Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6467 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 06/03/2020), n.6467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19815-2018 proposto da:

L.R.G., G.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato VINCENZA RITA MARIA PIRRACCHIO;

– ricorrenti –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;

– controricorrente –

contro

C.A., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2370/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che i ricorrenti G.F. e L.R.G. hanno impugnato sentenza del 18 dicembre 2017 pronunciata dalla Corte d’appello di Catania che ha rigettato il loro gravame avverso sentenza del Tribunale di Catania n. 5009/2016, la quale aveva loro negato il risarcimento dei danni derivati dalla morte di un nipote in un sinistro stradale;

rilevato che si è difesa Sara Assicurazioni S.p.A. con controricorso;

rilevato che non vi è peraltro prova di notifica del ricorso nei confronti di tutti gli intimati, e quindi, oltre alla compagnia, nei confronti di C.A. – proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro – e di C.E. – conducente dello stesso -, in quanto non risulta sottoscritta dal difensore del ricorrenti l’asseverazione relativa appunto all’effettuazione delle notifiche;

ritenuto che, pertanto, deve disporsi il rinnovo della notificazione del ricorso agli intimati che non si sono difesi, ricorrendo litisconsorzio necessario processuale.

P.Q.M.

Dispone il rinnovo della notifica del ricorso ad C.A. e ad C.E. nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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