Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6467 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai numeri 10936/2017 e 17152/2017, proposti da:

ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Carlo F. Galantini e dall’avv.

Michele Roma, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour n. 17 Caio

Mario n. 7;

– ricorrente –

contro

G.G., C.C. E IMPRESA G.G. S.R.L., in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi

dall’avv. Elettra Bianchi e dall’avv. Nica M. Larizza, con domicilio

eletto in Roma, alla Via Savoia n. 80;

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

e

C.R. E C.V., rappresentati e difesi dall’avv.

Giovanni Di Biase e dall’avv. Quirino D’angelo, elettivamente

domiciliati in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 34;

– controricorrenti –

e

RE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza non definitiva n. 1180/2015, depositata in data

26.10.2015, e avverso la sentenza definitiva n. 1398/2016,

depositata in data 30.12.2016, entrambe rese dalla Corte d’appello

di L’Aquila.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18.11.2020 dal

Consigliere FORTUNATO Giuseppe.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale PEPE Alessandro, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento

dei ricorsi dell’Allianz s.p.a. e il rigetto di quelli proposti

dalla Impresa G. s.r.l., da G.G. e da C.C..

Uditi gli avv.ti Carlo Francesco Galantini, Elettra Bianchi,

Francesca Rauso e Giovanni Ercole Moscarini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.R. e C.V. hanno adito il tribunale di Chieti, esponendo di aver stipulato, in data 3.3.2006, un contratto preliminare di permuta con l’Impresa edile G. s.r.l., obbligandosi a trasferire alla suddetta società le quote della Re. s.r.l., titolare di un suolo edificabile sito nel (OMISSIS), con la promessa di ottenere il trasferimento in proprietà del 30% degli immobili da edificare in loco, entro il termine di due anni dall’accoglimento di una richiesta di varante urbanistica (avvenuto in data 21.7.2006).

Hanno inoltre esposto che, in data 19.5.2006, le parti avevano concluso la vendita dell’intera partecipazione della Re s..r.l., dando atto, e rilasciando contestuale quietanza, dell’integrale versamento di un corrispettivo di Euro 600.000,00; che, in pari data, era stata consegnata anche la polizza assicurativa con cui l’Allianz s.p.a. aveva garantito l’adempimento del preliminare, polizza che, in data 29.5.2006, era stata integrata con un’appendice di dichiarazione, precisando l’importo garantito (Euro 1.500.000,00) e le quote dell’indennizzo eventualmente spettanti a ciascuno dei coniugi C..

Dopo il completamento delle costruzioni, gli attori avevano sollecitato la conclusione del contratto definitivo, ottenendo un riscontro negativo da parte della società costruttrice, che, con missiva del 6.11.2009, aveva eccepito di aver integralmente onorato il contratto del 19.5.2006 e che l’originaria permuta doveva ritenersi novata dalla vendita delle quote, senza che residuassero ulteriori obblighi a carico delle parti.

Era emerso poi che, con atto del 2.10.2009, l’Impresa G. aveva ceduto a G.G. tutti gli immobili controversi e che, con successivo verbale di conciliazione del 19.4.2009, i medesimi beni erano stati trasferiti a C.C..

Gli attori hanno chiesto di risolvere il contratto preliminare di permuta, con condanna della G. s.r.l. al risarcimento del danno, e di ordinare all’Allianz il versamento di Euro 1.500.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo.

Si sono costituiti l’Impresa G. s.r.l., G.G. e C.C., insistendo per il rigetto delle richieste di controparte.

Anche l’Allianz s.p.a. ha resistito alla domanda, chiedendo, in via subordinata, di essere surrogata nei diritti spettanti ai danneggiati in caso di soccombenza.

All’esito il tribunale ha respinto tutte le domande, regolando le spese. Proposto appello principale dai coniugi C., la Corte di L’aquila, con sentenza non definitiva n. 1180/2015, ha integralmente riformato la prima decisione.

Secondo il giudice distrettuale, il preliminare di permuta non era stato novato o superato dalla successiva cessione delle quote sociali del 19.5.2006, che, invece, aveva rappresentato una mera attuazione del primo contratto, dato che solo con l’acquisizione delle quote della Re s.r.l., l’Impresa G. avrebbe potuto disporre materialmente dei suoli per realizzare le costruzioni e visto che, proprio a garanzia dell’adempimento, la G. s.r.l. aveva ottenuto il rilascio della polizza assicurativa da parte dell’Allianz s.p.a. ed aveva versato i premi per i tre anni successivi.

La prova documentale della simulazione della quietanza e della vendita delle quote sociali poteva trarsi, secondo la sentenza, dalle missive del 19.5.2008 e del 13.12.2007 nonchè dalla stessa polizza assicurativa, vere e proprie controdichiarazioni scritte aventi valore confessorio.

La Corte territoriale ha concluso che, con la vendita del 19.9.2006, i coniugi C. avevano adempiuto ogni obbligo assunto con il preliminare, mentre la G. s.r.l., non avendo trasferito la quota del 30% delle nuove costruzioni, era incorsa in una grave inadempimento, giustificandosi la risoluzione del contratto.

Quanto alla garanzia assicurativa, la sentenza:

a) ha escluso la nullità della polizza per impossibilità della prestazione, osservando che il fatto che le costruzioni, una volta realizzate, sarebbero divenute di proprietà della R s.r.e.l., non impediva alla G. s.r.l. di adempiere la promessa di permuta;

b) ha respinto l’eccezione di inefficacia della garanzia a causa del mancato avveramento della condizione di cui all’art. 6 delle condizioni contrattuali, rilevando che detta condizione, subordinando il pagamento dell’indennizzo al decorso del termine di trenta gg. dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti dei debitori, influiva esclusivamente sull’eventuale esecuzione della sentenza;

c) ha ritenuto che la polizza, garantendo l’adempimento di un’obbligazione infungibile, avesse natura atipica ed autonoma, avendo la funzione di soddisfare l’interesse economico dei contraenti e di garantire il risarcimento del danno (differenziandosi – in tal modo – dalle garanzie accessorie aventi ad oggetto prestazioni fungibili, caratterizzate dall’identità della prestazione), anche in considerazione del fatto che il pagamento dell’indennizzo era dovuto a semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione.

In conclusione, la Corte di merito ha dichiarato la simulazione parziale del contratto del 19.5.2006, ha disposto la risoluzione del preliminare di permuta per inadempimento della società promittente, ha respinto le eccezioni di nullità della polizza cauzionale ed ha rimesso la causa in istruttoria per la pronuncia sulle restanti domande.

Con successiva sentenza definitiva n. 1398/2016, ha poi liquidato in favore dei C. l’importo di Euro 1.870.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, ha condannato l’Allianz s.p.a. a versare ai danneggiati l’indennizzo assicurativo, pari ad Euro 1.500.000,00, oltre agli interessi e al maggior danno, e ha ordinato alla G. s.r.l., a G. e G. e a C.C. di rivalere la società assicurativa di tutte le somme versate agli attori.

La cassazione della sentenza non definitiva di appello è chiesta dall’Allianz s.p.a. con ricorso in sette motivi. G.G., C.C. e l’Impresa G. s.r.l. hanno depositato controricorso, con ricorso incidentale in quattro motivi.

Il procedimento è stato iscritto con il n. r.g. 10936/2016.

Avverso la sentenza non definitiva e a quella definitiva, l’Allianz s.p.a ha proposto ulteriore ricorso in 8 motivi. G.G., C.C. e l’Impresa G. s.r.l. hanno proposto ricorso autonomo in quattro motivi.

Il giudizio è stato iscritto con il n. r.g. 17152/2017.

C.R. e C.V. hanno depositato controricorso in entrambi i procedimenti.

In prossimità dell’udienza pubblica i coniugi C. e l’Allianz s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve disporsi la riunione dei due giudizi: le sentenze impugnate,

integrandosi reciprocamente, definiscono un unico processo, trattandosi di un caso assimilabile a quello – previsto dall’art. 335 c.p.c. – della proposizione di più impugnazioni contro una medesima decisione (Cass. 9192/2017; Cass. 17603/2019).

2. Il ricorso principale proposto dall’Allianz s.p.a. e quello incidentale, proposto da G.G., C.C. e dalla Impresa G. s.r.l. avverso la sentenza non definitiva 1180/2015 (ed oggetto del giudizio avente il n. r.g. 10936/2016), sono inammissibili.

Con detta pronuncia, la Corte d’appello ha definito parzialmente la res litigiosa, dichiarando la simulazione parziale del contratto di vendita della partecipazione sociale della Re s.r.l. e la risoluzione del preliminare di permuta per inadempimento, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione del danno e per la pronuncia sulle domande proposte dalla società assicurativa.

Contrariamente a quanto sostengono i resistenti, la decisione era direttamente ricorribile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, anche da parte dell’Allianz s.p.a. relativamente alla decisione sul rapporto principale, dato l’interesse a contestare il debito principale per l’incidenza della pronuncia sull’accessorio obbligo di garanzia.

Risulta tuttavia dal verbale di udienza del 24.11.2015 che entrambe le parti ricorrenti (principale ed incidentale) avevano formulato riserva di impugnazione all’udienza del 24.11.2015 e pertanto, ai sensi dell’art. 361 c.p.c., comma 2, i predetti ricorsi avverso la sentenza non definitiva dovevano esser proposti unitamente all’impugnazione della sentenza definitiva.

La tesi – ribadita anche in memoria – secondo cui la riserva non era stata formalizzata dai difensori dell’Allianz s.p.a., non riceve alcun avallo testuale: detta riserva appare formulata a verbale da tutti i difensori presenti in udienza, inclusi quelli delle parti che hanno proposto impugnazione immediata.

Consegue l’inammissibilità dei suddetti ricorsi, impregiudicata tuttavia – la successiva impugnazione di entrambe le pronunce (Cass. 18498/2015; Cass. 5658/2012; Cass. 1916/1997).

3. Passando all’esame dei ricorsi oggetto del giudizio iscritto al n. r.g. 17152/2017, va premesso che l’impugnazione proposta dall’Impresa G. s.r.l., da G.G. e da C.C. è stata notificata poche ore prima di quella proposta dall’Allianz s.p.a. e assume, quindi, carattere incidentale.

4. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte d’appello abbia immotivatamente negato che il preliminare di permuta avesse ad oggetto una prestazione impossibile, dovendosi invece considerare che le costruzioni, una volta realizzate, sarebbero divenute di proprietà della Re s.r.l. per accessione e che la G. s.r.l. non aveva alcuna legittimazione sostanziale a disporne, con conseguente invalidità radicale del contratto del 3.3.2006.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4.

La Corte d’appello, in palese violazione dei criteri di interpretazione letterale del contratto, avrebbe erroneamente ritenuto che l’indicazione di un numero identificativo del contratto garantito diverso da quello della cessione delle partecipazioni sociali, fosse dovuto ad un mero refuso materiale. In realtà, la polizza era stata rilasciata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dal preliminare di permuta e poichè tale contratto era stato novato o superato dal successivo contratto del 19.5.2006, la garanzia non poteva essere escussa.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1152 c.p.c., art. 1414 c.p.c., commi 1 e 2, art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, contestando alla sentenza di aver erroneamente dichiarato la simulazione parziale del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, sebbene la quietanza attestasse che detta cessione era avvenuta dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.

In ogni caso, la simulazione della quietanza, accertata dal giudice di merito, non dimostrava affatto che proprio il preliminare di permuta fosse il contratto realmente voluto dalle parti, occorrendo una controdichiarazione scritta con cui le parti avessero manifestato la volontà di tener fermo il contratto stipulato il 3.3.2006, dichiarazione che non poteva rintracciarsi nè nelle missive del 13.12.2007 e del 19.5.2008, nè nella polizza fideiussoria, mancando la prova scritta che il prezzo non era stato versato.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1415 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’eventuale simulazione della cessione delle quote non era opponibile alla società assicuratrice, terza estranea al contratto simulato, conseguendone che la polizza, in quanto diretta a garantire l’adempimento della promessa di permuta del marzo 2006, aveva ormai perduto efficacia dato che il preliminare era stato novato, non avendo alcun rilievo che, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, la G. s.r.l. avesse continuato a versare i premi assicurativi anche successivamente.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., artt. 1362,1363 e 1372 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza ritenuto che l’art. 6 della polizza, il quale subordinava il pagamento del premio alla previa escussione dei debitori garantiti, avesse rilievo solo a fini esecutivi, mentre il tenore letterale della clausola ed il senso desumibile dall’intero contenuto del contratto mostravano, senza tema di smentita, che le parti avevano inteso apporre una condizione di adempimento che, non essendosi verificata, ostava alla condanna dell’assicuratrice al pagamento dell’indennizzo.

Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 1362,1363,1367,1936 e 1945 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per aver la Corte di merito infondatamente ritenuto che la polizza costituisse un contratto autonomo di garanzia, nonostante i plurimi elementi che deponevano in senso contrario.

Secondo i ricorrenti, l’esplicita rinuncia a qualsiasi eccezione, inclusa quella di cui all’art. 1952 c.c., contenuta nell’art. 8 della polizza, era destinata ad avere effetto ai soli fini dell’eventuale regresso della società assicuratrice verso il debitore garantito. La clausola con cui il pagamento dell’indennizzo era stato differito al decorso di un termine di 30 gg. dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti dei debitori, costituiva, invece, una vera e propria condizione di adempimento, incompatibile con il carattere autonomo della polizza, il cui carattere accessorio discendeva, inoltre, dalla mancanza di un’esplicita rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., dalla previsione del diritto di surrogazione in favore dell’assicuratore, dalla clausola di pagamento a prima richiesta (assimilabile, negli effetti, ad una mera clausola solve et repete).

La Corte di merito avrebbe disatteso anche i criteri di interpretazione oggettiva e conservativa del contratto, poichè, alla luce disposizioni regolamentari adottate dall’Isvap sin dal 1991, le imprese di assicurazioni non possono assumere garanzie autonome, non essendo, altrimenti, in condizione di ponderare il rischio assicurativo e di neutralizzarlo mediante il procedimento tecnico assicurativo, venendo inoltre vanificato il principio indennitario, con attribuzione all’assicurato di un beneficio economico superiore alla perdita provocata dalla verificazione del rischio assicurato.

Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 lamentando che la Corte d’appello abbia – in assenza di domanda – liquidato in favore dei C. il maggior danno da ritardo ai sensi dell’art. 1224 c.c., mentre questi ultimi avevano richiesto esclusivamente la rivalutazione del credito.

L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per aver la sentenza condannato la Allianz al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, pur in assenza della prova che i C. avessero effettivamente subito un qualche pregiudizio a causa della resistenza in giudizio della società assicurativa.

4. In primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la Corte di merito erroneamente respinto l’eccezione di estinzione del processo a seguito del trasferimento della domanda risarcitoria nel giudizio penale svoltisi a carico di G.G. e conclusosi con assoluzione per il reato di truffa.

Secondo i ricorrenti era irrilevante che il processo penale avessero partecipato anche parti diverse da quelle del giudizio civile, essendo la causa scindibile, e inoltre i C., pur avendo chiesto in sede penale il risarcimento del danno non patrimoniale, non potevano comunque frazionare la domanda e agire in sede civile per il danno patrimoniale, configurandosi altrimenti un abuso del processo. In ogni caso, il giudicato penale di assoluzione per insussistenza del fatto contestato faceva stato nella causa civile sia in ordine all’assenza di responsabilità di G.G., sia in merito all’avvenuto pagamento del prezzo delle partecipazioni sociali di cui all’atto del 19.5.2006.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 99,112,113,183 e 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza abbia dichiarato la simulazione della cessione di partecipazioni del 19.5.2066 e della quietanza di pagamento del prezzo, benchè la domanda non fosse stata formulata nelle conclusioni contenute nella citazione introduttiva e fosse stata proposta solo nel corso del giudizio di primo grado. L’avvenuta maturazione delle preclusioni processuali ostava a che l’azione fosse proposta in appello, stante il divieto sancito dall’art. 345 c.p.c..

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n, 3 e 4, contestando alla Corte distrettuale di aver dichiarato la simulazione della quietanza e dell’atto del 19.5.2006, sulla base di talune missive e del contenuto della polizza assicurativa, documenti che non avevano valenza di controdichiarazione scritta, poichè la G. s.r.l. non aveva mai riconosciuto di non aver versato il prezzo, nè dichiarato che la cessione era simulata. Il pagamento del prezzo era attestato dalla quietanza e pertanto la cessione delle quote sociali doveva considerarsi avvenuta a titolo oneroso.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., artt. 1418 e 1552 c.c., art. 1414 c.c., comma 2, artt. 1470,1655 e 1351 c.c., art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che con l’atto di cessione delle quote sociali del 19.5.2006, le parti avevano ormai superato e novato il preliminare, il che non consentiva di ritenere che lo scambio programmato dalle parti fosse stato attuato per passi successivi, come invece sostenuto in sentenza.

Secondo i ricorrenti, al momento della cessione delle partecipazioni sociali, la realizzazione dei fabbricati era ancora in fase di progettazione di massima, per cui i coniugi C. aveva preferito ottenere un importo in denaro quale controprestazione del trasferimento delle quote della Re s.r.l.. In ogni caso, la G. s.r.l., una volta ultimati i lavori, non sarebbe divenuta proprietaria delle costruzioni e non avrebbe potuto disporne, occorrendo la conclusione di un nuovo accordo di cui fosse partecipe anche Re s.r.l. affinchè le costruzioni potessero essere trasferite ai C.. La Corte distrettuale, ritenendo che il contenuto della polizza ed il successivo pagamento del premio comprovassero la simulazione della quietanza e della cessione delle quote sociali del 19.5.2006, non avrebbe considerato che la polizza cauzionale era destinata a perdere effetto solo alla sua scadenza naturale, e quindi fino al 15.8.2008, per cui il richiamo alla cessione delle quote, menzionato nella successiva appendice di dichiarazione, era necessaria proprio allo scopo di evitare che il garante restasse obbligato nonostante la sopravvenuta caducazione del preliminare. Per giunta, nessuno dei documenti acquisiti conteneva una controdichiarazione scritta attestante la simulazione della quietanza: in particolare, la missiva del 13.12.2017 proveniva dalla Reva s.r.l., estranea all’accordo simulatorio, e dava semplicemente atto della pendenza di trattative tra le parti che non erano mai sfociate in un nuovo contratto di trasferimento delle costruzioni.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1936,1939 e 1942 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza definitiva n. 1398/2016 attribuito ai C. un risarcimento superiore alla stessa cauzione, mentre, in base alle clausole del contratto di garanzia, l’importo dell’indennizzo era integralmente satisfattivo delle ragioni dei danneggiati.

5. Evidenti ragioni di ordine logico impongono di anteporre l’esame del ricorso incidentale, che verte sulla sussistenza dell’inadempimento e sulla spettanza del risarcimento e quindi su un profilo avente rilievo preliminare rispetto alle questioni pertinenti al rapporto di garanzia. Il ricorso deve ritenersi – anzitutto – ammissibile, poichè enuncia in maniera chiara le questioni sollevate in sede di legittimità con il richiamo alle risultanze processuali e ai contenuti delle sentenze impugnate, sì da non pregiudicare l’intellegibilità delle censure e delle pregresse vicende processuali.

Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

L’esame della sentenza di assoluzione n. 1161/2014 del tribunale di Chieti, sez. di Ortona, comprova che i C. avevano richiesto in sede penale il risarcimento del danno non patrimoniale ricollegabile all’ipotesi accusatoria formulata a carico di G.G., al quale era stato addebitato di aver indotto in errore le controparti e di essersi procurato un ingiusto profitto mediante artifici e raggiri (consistenti nell’aver omesso di indicare l’esistenza di due atti di coobbligazione recanti le firme di G.G. e C.C. allegati alla polizza assicurativa, nell’aver trasferito la sede sociale della Re s.r.l., nell’aver ceduto a sè stesso, quale amministratore unico della G. s.r.l., le quote di detta società, nel non aver adempiuto alla richiesta di attivazione della polizza fideiussoria: cfr. sentenza penale, pag. 2).

In sede civile i C., senza neppure richiedere anche il ristoro del pregiudizio non patrimoniale da reato (art. 652 c.p.p.), avevano insistito per la risoluzione del preliminare di permuta ed il risarcimento del danno patrimoniale provocato dal mancato trasferimento delle costruzioni, per un importo che, come indicato in citazione, doveva corrispondere al valore delle costruzioni oggetto della futura permuta.

Stante l’oggettiva diversità di petitum e causae petendi delle due azioni (e, in particolare, dei fatti oggetto del capo di imputazione a carico del G., diretti a sostenere l’azione risarcitoria proposta in sede penale, rispetto alle condotte dedotte a motivo di inadempimento contrattuale nel presente giudizio), la costituzione di parte civile nel procedimento per truffa non poteva produrre l’estinzione del giudizio risarcitorio relativamente alla diversa azione di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno contrattuale (cfr., sia pure con riferimento all’abrogato art. 24 c.p.p., comma 1, la cui formulazione è però analoga a quella del vigente art. 75 c.p.p., comma 1: Cass. 2431/1972; Cass. 4182/1974; Cass. 1215/1986), non venendo – conseguentemente in rilievo il divieto di frazionamento della domanda, dato il carattere non unitario della pretesa sostanziale dedotta in causa.

Per quanto detto, la sentenza di assoluzione del G. per insussistenza del fatto di reato non poteva neppure spiegare forza di giudicato agli effetti voluti dall’art. 652 c.p.c., discutendosi in sede civile non del danno non patrimoniale da reato, ma di un diritto (alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento) eventualmente dipendente dall’accertamento dei fatti materiali portati all’esame del giudice penale, secondo il paradigma dell’art. 654 c.p.p.. E tuttavia, anche sotto tale profilo, nessuna statuizione si rinviene nel giudicato penale riguardo al carattere simulato della quietanza, al mancato pagamento del prezzo delle cessioni delle quote sociali o all’inadempimento imputato alla G. s.r.l. rispetto agli obblighi nascenti dal preliminare del 3.3.2006.

La pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto è stata assunta sulla base del riconosciuto carattere non fraudolento della condotta e della mancata consumazione di artifici e raggiri, definendo aspetti certamente irrilevanti per l’accoglimento delle domande oggetto del giudizio civile.

6. Il secondo motivo è parimenti infondato.

La sentenza impugnata si è fatta carico di precisare che la domanda di simulazione era stata già formulata nella citazione introduttiva, ove a pag. 6, era stato chiaramente dedotto il carattere simulato della quietanza di pagamento del prezzo delle partecipazioni sociali (e, pertanto, la simulazione relativa del rogito del 19.5.2006), evidenziando che il preliminare del 3 marzo 2006 costituiva l’unico contratto effettivamente voluto dalle parti.

Neppure i ricorrenti pongono in dubbio che il carattere simulato della cessione delle quote sociali fosse stato dedotto nel corpo della citazione (cfr. ricorso, pag. 25), ma tale allegazione era sufficiente per ritenere proposta l’azione di simulazione: il contenuto della domanda deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 7448/2001; Cass. 18783/2009; Cass. 20294/2014). Il relativo apprezzamento integra, peraltro, una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, siccome correttamente motivata.

La simulazione, invocata già in primo grado nel rispetto delle preclusioni processuali, era – quindi – tema esaminabile in appello in quanto riproposto con i motivi di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 26).

7. Il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale ed il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, che vertono su questioni comuni e che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

All’esito di un’analitica disamina del materiale probatorio acquisito al processo, la Corte distrettuale, scrutinando la domanda di simulazione della vendita delle partecipazioni sociali del 19.5.2006, ha evidenziato che, già nel preliminare di permuta, il trasferimento delle quote sociali era stato previsto come primo momento attuativo del programma negoziale, dovendosi assicurare alla G. s.r.l. la possibilità di disporre materialmente degli immobili non per il tramite di un atto di trasferimento dei suoli edificabili, ma mediante l’acquisizione del controllo della Reva s.r.l..

In questo contesto, pur dinanzi alla formale (ed apparente) conclusione di un atto di cessione onerosa delle quote sociali, la sentenza ha ritenuto che le controdichiarazioni attestanti il carattere simulato della quietanza (e, quindi, la simulazione parziale della cessione delle quote) potessero rinvenirsi nelle missive inoltrate nel 2007 e nel 2008 dal G., con cui questi aveva confermato l’impegno a trasferire le costruzioni, fissando nuovi termini di consegna, a conferma del fatto che il preliminare non poteva considerarsi novato o superato dal contratto del 19.5.2006.

La Corte ha anche evidenziato come analoga controdichiarazione scritta fosse contenuta nella polizza assicurativa rilasciata a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la promessa di permuta.

Tale documentazione attestava – espressamente – che la polizza era stata destinata ad operare “a garanzia della realizzazione e puntuale cessione delle unità immobiliari e delle pertinenze previste dalla promessa sottoscritta in data 3.3.2006″e del conseguente contratto del 19.5.2006”: quindi il preliminare, nonostante il rilascio della quietanza di pagamento del prezzo delle quote sociali, aveva conservato piena efficacia.

La conclusione che ne ha tratto la sentenza appare – al riguardo incensurabile: i suddetti documenti (ed in particolare, la polizza assicurativa, sottoscritta da tutte le parti) presentavano tutti i requisiti di forma e di sostanza per valere come controdichiarazione scritta, comprovando – in particolare – che il contratto di cessione del maggio 2006 era stato stipulato per dare attuazione al preliminare permuta, il che logicamente escludeva che la G. s.r.l. avesse versato l’importo di Euro 600.000,00 attestato dalla quietanza.

Sempre secondo l’insindacabile accertamento del giudice di merito, si era in presenza di una confessione stragiudiziale tra le parti, munita di un’efficacia probatoria vincolante: la controdichiarazione proveniva dalla parte avente un interesse contrario a far emergere la simulazione e conteneva uno specifico riferimento alle prestazioni lo scambio tra le partecipazioni e gli immobili finiti – oggetto del contratto realmente voluto dalle parti.

Il fatto che la G. s.r.l. non sarebbe divenuta titolare delle future costruzioni era tutt’altro che decisivo, configurandosi, come si dirà, un preliminare di permuta ad effetti obbligatori, comportante l’obbligo di procurare la titolarità di una quota delle future costruzioni, sicchè detta società, avendo ormai acquisito il controllo della Re s.r.l., era senz’altro in condizione di onorare gli impegni assunti.

Le contrarie argomentazioni, riguardo alle ragioni che avrebbero indotto le parti a superare o novare il preliminare, a prevedere il pagamento di un prezzo quale corrispettivo delle quote sociali e a continuare a versare i premi assicurativi, propongono, in definitiva, una diversa lettura delle acquisizioni processuali che non può avere ingresso nel presente giudizio, involgendo questioni di fatto motivatamente e logicamente definite – in senso contrario – dal giudice distrettuale.

7.1. Riguardo all’inopponibilità della simulazione del contratto di cessione delle quote sociali nei confronti della società assicurativa, ai sensi dell’art. 1415 c.c., va posto in rilievo che, pur essendo la norma applicabile non ai soli aventi causa in senso stretto, ma a tutti i titolari di situazioni dipendenti o incise negativamente dal contratto simulato (Cass. 6651/2005; Cass. 4023/2007), tuttavia la simulazione parziale della cessione onerosa delle partecipazioni sociali non poteva pregiudicare la ricorrente, nè poteva avere una qualche incidenza sugli obblighi assunti dall’Allianz s.p.a. nei confronti dei contraenti.

La polizza era stata rilasciata non a garanzia del pagamento del corrispettivo della cessione, ma per la corretta ed integrale attuazione del preliminare di permuta (e quindi in vista dello scambio tra le quote sociali e la proprietà degli immobili da costruire).

Il fatto che il negozio di cessione del 19.5.2006 fosse o meno simulato relativamente al prezzo era del tutto ininfluente ai fini dell’operatività della garanzia, destinata a conservare efficacia – per espressa volontà delle parti – fino alla completa attuazione della permuta.

Per le medesime ragioni era preclusa la possibilità di invocare gli effetti contemplati dall’art. 1415 c.c., comma 1.

8. Il quinto motivo è infondato alla luce della considerazione che la concessione della garanzia di esatto adempimento del contratto preliminare di permuta era del tutto compatibile con una limitazione dell’impegno economico gravante sull’Allianz s.p.a. fino alla concorrenza di un importo massimo garantito, a prescindere dall’entità del danno subito dai C. e senza alcun pregiudizio per la possibilità di questi ultimi di pretendere il risarcimento ulteriore (ultra massimale), nei confronti dei contraenti inadempienti.

Ed invero l’art. 1 della polizza richiamata in contratto regolava la “delimitazione della garanzia”, prevedendo che la “società” (ossia l’Allianz s.p.a.) si costituisse fideiussore fino alla concorrenza dell’importo indicato in contratto, senza in alcun modo incidere sulla misura del risarcimento effettivamente spettante ai C. e senza tradursi una limitazione convenzionale e preventiva del danno risarcibile, secondo lo schema tipico della clausola penale.

9. Il primo motivo del ricorso principale non merita di essere accolto.

Con la stipula del preliminare di permuta, la G. s.r.l. aveva inteso ottenere non la titolarità formale dei suoli edificabili, ma il controllo della società che ne era proprietaria. Lo scambio delle partecipazioni sociali era in rapporto di corrispettività con l’impegno a trasferire una quota delle future costruzioni destinate a entrare nel patrimonio di una terza società – la Re s.r.l. – configurandosi, pertanto, una permuta ad effetti obbligatori (Cass. 25603/2011; Cass. 8487/1987). Tale contratto, al pari della vendita, non ha necessariamente effetti reali, ma può avere un’efficacia meramente obbligatoria se l’effetto traslativo non è immediato e conseguente al semplice consenso delle parti, ma è differito o dipende da ulteriori eventi, come l’acquisto della cosa da parte di un permutante o la venuta ad esistenza della cosa medesima (Cass. 4000/1991).

Nel respingere l’eccezione di nullità del contratto per impossibilità della prestazione, la sentenza ha – pertanto – correttamente precisato che la G. s.r.l. era certamente in condizione di ottenere la collaborazione della Re s.r.l. per adempiere al preliminare (acquisendo i beni dalla titolare per trasferirli ai C. o ottenendo che la Re li cedesse direttamente agli aventi titolo), dati gli effetti (meramente obbligatori) che conseguivano dalla scrittura del 3.3.2006.

10. Il secondo motivo è infondato.

La polizza assicurativa era diretta a garantire l’adempimento delle obbligazioni del preliminare di permuta, la cui attuazione prevedeva anzitutto il trasferimento delle quote Re in capo alla G. s.r.l., in modo da dar corso alla realizzazione delle costruzioni.

Il contratto di garanzia richiamava sia il preliminare del 3.3.2006, che la cessione delle quote sociali del 19.5.2006, indicandone le parti, gli estremi e la data di perfezionamento.

Il fatto che il contratto di cessione fosse individuato anche con un numero identificativo errato è circostanza che la Corte distrettuale ha ridimensionato a mero refuso materiale, ritenendo pacifico che la polizza richiamasse proprio il negozio del 19.5.2006, come in effetti era agevolmente desumibile dall’indicazione della data di perfezionamento e del nominativo dei contraenti (cfr., sentenza, pag. 13), in base allo stesso tenore della polizza.

Non sussiste alcuna violazione dei criteri di interpretazione del contratto, essendosi in presenza di dati letterali contrastanti, cui la Corte ha dato soluzione con apprezzamento, logicamente motivato, che attiene al merito.

11. Il quinto motivo del ricorso principale è infondato.

L’art. 6 della polizza assicurativa disponeva che il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo, nei limiti dell’importo garantito e fermo quanto disposto dall’art. 7, dovesse avvenire decorsi 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla società garantita contro il contraente; nel caso di opposizione, i 30 giorni sarebbero decorsi dal passaggio in giudicato della sentenza che avesse dichiarato totalmente o parzialmente infondata l’opposizione. Secondo la Corte distrettuale, tale clausola non condizionava la facoltà dei creditori garantiti di ottenere un accertamento giudiziale dell’obbligo di versamento dell’indennizzo, venendo ad incidere sulla sola fase esecutiva, nel senso di impedire che l’eventuale condanna dell’assicurazione potesse essere eseguita prima che fosse avviato il recupero coattivo del credito presso i debitori garantiti, ponendo in essere almeno un primo atto di esecuzione.

Tale argomentazione, ancorchè sintetica, non appare assunta in violazione dell’obbligo di motivazione, apparendo enunciate in modo chiaro le ragioni per le quali, a parere del giudice distrettuale, le condizioni contrattuali non ostavano all’esercizio dell’azione di cognizione e alla formazione del titolo di condanna.

Non appare neppure violato il criterio di interpretazione letterale del contratto, posto che il riferimento al compimento di atti di esecuzione verso il debitore garantito, quale dies a quo di decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo, rendeva plausibile l’opzione ermeneutica prescelta dalla Corte distrettuale.

La clausola impediva che il patrimonio della società garante potesse essere aggredito con priorità, secondo un modulo che rievoca, anche sul piano letterale, la disciplina del beneficio di escussione (Cass. 18653/2004; Cass. 3651/1992).

In ogni caso, l’interpretazione contrattuale data dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sottraendosi al sindacato di legittimità se comunque adottata in applicazione dei criteri ermeneutici legali (Cass. 24539/2009; Cass. 16254/2012; Cass. 6124/2015; Cass. 27136/2017).

12. Anche il sesto motivo deve essere respinto.

Secondo la Corte distrettuale, la polizza conteneva tutti gli elementi di sostanza che, in base all’insegnamento delle sezioni unite, sottraevano il contratto al regime di accessorietà/solidarietà tipica della fideiussione.

Il carattere autonomo discendeva dal fatto che la polizza garantiva l’adempimento di una prestazione infungibile e, perciò, non suscettibile di adempimento diretto, in via solidale, da parte della garante, avendo la funzione di soddisfare l’interesse economico dei creditori ad ottenere una riparazione in caso di inadempimento.

Trattavasi, come evidenziato dal giudice di merito, di una garanzia atipica di tipo indennitario e non di una garanzia di tipo satisfattorio (quest’ultima caratterizzata dalla fungibilità del debito principale e dall’identità delle prestazioni del garante, tali da comportare l’accessorietà/solidarietà tra debito principale e garanzia).

La fungibilità dell’oggetto dell’indennizzo (costituito da una somma di denaro) non faceva venir meno l’autonomia della garanzia: in tali ipotesi la polizza viene piuttosto a porsi in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione e, quindi, per un’obbligazione non soltanto futura ed eventuale, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita (Cass. s.u. 3947/2010; Cass. 8399/2020).

Il particolare regime di inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito era giustificata – per contro – da una pluralità di elementi, anche letterali, del tutto convergenti e, in particolare, dalla natura infungibile della prestazione principale, dalla previsione di un breve termine per il pagamento dell’indennizzo (art. 6 della polizza) previo un semplice avviso al debitore principale, senza necessità del suo consenso, dall’obbligo di tenere indenne il garante a semplice richiesta scritta e senza possibilità per il debitore garantito di opporre eccezioni (cfr., in tal senso, Cass. 5526/2012).

La funzione indennitaria (e non satisfattiva) della garanzia rendeva comunque – impraticabile l’automatica estensione della disciplina dell’accessorietà tipica della fideiussione e, inoltre, proprio la deroga al regime dell’art. 1952 c.c., comma 2, per effetto del disposto dell’art. 6 della polizza (che precludeva al debitore la possibilità di segnalare al garante – o di invocare successivamente – eventuali eccezioni da opporre ai creditori), unitamente alla inopponibilità di eccezioni nei rapporti con la garante, costituivano indici lecitamente valorizzabili per ritenere che la garanzia avesse quel carattere di autonomia che dipende – essenzialmente – dalla particolare regolazione del rapporto di rivalsa, dopo l’avvenuto pagamento (Cass. s.u. 3947/2010). Tali fattispecie si caratterizzano proprio per il fatto che il garante adempiente, pur non potendo agire nei confronti dell’accipiens, può esperire l’azione di regresso ex art. 1950 c.c., nei confronti del debitore garantito, senza che questi possa eccepire alcunchè in merito all’avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/01; n. 7502/04; n. 14853/07).

12.1. Quanto alla violazione dei criteri di interpretazione conservativa ex art. 1367 c.c., è escluso che il divieto per le imprese assicurative di compiere attività estranee al ramo assicurativo in senso proprio determini automaticamente la nullità dei contratti di garanzia autonoma eventualmente stipulati.

Le restrizioni all’autonomia negoziale delle imprese assicurative sono volte a “non dilatare eccessivamente l’area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte”, non agendo come limiti alla stessa capacità di agire della impresa, volendosi impedire lo stravolgimento dell’esercizio della impresa assicurativa, tale che l’attività extrassicurativa, per dimensioni, obiettivi e carattere di “sistematicità” delle operazioni offerte sul mercato ad una clientela indifferenziata, venga a “rivestire le sembianze di un’attività di tipo finanziario, che comporterebbe l’assunzione di un rischio d’impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo”.

Non è preluso, invece, il compimento di singoli atti negoziali non riconducibili all’esercizio del ramo assicurativo, purchè ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l’assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell’assicuratore (Cass. s.u. 30174/2011; Cass. 9475/2014; Cass. 20107/2015; Cass. 28319/2017), evenienza quest’ultima, neppure dedotta in giudizio da parte della società garante.

13. Il settimo motivo è fondato.

La censura, che denuncia un vizio di ultra-petizione, è ammissibile sebbene formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo enuncia chiaramente un vizio processuale rientrante nel novero di quelli denunciabili in cassazione ed è quindi irrilevante l’errata indicazione della norma violata, non essendo pregiudicata l’individuazione dell’effettivo contenuto della doglianza (Cass. 23381/2017; Cass. 1370/2013).

La Corte distrettuale, dopo aver dato atto che i C. avevano chiesto il pagamento dell’indennizzo maggiorato dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi e dopo aver precisato che l’obbligo della garante aveva ad oggetto un debito di valuta non suscettibile di rivalutazione, ha riconosciuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., in evidente violazione dell’art. 112 c.p.c..

Tuttavia, il creditore di un’obbligazione di valuta, che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. 22273/2010; Cass. s.u. 5743/2015; Cass. 15565/2018).

14. L’ottavo motivo è infondato.

La sentenza ha ritenuto che i convenuti dovessero rispondere del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, per il pregiudizio di carattere non patrimoniale provocato dalla condotta extraprocessuale della società assicuratrice, che aveva illegittimamente rifiutato il pagamento dell’indennizzo.

La censura non contesta la configurabilità, in concreto, di un’ipotesi ricadente nell’ambito applicativo dell’art. 96 c.p.c., ma si limita a sostenere che il risarcimento non poteva essere accordato in assenza della prova del pregiudizio concretamente sofferto dalle controparti. Va in contrario posto in rilievo che la sentenza ha fatto applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, norma che contempla una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2.

La sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, senza esigere nè la domanda di parte, nè la prova del danno effettivamente subito dalle parti vittoriose in causa (Cass. s.u. 31030/2019; Cass. 23319/2019; Cass. s.u. 22405/2018).

Sono – in conclusione – dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 1180/2015, proposti nel giudizio iscritto al n.10936/2016, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

E’ accolto il settimo motivo del ricorso principale avverso la sentenza definitiva n. 1398/2016, sono respinte le altre censure unitamente al ricorso incidentale, con condanna dei ricorrenti in via incidentale al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

La sentenza definitiva n. 1398/2016 è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’aquila, in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità relativamente ai rapporti tra l’Allianz s.p.a. e i controricorrenti.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 10936/2016, nonchè dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 17152/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, oggetto del giudizio iscritto al n. 10936/2016;

accoglie il settimo motivo del ricorso principale, respinge le altre censure nonchè il ricorso incidentale, oggetto del giudizio iscritto al n. 17152/2017, cassa la sentenza definitiva n. 1398/2016 in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, limitatamente ai rapporti tra l’Allianz s.p.a. e i controricorrenti;

condanna la ricorrente principale ed i ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 10936/2016, al pagamento solidale delle spese processuali, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese di lite, in misura del 15%;

condanna l’Impresa G. s.r.l., G.G. e C.C. al pagamento solidale, in favore di C.R. e C.V., delle spese processuali del giudizio n. 17152/2017, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese di lite, in misura del 15%;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 10936/2016, nonchè dei ricorrenti in via incidentale nel giudizio n. 17152/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

 

 

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