Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 647 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 15/01/2020), n.647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12622-2019 proposto da:

B.C., RICORSO NON DEPOSITATO AL

30/04/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

Che:

il signor B.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in atti, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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