Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6467 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrenti –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13.35.04 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 21.04.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4

febbraio 2010 dal consigliere relatore Dott. BERNARDI Sergio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. De

Nunzio Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, l’avvocato C.L. chiedeva, previo annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione della somma di L. 10.465.000 versata a titolo di Irap per l’anno 1998. A fondamento dell’istanza deduceva la illegittimita’ costituzionale delle norme istitutive dell’imposta. Rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2000 nel frattempo intervenuta, aveva affermato che l’imposta e’ applicabile soltanto in presenza di una attivita’ professionale organizzata mediante impiego di capitali o di lavoro altrui, e che nella specie tali presupposti non ricorrevano, la CTP accoglieva il ricorso. La CTR della Lombardia ha respinto l’appello dell’Amministrazione, che ricorre per la cassazione di tale pronuncia con due motivi.

La contribuente intimata non si e’ difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La C TR ha rilevato che le ragioni svolte dall‘Amministrazione con i motivi di impugnazione non valevano “a dimostrare l’esistenza di una organizzazione di mezzi e di persone tali da giustificare l’applicazione dell’imposta in esame, in conformita’ alle precisazioni contenute nella nota sentenza della Corte Costituzionale”, e che doveva pertanto confermarsi la decisione di primo grado che, in linea con quella sentenza, aveva accolto l’istanza di rimborso.

Col primo motivo di ricorso e’ dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che, trattandosi di ripetizione di indebito, la prova della ricorrenza delle condizioni che avrebbero reso il pagamento non dovuto incombeva alla parte privata, mentre la CTR ha fatto carico all’Amministrazione di non aver dimostrato l’esistenza di una organizzazione di mezzi e di persone.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ non coglie il senso della decisione impugnata. Dalla sentenza della CTR risulta che quella di primo grado aveva affermato raggiunta la prova che l’attivita’ professionale della C. non era supportata da una organizzazione di una qualche consistenza. Poiche’ sul punto la sentenza della CTP non era stata impugnata, la pur erronea ricognizione della regola sull’onere della prova da parte della CTR non ha avuto alcun rilievo nella decisione, fondata in realta’ sulla applicazione alla fattispecie di fatto quale accertata dai primi giudici, e non piu’ discussa in appello, del principio – desunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 – che non soggiace ad Irap il reddito prodotto dall’attivita’ professionale in assenza di una rilevante struttura organizzativa, o dell’impiego di lavoro dipendente di una qualche consistenza.

Avverso tale affermazione di principio, ed avverso la tesi che esso sia ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale 156/2001, e’ rivolto il secondo motivo di ricorso. Denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144; D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonche’ omessa, illogica ed incoerente motivazione; con esso si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto soggetti ad IRAP solo gli esercenti di arti e professioni che si avvalgono di strutture organizzative costituite mediante rilevante impiego di capitali e di risorse umane.

Sostiene, in particolare, l’Amministrazione ricorrente che simile lettura della norma sarebbe in contrasto coi risultati di un’esegesi storico – sistematica sulle origini e la funzione del tributo in esame, oltre che con la stessa interpretazione fornita dal giudice delle leggi, il quale ammette (nella sentenza citata e, ancor piu’, nell’ordinanza n. 426/2002) che l’IRAP, imposta reale gravante non sul reddito, ma sul valore aggiunto prodotto, colpirebbe indifferentemente sia le attivita’ imprenditoriali sia quelle professionali; e che il requisito dell’autonoma organizzazione, non definito nei suoi elementi costitutivi, ma comunque identificabile, per quanto riguarda gli esercenti di arti o professioni, nella loro comune attitudine ad organizzarsi autonomamente per produrre un qualsiasi reddito, li renderebbe tutti ed indistintamente soggetti ad IRAP; che, al contrario, ridurre il concetto di organizzazione autonoma al caso d’impiego di capitali e risorse umane in misura rilevante, produrrebbe “un vero e proprio snaturamento dell’imposta ed un effetto di sostanziale abrogazione” di essa. La locuzione “autonomamente organizzata” – aggiunta al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1, comma 1 -, esaminata alla luce della relazione parlamentare a tale ultimo testo di legge, qualificherebbe l’attivita’ tipica del professionista autonomo, svolta al di fuori del controllo o delle direttive altrui, e tenderebbe ad escludere dall’incidenza dell’IRAP solo l’attivita’ del dipendente o del collaboratore; infatti, il gettito di tale imposta non potrebbe essere significativamente inferiore a quello dell’abolita imposta comunale per l’esercizio d’imprese, arti e professioni (ICIAP), gia’ ugualmente gravante su imprenditori, artigiani e professionisti.

Il ricorso ripropone argomentazioni che questa corte ha altre volte esaminato e respinto (Cass. 3674/2007).

In realta’, l’espressione “autonomamente organizzata”, assunto dalla legge quale connotato indefettibile dell’attivita’ abituale tassabile, non ha il significato soggettivo sostenuto dalla ricorrente, in virtu’ del quale tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero assoggettati all’imposta; ma e’ da interpretare necessariamente in senso oggettivo, come riferito ad un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. E’ invero questa l’unica interpretazione “costituzionalmente orientata”, quindi obbligatoria per l’interprete, essendo stato evidenziato dal giudice delle leggi che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacita’ contributiva, garantiti appunto dall’equiparazione dell’attivita’ professionale a quella imprenditoriale in quanto ricorra in entrambe l’elemento dell’autonoma organizzazione, connaturata all’impresa e soggetta ad accertamento nella attivita’ di lavoro autonomo; sicche’, “nel caso di una attivita’ professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione … risultera’ mancante il presupposto stesso dell’imposta”.

La rilevanza riconosciuta all’aspetto oggettivo dell’organizzazione autonoma – al fine d’individuare gli esercenti di arti e professioni soggetti ad imposta – comporta la necessita’ di accertare la presenza o l’assenza degli elementi di organizzazione attuati per svolgere l’attivita’ professionale. Tale accertamento – come pure rileva la sentenza n. 156/2001 della corte costituzionale – “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto”, indagabile dal giudice tributario di merito e non soggetta a controllo di legittimita’, se non per vizi logici della motivazione.

Su questo punto, la sentenza della commissione tributaria regionale – che ha ritenuto non assoggettabile ad IRAP l’attivita’ professionale della contribuente perche’ era risultato “dimostrato dagli allegati che l’attivita’ professionale e’ svolta in assenza di tali elementi organizzativi in misura rilevante” – non e’ stata utilmente criticata nel merito dall’Amministrazione, che si e’ limitata a sostenere che “per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantita’ finanche minime di capitali o lavoro altrui, ma ben puo’ bastare la capacita’ di ottenere credito o la possibilita’ di procurarsi autonomamente una propria clientela”.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, perche’ la parte intimata non vi ha svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA