Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6468 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12379-2016 proposto da:

L.A., E.C., K.C., quali eredi di

E.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

14, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO KUSTURIN,

rappresentati e difesi dagli avvocati LUCA MAGHERINI, MASSIMO

PACINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO (OMISSIS), in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avvocato ORIANA OTTANELLI, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 672/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/202) dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Prato rigettò, per difetto di legittimazione passiva, la domanda avanzata dal Centro (OMISSIS) nei confronti di E.C., il quale, secondo la prospettazione attorea, incaricato di svolgere talune opere edili, ne aveva omesso in parte la realizzazione per un corrispettivo pari a Euro 9.700,00 e causato, inoltre, danni per Euro 34.000,00;

– la Corte d’appello di Firenze, accolta l’impugnazione del Centro Ippico, in riforma della sentenza di primo grado, condannò l’appellato a rimborsare la somma di Euro 5.267,86 per opere non realizzate e a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 17.559,53;

ritenuto che L.A., E.C. e K.C., tutti eredi di E.C., ricorrono avverso la sentenza d’appello, col supporto di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che il (OMISSIS) resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e seg. c.c. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che:

– la Corte d’appello aveva affermato essere determinante, per escludere che il Ca. avesse ricoperto solo il ruolo d’intermediario tra il (OMISSIS) e tale B., e non invece quello di incaricato dello svolgimento dei lavori, il fatto che il primo aveva redatto il preventivo, provveduto alla sottoscrizione in proprio e rilasciato ricevuta per l’acconto di Lire 5.000.000;

– ma quella Corte non aveva considerato che il Ca. era privo di “organizzazione di mezzi necessari”, di talchè giammai avrebbe potuto rivestire il ruolo di appaltatore, ma quello di prestatore autonomo d’opera e una tale distinzione non era priva di conseguenze;

considerato che il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità a cagione della sua inidoneità censuratoria, aspecificità, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, e, infine, novità delle questioni poste, invero:

a) quanto al primo profilo, resta insondabile la ragione per la quale l’asserita diversità del negozio (contratto d’opera, invece che appalto) avrebbe assegnato un epilogo diverso alla decisione, che, come sopra si è ricordato, si è incentrata, tenuto conto dei rilievi del Ca., sulla legittimazione passiva, che involgeva risolvere la questione se costui si fosse o meno impegnato in proprio a svolgere i lavori;

b) quanto al secondo profilo, risulta evidente che i ricorrenti evocano in questa sede lo scrutinio di vicende fattuali sottratto al giudizio di legittimità;

c) quanto al terzo profilo, è del pari evidente che la questione è del tutto nuova, non constando essere stata prospettata nel giudizio di merito;

considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Giudice d’appello tenuto conto che il predetto B., in una lettera al direttore dei lavori (il quale muoveva delle contestazioni) aveva dichiarato di essere lui l’esecutore dei lavori e non il Ca., avendo inoltre provveduto a spedire le relative fatture, senza che il (OMISSIS) avesse sollevato obiezioni, risulta, del pari inammissibile, in quanto:

a) il motivo, pur denunziando “error in procedendo”, non evoca nullità della decisione impugnata, nè richiama l’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr., Cass. n. 24247/2016);

b) peraltro, attraverso la denunzia di violazione dell’art. 115, c.p.c., i ricorrenti mirano al raggiungimento dello scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poichè, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 115 (ma anche dell’art. 116) c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);

considerato che anche il terzo motivo, con il quale i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la Corte di Firenze aveva errato nell’affermare che il Ca. non aveva contestato l’an a riguardo della cattiva esecuzione dei lavori e il quantum afferente al minor valore e al danno, travisando anche i fatti, segue il destino d’inammissibilità degli altri motivi, in quanto:

a) è evidente la genericità della pretesa contestazione (in sede di comparsa di risposta il convenuto avrebbe chiesto il rigetto delle avverse domande “in quanto infondate in fatto e in diritto”), nel mentre le ulteriori e più specifiche contestazioni, riportate a foglio nove del ricorso, sono tardive (cfr. Cass. n. 31402/2019);

b) piuttosto palesemente la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

c) infine, quanto all’art. 115 c.p.c. non può che richiamarsi quanto sopra chiarito;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

 

 

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