 di rigetto della domanda dalla medesima proposta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore F.G., nei confronti della società Istituto Fortis s.r.l. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del decesso del sig. F.M., loro – rispettivamente – marito e padre, avvenuto il (OMISSIS) presso l’Ospedale di (OMISSIS) all’esito di embolia polmonare asseritamente “da ricondurre ad un precedente esame di risonanza magnetica svolto presso l’Istituto Fortis s.p.a. di (OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D.P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

L’intimata società F. s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Già chiamata all’udienza del 13/3/2015, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di indispensabilità dei documenti ex art. 345 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia ammesso il verbale di autopsia erroneamente ravvisando nella specie “la non indispensabilità e decisività del documento, costituente… il presupposto per lo svolgimento di ulteriore attività di indagine”.

Lamenta che “pur ammettendo il carattere essenziale del documento il Giudice, poco dopo, nega la sua portata probatoria, avvalendosi del principio secondo il quale il giudizio di indispensabilità, nel caso di specie, diverrebbe strumento per eludere il sistema delle preclusioni”.

Con il 3^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1176 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa e insufficiente” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che, “per escludere la responsabilità dei sanitari” la corte di merito “doveva indagare sull’effettiva imprevedibilità ed inevitabilità del fatto e, inoltre, verificare l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica prescelta e le complicanze insorte, in uno con l’adeguatezza delle tecniche per porvi rimedio”.

Il ricorso è inammissibile.

Vale anzitutto osservare, assumendo prioritario e decisivo rilievo, che in ordine alla mancata ammissione della produzione del verbale di autopsia del defunto sig. F.M., non risulta dall’odierna ricorrente idoneamente impugnata la ratio decidendi secondo cui “l’ammissione del documento non sarebbe conclusivo ai fini del decidere, costituendo solo il presupposto per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, consistente nello svolgimento di nuova consulenza medica sulle cause del decesso, sulla individuazione di condotte colpevoli e sulla riconducibilità di tali comportamenti in capo ai sanitari”, non avendo pertanto “influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia”.

La ricorrente si limita infatti a genericamente lamentare al riguardo che la suindicata statuizione “con tutta evidenza cozza con il precedente riconoscimento delle lacune dell’indagine svolta in primo grado”.

Risulta a tale stregua dalla ricorrente non osservato il consolidato principio secondo cui allorquando la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389) in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902).

E’ dunque sufficiente che, come nel caso, anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., 14/7/2011, n. 15449; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).

Un tanto non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/7/2005, n. 14740. V. altresì Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 14/7/2011, n. 15449).

Senza sottacersi che il ricorso risulta invero formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito E in particolare all'”atto di citazione notificato in data 4/11/1996″, all’espletata prova testimoniale, alla CTU, alla sentenza di 1° grado, all’atto di appello, alla “valutazione degli elementi istruttori”, alla circostanza che “il Sig. D.P., seppur convalescente, presentava una condizione fisica “stabile” e solo a seguito della risonanza magnetica ha subito un aggravamento, risultato fatale e irreparabile”) limitandosi a meramente richiamarli, senza debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, con assunzione di pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Vale in proposito richiamare pronunzie di legittimità ove risulta in particolare sottolineato come il principio (valido oltre che per il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per il vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) di autosufficienza del ricorso per cassazione, normativamente recepito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, vada osservato pure in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono in un’inammissibile mera contrapposizione della propria tesi difensiva alle statuizioni contenuta nell’impugnata sentenza, nonchè nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento (cfr. Cass., 14/03/2006, n. 5443).

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attivvità difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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