Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6469 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrenti –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/67/04 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 3.05.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4

febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel febbraio 2002 il medico B.G. chiese il rimborso della somma pagata a titolo di imposta Irap per gli anni dal 1998 al 2001, ritenendo indebiti i pagamenti operati in quanto – in linea con i principi affermati nella sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale – doveva ritenersi che egli esercitasse l’attivita’ professionale senza il supporto di una “autonoma organizzazione”.

L’Ufficio delle Entrate di Suzzara respingeva l’istanza. Il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di Mantova, che rigettava il ricorso. La CTR della Lombardia accoglieva l’appello del contribuente. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi. Il contribuente intimato non si e’ difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta che la CTR abbia respinto l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello sollevata dall’Amministrazione sul rilievo che la procura rilasciata dal contribuente al difensore per il ricorso di primo grado non conteneva alcun elemento che potesse farla considerare riferita anche al giudizio d’appello.

Il motivo e’ fondato.

L’art. 83 c.p.c., applicabile al processo tributario per il generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 dispone che “la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell’atto non e’ espressa volonta’ diversa”. Nell’interpretazione della norma e’ stato chiarito che la volonta’ della parte conferente, in ordine alla estensione della delega, puo’ essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto, non essendo necessario che i gradi di giudizio successivi al primo siano specificamente menzionati. In specie si e’ chiarito che se nel contesto dell’atto (e salvo l’esistenza di ulteriori elementi limitativi) e’ precisato che la procura viene conferita “per il presente giudizio” (o si usano in alternativa altri sinonimi come “processo” “procedimento” “causa” “controversia””lite”) deve ravvisarsi la manifestazione di volonta’ di estendere l’efficacia e la validita’ della procura anche al secondo grado, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in piu’ gradi (Cass. 5528/1991). In mancanza di elementi utili a chiarire la portata della delega, deve pero’ applicarsi la presunzione dettata dall’art. 83 c.p.c., e ritenere che la procura speciale rilasciata per proporre il giudizio di primo grado non abiliti il difensore a proporre appello avverso la decisione.

Nelle specie, la procura vergata a margine del ricorso di primo grado conferiva al difensore “ogni e piu’ ampia facolta’ di legge”, ma non conteneva alcun elemento o indizio che consentisse di ritenere che i poteri conferiti senza limitazioni si estendessero anche a gradi del processo successivi al primo, alla cui instaurazione ricorso e delega erano testualmente diretti. L’eccezione di inidoneita’ della procura a proporre il giudizio d’appello era quindi fondata, e va cassata la sentenza della CTR che ha diversamente ritenuto sul rilievo che la procura non poneva restrizioni al potere rappresentativo, giacche’ in forza della presunzione sancita dall’art. 83 c.p.c. il difetto di restrizioni non era presupposto sufficiente della conclusione tratta, che avrebbe dovuto fondarsi su elementi positivi che ampliassero il contenuto tipico della delega conferita per il primo grado.

Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti. La causa puo’ essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, non essendo necessari altri accertamenti di fatto.

E’ giustificata la compensazione delle spese delle fasi di gravame.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova. Dichiara compensate fra le parti le spese delle fasi di gravame.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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