Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6467 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 424/2009 proposto da:

P.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUERRA Guglielmo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato

CLARIZIA Renato, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1037/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Clarizia Renato, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere relatore ha redatto relazione ex art 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti. Emendata da imperfezioni formali, la relazione ha il tenore che segue.

“Il tribunale di Rimini accoglieva l’azione di manutenzione promossa da P.A. avverso il fratello S., relativa alle molestie arrecate all’esercizio del possesso su una servitù di passaggio su di una strada interpoderale di congiunzione tra le Vie (OMISSIS).

La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 25 giugno 2008, notificata il 30 ottobre successivo, riformava la decisione di primo grado e rigettava l’azione possessoria.

P.A. il 23 dicembre 2008 ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi; l’appellante ha resistito con controricorso.

Il primo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346 e 347 c.p.c. e art. 112 c.p.c., “per avere la Corte d’appello pronunciato oltre i limiti dell’effetto devolutivo” appare inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Sotto il primo profilo rileva la formulazione del quesito di diritto, che è privo di concretezza e riferibilità alla fattispecie.

Esso così reca: “Dica codesta Suprema Corte se sia legittima, in relazione agli artt. 329, 342, 346 e 347 c.p.c., e art. 112 c.p.c., una sentenza che abbia pronunciato oltre i limiti devolutivi dell’appello per non avere l’appellante esposto le ragioni sulle quali si fondava il gravame in relazione al presunto errore rilevato (d’ufficio) dal giudice ad quem”.

Siffatto quesito è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08).

In particolare il quesito in esame è privo di qualsivoglia concretezza, mancando ogni riferimento alla fattispecie esaminata. In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che “a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08;

11210/08). Il quesito deve consistere infatti in una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità1, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Cass 7197/09; 7433/09).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso la fondatezza della domanda sul presupposto che la condotta denunciata non integrava gli estremi della molestia, per mancanza di un disturbo congruo e apprezzabile. Il ricorrente sembra voler negare che l’appellante avesse censurato su questo profilo la sentenza di primo grado, ma l’affermazione del ricorso è smentita dalla lettura delle conclusioni riportate in epigrafe della sentenza impugnata. Ivi, a pag. 2 in fine, si legge chiaramente che in via subordinata era stato chiesto al giudice di appello di “riformare la sentenza impugnata nei capi della stessa ove si stabilisce che i manufatti di cui è causa integrano una molestia a norma dell’art. 1170 c.c.”. Dunque la doglianza, ove fosse ammissibile, sarebbe manifestamente infondata.

Il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione per erroneo presupposto di fatto e per insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente a un a fatto decisivo per il giudizio, è parimenti inammissibile.

In riferimento a tale motivo è stata omessa l’indicazione del fatto controverso, richiesto in relazione alla denuncia di vizi di motivazione. E’ stato pertanto violato il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., atteso che “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve contenere pertanto un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass 4309/08; 16528/08).

La denuncia, in sede di legittimità, dell’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, che integra un vizio di motivazione (Cass. 6023/09; 4405/06) e non un vizio del procedimento, richiedeva dunque, come insegnano le Sezioni Unite, la presenza di una parte del motivo specificamente e riassuntivamente destinata all’indicazione del fatto controverso, di modo che non è possibile ritenere che il precetto sia rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 16002/07; SU 20603/07).

I puntuali rilievi del controricorso in ordine al difetto di autosufficienza del ricorso e alla richiesta di una nuova valutazione in fatto di elementi che risultano già congruamente esaminati dal giudice di merito rafforzano i rilievi relativi alla non ammissibilità del gravame”.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione. Rileva che il secondo motivo del ricorso richiede alla Corte la rivisitazione del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità, nella quale è consentito soltanto il riesame critico della motivazione in relazione a eventuali vizi logici o carenze argomentative che siano stati puntualmente oggetto di censura, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, restando esclusa la autonoma ricerca, da parte della cassazione, degli elementi di giudizio su cui è articolata la critica.

La puntualità della censura ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., doveva essere inoltre oggetto di sintesi nei termini predicati dai richiamati precedenti di legittimità.

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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