Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6469 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 896/2009 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIER

CARLO TALENTI 1, presso lo studio dell’avvocato DE VITO Marcello, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALEOTTI WALTER,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA GENOVA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 6/2008 del GIUDICE DI PACE di RECCO,

depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Rainaldo Sanità, (delega avvocati Walter Galeotti,

De Vito Marcello), difensore della ricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Recco con ordinanza 4 novembre 2008 dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione proposta da C. M. per impugnare la cartella esattoriale prot. n. (OMISSIS).

La cartella era stata notificata dalla Equitalia Romagna spa per mancato pagamento di sanzioni relative al codice della strada.

Il giudice di pace rilevava che dalla documentazione allegata non risultava la data di notifica della cartella esattoriale, necessaria per stabilire la tempestività dell’opposizione.

C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 31 dicembre 2008, affidandosi a unico motivo. Ha notificato il ricorso alla Prefettura di Genova, che è rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio, diversamente da quanto prospettato nella relazione, ritiene che il motivo di ricorso sia corredato da accettabile quesito di diritto.

La parte conclusiva del motivo, infatti, pur non concludendosi in forma interrogativa, riassume la fattispecie e la questione giuridica posta, lamentando che sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla C. solo perchè non era stata da costei prodotta la prova della data di notifica dell’atto, mentre il giudicante avrebbe dovuto procedere ad “ulteriore accertamento della tardività del ricorso come previsto dalla legge”.

La censura è fondata.

L’ordinanza resa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, si è limitata al riscontro dell’assenza negli atti prodotti da parte ricorrente della “data di notifica della cartella esattoriale”, dando corso alla declaratoria di inammissibilità con provvedimento reso senza convocare le parti, nè esperire alcuna indagine o verifica sulla data di effettivo ricevimento della cartella da parte dell’opponente.

In tal modo il giudice di pace, limitatosi all’esame dei soli documenti immediatamente disponibili, dai quali non risultava la data effettiva di notifica del provvedimento opposto, ha fatto malgoverno della normativa vigente, come prospettato dal quesito posto in ricorso.

Secondo l’interpretazione di questa Corte, la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in modo inconfutabile, “in limine litis”, che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito (Cass 28147/08).

Invero grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato; la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con l’ordinanza suddetta, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività.

Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile (Cass. 1279/07).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Recco per lo svolgimento del giudizio di opposizione, previa, tra l’altro, piena e corretta individuazione dei soggetti intimati. Il giudicante, in sede di rinvio, liquiderà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Recco.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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