Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6470 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32893-2019 proposto da:

B.S., B.G., BA.EL.,

BA.MA.TE., rappresentati e difesi dagli dall’avv. Giovanni Geremia;

– ricorrenti –

contro

B.B., B.C., rappresentati e difesi dagli

avv.ti Daniela Facca e Andrea Cabibbo;

– controricorrenti –

BA.MA.AN., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 491/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il ricorso per cassazione è stato notificato a B.F. personalmente a mezzo del servizio postale; che la B.F., rimasta intimata nel giudizio di cassazione, era costituita nel giudizio d’appello; che la notificazione, pertanto, doveva essere eseguita al procuratore e non alla parte personalmente; che occorre pertanto disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., comma 1, e art. 331 c.p.c., versandosi in ipotesi di causa inscindibile (Cass. n. 25540/2017; n. 1069/2007).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di B.F., da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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