Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6466 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43 presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende procura speciale Notaio Dr. COMISSO ROBERTO in

Trieste REP. 99092 del 21/2/08;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2007 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 28/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MERONE Antonio;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che insiste per

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GIORDANO DIEGO, che ha chiesto

l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

L’avv. S.R. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito di presentazione di istanza di rimborso dell’IRAP pagata per l’anno 1999, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo non beneficiando di una autonoma struttura organizzata per l’esercizio della professione legale. Evidenziava la inesistenza di dipendenti e il ridotto impiego di beni strumentali.

Entrambi i giudici di merito hanno rigettato la domanda. In particolare la CTR ha ritenuto che il contribuente si avvalesse di una autonoma struttura organizzata, in considerazione del volume di affari denunciato, dei beni strumentali allibrati, delle spese per immobili e per la gestione dello studio, dei compensi a terzi e delle altre spese documentate. “Ne’ – scrivono i giudici di appello – il contribuente onerato della prova ha fornito elementi ulteriori e decisivi per escludere con certezza – in presenza di questi elementi sintomatici di pur limitata autonoma organizzazione – la sussistenza del presupposto impositivo come sopra individuato”.

L’avv. S. ricorre, contro l’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso e’ infondato.

Va esaminato innanzitutto il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione del giudicato esterno, rappresentando che, per l’anno 1998, in base agli stessi elementi di fatto gli e’ stato riconosciuto il diritto al rimborso con sentenza passata in giudicato. Occorre premettere, in linea di principio, che, in relazione alle obbligazioni tributarie che maturano su base annua, il giudicato esterno puo’ vincolare il giudice soltanto se riguardi presupposti di fatto tendenzialmente stabili in base ai quali viene quantificata l’imposta (es. il classamento di un immobile ai fini del pagamento dell’ici), ma non quando si tratti di presupposti impositivi che devono essere autonomamente accertati in fatto in relazione a ciascuna annualita’ (come avviene per l’IRAP). Nella specie, come si legge nel brano riportato ap. 25 dell’odierno ricorso, la CTR giudicando per l’anno 1998 ha ritenuto che il contribuente “ha fatto constare in dichiarazione che non utilizza la collaborazione di dipendenti e che opera senza l’ausilio di beni ammortizzabili che abbiano richiesto il preventivo impiego di capitali ed una specifica organizzazione articolata e funzionale all’esercizio della professione”. In altri termini, la CTR, per l’anno 1998, ha ritenuto che il contribuente, gravato del relativo onere, abbia fornito la prova del diritto al rimborso, mentre tale prova non risulta fornita per l’anno successivo. Pertanto, nessun effetto esterno puo’ attribuirsi al giudicato invocato dal ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 viene prospettata la tesi della inconciliabilita’ delle professioni intellettuali con il presupposto dell’autonomia organizzativa, in ragione del ruolo insostituibile del professionista. Tale tesi non e’ condivisibile. Questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che l’esercizio di professioni intellettuali, anche protette, non comporta di per se’ la sottrazione al prelievo IRAP: anche “l’iscrizione ad un ordine professionale “protetto” non comporta l’esenzione dall’imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali”, e’ sempre possibile che “l’attivita’ del professionista sia autonomamente organizzata, cioe’ presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l’attivita’ intellettuale del singolo”, il valore aggiunto che costituisce oggetto dell’imposizione deriva dal supporto fornito all’attivita’ del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale all’attivita’ del titolare (Cass. 3675/2007). Non sussistono ragioni per discostarsi da tale indirizzo.

Con il terzo motivo di ricorso vengono denunciati vizi di motivazione in quanto sarebbe contraddittoria l’affermazione che una organizzazione ancorche’ limitata costituirebbe comunque un valido presupposto impositivo.

Non si vede dove sia la contraddittorieta’, posto che una organizzazione limitata e’ comunque una organizzazione, ne’ il presupposto impositivo richiesto ai fini del prelievo IRAP prevede una particolare dimensione.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate in considerazione del fatto che la giurisprudenza di riferimento si e’ consolidata di recente.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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