Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6469 del 14/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 20/09/2016, dep.14/03/2017),  n. 6469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18764-2014 proposto da:

C.C., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO,

32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCA CAPPELLINI, CARLO POLI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 136/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato LORENZO SPALLINA;

udito l’Avvocato FRANCESCA CAPPELLINI;

udito l’Avvocato CARLO POLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 22/1/2014 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dalla società Vittoria Assicurazioni s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Firenze 19/10/2012, di accoglimento della domanda proposta dal sig. D.N.V. nei confronti dei sigg. T.C. e C.C. e della società Vittoria Assicurazioni s.p.a di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), per fatto e colpa del T., che a bordo del motociclo tg. (OMISSIS) di proprietà della C. lo urtava facendolo cadere dalla bicicletta.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il T. e la C. propongono ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il D.N., che ha presentato anche memoria.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.

Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “propria versione dei fatti allegata a verbale”, a “una serie di fotografie trasmesse il 5.01.2008”, alle dichiarazioni del T. alla Polizia, al “ricorso al Tribunale di Firenze depositato il 03.03.2009”, alla sentenza di 1 grado, all’atto di appello, al “comportamento dell’ A.”, alla “deposizione dell’ A.”, agli “atti difensivi di primo grado (memoria difensiva, comparsa conclusionale e memoria di replica)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi che al 1^ motivo i ricorrenti inammissibilmente denunziano “difetto di motivazione” lamentandone in realtà sostanzialmente l’insufficienza E laddove lamentano che “la sentenza… da un lato sostiene dogmaticamente che “appare del tutto pacifica la circostanza dell’avvenuto urto tra i veicoli” senza di fatto fornire una benchè minima spiegazione; dall’altro lato, si limita a una sorta di reductio ad absurdum, a un sillogismo ipotetico per il quale anche ad assumere come vera la dinamica prospettata dagli appellanti (dinamica non condivisa, che ritiene inesistente) la sentenza di primo grado non sarebbe stata diversa, con ciò dimenticando la varietà di censure rivolte alla sentenza di primo grado (soprattutto riguardanti la condotta di guida del D.N.) ma soprattutto senza esprimere quell’iter logico-intellettivo da cui evincere che abbia ritenuto conto degli argomenti degli appellanti”; e che “dalla lettura del provvedimento impugnato non è chiaro come la Corte d’Appello abbia tenuto conto delle censure espresse nel ricorso in appello… o meglio non è chiaro come la valutazione del comportamento del motociclista sulla base della ricostruzione dinamica prospettata dagli appellanti (peraltro malamente valutata) implichi per ciò solo ed automaticamente l’esame e l’implicito rigetto di tutte quelle censure espresse nel ricorso… “).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente D.N., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore del controricorrente D.N..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA