Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 647 del 18/01/2010

Cassazione civile sez. II, 18/01/2010, (ud. 26/05/2009, dep. 18/01/2010), n.647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., MA.GA., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 120 SC B, presso lo studio

dell’avvocato AGOSTINI OSCAR, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BARILLA’ ANGELO;

– ricorrenti –

contro

S.G.L., M.M.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, CIRC.NE NOMENTANA 312, presso lo studio

dell’avvocato TABILI BRUNO, rappresentate e difese dall’avvocato

IATI’ ANGELO;

– controricorrenti –

e contro

ME.GI., D.L., M.C.,

ME.CL., F.G., F.P.,

M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 178/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

26/05/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l’Avvocato AGOSTINI Oscar, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione in data 7 novembre 1955, M.A. convenne in giudizio innanzi ai tribunale di Reggio Calabria i fratelli F. e Ma.Ad., nonche’ M. G., quale genitore esercente la potesta’ su M.M. C., figlia della sorella G., premorta, esponendo che il (OMISSIS) era deceduto ab intestato il proprio genitore, Ga., lasciando in eredita’ un fondo incollo del valore di L. 700.000 e pochi beni mobili. Il de cuius aveva donato al figlio F. non atto notarile del 28 giugno 1947 un fondo in contrada (OMISSIS) del valore di L. 30.000.000 ed alla figlia Ad., con atti notarili del (OMISSIS), la meta’ dell’appezzamento di terreno in (OMISSIS), i fondi siti in (OMISSIS), buoni del tesoro ed altro, per un valore di L. 12.000.000. L’attrice aveva ricevuto dal padre, all’atto del matrimonio, la somma di L. 50.000 e dopo il decesso del padre buoni postali per l’importo di L. 200.000 dai germani che ne avevano la detenzione.

Cio’ premesso, l’attrice chiese la reintegrazione della propria quota legittima con attribuzione del relictum e la riduzione delle donazioni.

Mu.Gi. si costitui’ in giudizio aderendo alla domanda dell’attrice, rappresentando che la moglie premorta aveva ricevuto dal padre la somma di L. 50.000 all’atto del matrimonio. Integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che vantavano diritti sui fondi in questione, ed espletata l’istruttoria, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva in data 23 marzo 1963, tra l’altro, ordino’ la divisione del fondo (OMISSIS) in due parti uguali da attribuire l’una a M.G. e l’altra alla massa ereditaria di Ma.Ga., contemporaneamente emettendo ordinanza con la quale rimetteva la causa sui ruolo per provvedere al distacco dal fondo Reale della parte da includere nella massa ereditaria, ed accertare la fondatezza della domanda di M.A..

Avverso detta sentenza fu proposto gravame dichiarato inammissibile con sentenza della Corte d’appello in data 5 marzo 1992. Quindi, fissata l’udienza per la prosecuzione del giudizio di primo grado, a seguito di una lunga serie di vicende processuali, il Tribunale, con sentenza del 23 dicembre 2003, determinate le particelle che componevano la porzione del fondo (OMISSIS) assegnato alla massa ereditaria di Ma.Ga. con la predetta sentenza parziale e quelle costituenti la quota dello stesso fondo appartenente a M.G., dispose, tra l’altro, la divisione dell’asse ereditario di Ma.Ga., assegnando a Ma.Ga.

e G. la meta’ lato montagna del fondo, prevedendo che gli stessi corrispondessero in favore di S.G.L., erede di M.A., e di M.M.C., a titolo di conguaglio, la somma rivalutata di Euro 30.155,78, e che Me.

G. e G. corrispondessero, a titolo di reintegrazione della legittima, a S.G.L. la somma rivalutata di Euro 24211,14, ed a M.M.C. la somma rivalutata di Euro 29.412,52.

2. – Avverso tale sentenza propose appello M.G., in proprio e quale procuratrice di Ma.Ga., come lei erede di M.F., deducendo che essa aveva ricompreso nell’ambito della massa ereditaria il fondo (OMISSIS), oggetto di donazione da parte di Ma.Ga. a M.F., con l’imputazione della meta’ del valore alla quota di legittima dello stesso F. e con l’eventuale supero sulla quota disponibile, con esenzione da imputazione e collazione.

Lamentavano, inoltre, gli appellanti che il Tribunale si era discostato dai risultati della c.t.u. in ordine alla integrazione della quota di legittima spettante al loro dante causa.

Si costituirono in giudizio le signore S.G.L. e M.M.C., sostenendo che le questioni relative alla composizione della massa ereditaria di Ma.Ga. erano coperte dal giudicato, e proponendo appello incidentale limitatamente al regolamento delle spese del giudizio di primo grado. Proposero appello incidentale Me.Gi. e Ga..

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata l’11 giugno 2007, rigetto’ il gravame.

Quanto alla prima censura, con la quale si lamentava la erroneita’ della avvenuta ricomprensione nell’ambito della massa ereditaria del fondo (OMISSIS), oggetto di donazione da parte del de cuius al dante causa degli appellati, M.F., il giudice di secondo grado ritenne fondata la eccezione sollevata da S.G. L. e M.M.C. di inammissibilita’ del motivo per essere passata in giudicato la sentenza parziale del 23 marzo 1963, che aveva trattato le questioni inerenti alla composizione della massa ereditaria.

Quanto al lamentato discostamento della sentenza impugnata, senza motivazione, dalle conclusioni rassegnate dal c. t. u., la Corte rigetto’ la censura osservando che il primo giudice aveva utilizzato i risultati della stima effettuata dal consulente tecnico, limitandosi a modificare il piano dei conguagli in relazione ai criteri di determinazione delle quote e dei rispettivi importi, con ampia e condivisibile motivazione. Infine, era infondato secondo la Corte di merito l’appello incidentale proposto dalla S. G. e dalla M.M.C. con riguardo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, avendo il Tribunale motivato detta decisione attraverso il richiamo alla inammissibilita’ delle domande nuove avanzate nel corso del giudizio, e, quindi,con riferimento alla reciproca soccombenza.

3. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso G. e Ma.Ga. sulla base di tre motivi, illustrati anche da due successive memorie. Hanno resistito con controricorso M.M.C. e S.G.L., che hanno a loro volta depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La prima censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 555, 556, 557 e 559 c.c.. Ne’ la sentenza non definitiva del 23 marzo 1963, ne’ quella del dicembre 2003 – rilevano i ricorrenti – avrebbero potuto annullare o riformare la donazione ricevuta da M.F., in quanto il valore di detta donazione non superava la quota disponibile dell’eredita’. Del resto, l’annullamento di detta donazione avrebbe costituito un’attivita’ ultra petitum, dal momento che nessuno degli eredi aveva mai avanzato richieste in tal senso. Sia il primo giudice, sia la Corte d’appello avevano, dunque, commesso l’errore di considerare relictum cio’ che, invece, era donatum. Indubbiamente, la meta’ del fondo (OMISSIS) rientrava nella massa patrimoniale del de cuius, fra le donazioni dallo stesso disposte durante la sua esistenza e da riunire fittiziamente ai sensi dell’art. 556 c.c., secondo il rispettivo valore, che determinava l’asse ereditario sul quale avrebbe dovuto essere calcolata la quota disponibile. Ma, una volta accertata la massa ereditaria, dal momento che essa era formata solo dalle donazioni, si sarebbe dovuto procedere a norma dell’art. 559 c.c., iniziando la riduzione dall’ultima delle donazioni e risalendo via via a quelle anteriori, ai sensi degli artt. 562 e 563 c.c..

2.1. – La censura non puo’ trovare ingresso nella presente sede.

2.2. – E’, infatti, inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte. Piu’ specificamente – come gia’ chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte – deve escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non e’ sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione (v., ex multis, Cass., Sez. Un., ord. n. 2 658 del 2 00 8, sentt. n. 23732 e n. 7258 del 2007, sez. 1^, ord. n. 20409 del 2008).

3. – Per la medesima ragione, deve, altresi’, dichiararsi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la falsa applicazione dell’art. 457 c.c. in tema di delazione dell’eredita’, per avere i giudici di merito commesso l’errore di diritto di non considerare che il fondo (OMISSIS) era stato donato dal de cuius al figlio M.F. con regolare atto notarile, e che al riguardo nessuna contestazione era stata sollevata dagli altri coeredi.

4. – Con riguardo al secondo motivo, con il quale si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, concernente le determinazioni del c.t.u., esso si incentra sul rilievo secondo il quale, se e’ pur vero che il giudice puo’ discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u. in ordine alla risposta ai quesiti allo stesso posti, tuttavia un diverso convincimento rispetto ai risultati della perizia deve avere un fondamento logico e giuridico, laddove nella specie il c.t.u. aveva minuziosamente ricostruito l’asse ereditario del de cuius includendovi tutti i beni disponibili da quest’ultimo al momento della sua morte.

5.1. – Anche tale censura risulta inammissibile.

5.2. – Deve, al riguardo, richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalita’ di formulazione dei motivi del ricorso in Cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimita’ a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi – secondo quanto dianzi chiarito – in un quesito di diritto, enunciazione (e formalita’ espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziale su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), e’ richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidita’ formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v., tra le piu’ recenti, Cass., sent. n. 4559 del 2009).

Nella specie, e’ da escludere che nel ricorso sia chiaramente indicato vuoi il fatto controverso, vuoi le ragioni della dedotta insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione.

6. – Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio, che, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte soccombente, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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