Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 647 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.12/01/2017), n. 647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10733-2015 proposto da:
A.V.C.O., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA CONTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA
CONSOLI, giusto mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PREFETTURA DI FIRENZE;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di FIRENZE, emesso il
14/01/2015 e depositato il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Firenze ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.V.C.O., cittadino nicaraguense, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), il 24 aprile 2015. Il giudice ha ritenuto che l’amministrazione avesse legittimamente applicato la disposizione di cui all’art. 13, comma 4 bis, lett. a) D.Lgs. cit., potendosi ben ricavare il rischio di fuga dello straniero dal mancato possesso di passaporto valido o altro documento equipollente.
2. – Il sig. Al.Vi. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, cui l’autorità intimata non ha resistito.
3. – Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, si lamenta che il Giudice di pace non abbia tenuto conto del fatto, dedotto dinanzi a lui, che il ricorrente era invece in possesso di un passaporto in corso di validità; con la conseguenza che non era applicabile il disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, lett. a), e il provvedimento espulsivo era illegittimo, non avendo la P.A. concesso il termine per la partenza volontaria, previsto dal comma 5 cit. articolo.
3.1 – Il motivo è inammissibile, in quanto la valutazione del pericolo di fuga rileva ai fini del diritto alla c.d. partenza volontaria dell’espulso, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2008/115/CE sui rimpatri e dunque ai soli fini dell’esecuzione del provvedimento espulsivo, non già alla sua legittimità (Cass. 10243/2012, 15185/2012).
4. – Al secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto ed omessa motivazione, il ricorrente lamenta che il giudice non abbia pronunciato sulla dedotta nullità del provvedimento di espulsione, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis.
4.1 – Il motivo è fondato.
La disposizione in parola, infatti, prevede che nelle ipotesi descritte dal comma 2, lett. a) e b) il provvedimento prefettizio debba dar conto dell’avvenuto bilanciamento tra la necessità espulsiva e quella di tutela dei vincoli familiari in Italia dell’espellendo, nonchè dell’eventuale esistenza di legami con il Paese di origine.
Sebbene la predetta censura fosse stata espressamente formulata in sedi di impugnazione, il Giudice di pace nulla ha statuito in merito, scoprendo il fianco alle censure attoree.
5. -Il terzo motivo è inammissibile, al pari del primo, avendo ad oggetto la valutazione di pericolosità del ricorrente rilevante anch’essa ai soli fini della mancata concessione di termini per la partenza volontaria.
6. – Il quarto motivo, con il quale si evidenzia la necessità di tener conto dei legami familiari dell’espulso anche ai sensi dell’art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, è assorbito dall’accoglimento del secondo.”;
che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione che precede;
che pertanto il decreto impugnato va cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al p. 4.1 della medesima relazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Firenze in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017