Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6468 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 20/09/2016, dep.14/03/2017),  n. 6468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4793-2014 proposto da:

D.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MARTUCCI ZECCA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AMBRA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore F.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO SALICETO 4, presso

lo studio dell’avvocato DANIELA FIORETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA giusta procura speciale in calce

al ricorso notificato;

– controricorrenti –

e contro

L.G., U.A. SPA, A. SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 523/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GAETANO MARTUCCI ZECCA per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/6/2013 la Corte d’Appello di Bari, adita in riassunzione all’esito del rinvio disposto da Cass., 28/6/2006, n. 14854, in accoglimento p.q.r. del gravame interposto in via principale dal sig. D.G. ha parzialmente riformato (solo) in punto spese la pronunzia Trib. Bari 7/6/2002, confermata per il resto, e in particolare relativamente alla ritenuta corresponsabilità, in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 3, del predetto e del Laforgia in ordine al sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D. propone ora ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all’appello principale, all’appello incidentale, al rapporto dei VV.UU., alla CTU, alle deposizioni testimoniali) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di porre in rilievo che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, con assunzione di pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito, che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Vale in proposito richiamare pronunzie di legittimità ove risulta in particolare sottolineato come il principio (valido oltre che per il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per il vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) di autosufficienza del ricorso per cassazione, normativamente recepito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, vada invero osservato anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va ulteriormente sottolineato che pur denunziando nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente in realtà sostanzialmente lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, peraltro inammissibilmente, in quanto alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già l’omesso (e a fortiori l’illogico e superficiale) esame di determinate emergenze probatorie, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi che le censure del ricorrente in realtà tendono ad un’inammissibile rivalutazione del fatto, il cui accertamento è invero rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., 25/1/2012, n. 1028; Cass., 23/2/2006, n. 4009. E già Cass., 20/12/1967, n. 2982).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sostanzialmente si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via il ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente società Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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