Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6466 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 15/06/2016, dep.14/03/2017),  n. 6466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16628-2013 proposto da:

A.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERTO CARONCINI 58, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

MORABITO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIRARI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA NUORO, in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO

GUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA ANGIUS giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.V., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIAN FRANCO MUREDDU per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso (L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3) ovvero integrazione

del contraddittorio in subordine per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso (L.R. n. 14 del 2003) assorbiti gli altri motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Ordinario di Nuoro con sentenza 29.5.2012 ritenuto che gli eredi di A.N., già assegnatario di alloggio residenziale pubblico di proprietà della CCIAA di Nuoro, avevano continuato ad occupare “sine titulo” l’immobile dopo la morte dell’assegnatario in data (OMISSIS), li condannava al rilascio del bene, rigettando le domande riconvenzionali volte alla costituzione degli effetti della vendita ex art. 2932 c.c., nonchè al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale e precontrattuale ed al pagamento dell’indennizzo per le migliore ed addizioni apportate all’immobile.

L’appello proposto dal solo A.F. era integralmente rigettato dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza 10.4.2013 n. 42.

Il Giudice di merito affidava la decisione alle seguenti “rationes decidendi”: 1 – la L.R. n. 13 del 1989, che disciplinava la regolarizzazione delle occupazioni abusive, non prevedeva alcuna sanzione di improponibilità della domanda di condanna al rilascio dell’immobile svolta dall’ente pubblico proprietario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, in caso di mancata attivazione del relativo procedimento di sanatoria della occupazione illegittima; 2 – in difetto di stipula di preliminare di vendita non era configurabile una responsabilità “ex contractu” dell’ente pubblico; 3 – la delibera della Giunta della CCIAA, in data 30.1.1956, manifestava un mero intendimento a prevedere future vendite degli alloggi agli assegnatari, costituendo un atto amministrativo meramente interno, non indirizzato a destinatario determinato, e dunque inidoneo a configurare incolpevoli affidamenti nei terzi; 4 – alcuna prova l’appellante aveva fornito della prescritta autorizzazione della CCIAA alla realizzazione di una tettoia per ricovero auto e dell’impianto di riscaldamento, opere delle quali neppure era stata allegata un partecipazione dell’assegnatario alla spesa. Quanto alla realizzazione del serbatoio GPL, autorizzata dall’ente pubblico, quest’ultimo non aveva inteso acquisire detta addizione che era, per sua caratteristica, agevolmente rimovibile; 5 – la chiamata in causa di S.V., quale erede dell’assegnatario, era stata ordinata dal Giudice di prime cure ad integrazione del contraddittorio, sicchè l’ A. non aveva interesse a dolersi della disposta compensazione delle spese di lite con tale parte.

La sentenza di appello, notificata ad A.F. in data 6.5.2013, è stata da questi impugnata per cassazione con quattro motivi, per errori di diritto.

Resiste con controricorso la CCIAA di Nuoro.

Non hanno svolto difese gli altri intimati.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti dei soggetti che erano stati parte nel giudizio di appello, costituiti (CCIAA di Nuoro; S.V.) o rimasti contumaci (eredi A.N.). In particolare risultano prodotte dal difensore del ricorrente le cartoline AR delle notifiche del ricorso per cassazione eseguite in data 26.6.2013 a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. a tutti gli eredi di A.N., tranne quelle relative alla notifica eseguita nei confronti di A.G.P. e di S.S.. Tale carenza non impedisce, tuttavia, lo svolgimento del giudizio di legittimità, come invece sostenuto dal Pubblico Ministero, in quanto i predetti eredi rimasti soccombenti in primo grado non avevano inteso impugnare la decisione del Tribunale, appellata esclusivamente da A.F., rimanendo contumaci in grado di appello, con la conseguenza che, se tale condotta manifesta un inequivoco disinteresse a far valere alcun diritto nei confronti dell’ente pubblico proprietario dell’immobile già assegnato al loro dante causa, deve rilevarsi che, nei loro confronti, si è formato il giudicato in ordine all’accertamento negativo del diritto di subentro nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui titolarità – così come quella diretta a conseguire gli effetti della conclusione della compravendita – viene ad essere disputata esclusivamente dal ricorrente A.F. e dall’ente pubblico proprietario nei confronti dei quali soltanto deve pertanto essere verificata la integrità del contraddittorio, difettando quanto agli altri eredi la contitolarità di una situazione di pretesa convergente con quella del ricorrente, tale da richiedere che la pronuncia debba necessariamente estendere i suoi effetti nei confronti anche di essi altrimenti risultando “inutiliter data”.

Con il primo motivo la sentenza di appello viene censurata per violazione della L.R. Sardegna 6 aprile 1989, n. 13, artt. 8 e 40 nonchè della Delib. CIPE 19 novembre 1981, artt. 3 e 10 in relazione all’art. 1321 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La statuizione impugnata, secondo quanto è dato evincere dalla critica rivolta alla sentenza di appello (cfr. ricorso alle pag. 30 -32), concerne il rigetto della eccezione formulata dall’ A. – di improponibilità od improcedibilità delle domande proposte in primo grado dalla CCIAA di Nuoro, aventi ad oggetto l’accertamento della decadenza dalla assegnazione e la condanna al rilascio dell’immobile, in quanto le domande sarebbero state svolte senza acquisire preventivamente il parere dell’apposita commissione di cui all’art. 8 della L.R. n. 13 del 1989.

Sostiene il ricorrente che l’ente pubblico era tenuto a dare corso al procedimento di regolarizzazione degli immobili occupati in assenza di provvedimento di assegnazione, come prescritto dall’art. 40 L.R. predetta, norma prorogata alla data del 31.12.2003 (con L.R. n. 6 del 2004), in difetto incorrendo la CCIAA in violazione di norma imperativa, dovendo riconoscersi tale natura alle norme della disciplina sulla edilizia residenziale pubblica volte a comminare nullità extraformali, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la nullità del procedimento prodromico al provvedimento di decadenza dalla assegnazione.

La censura, di difficile lettura, è infondata.

Occorre premette che la questione della violazione della L.R. n. 13 del 1989, art. 40 (la norma prevede che relativamente agli immobili “occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento, ad opera della commissione di cui all’art. 8 del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall’art. 2 della presente legge”) non risulta abbia costituito “thema decidendum” del giudizio di primo grado, come emerge sia dall’esame del contenuto della comparsa di risposta (estesamente riassunto alle pag. 4-9 del ricorso), che dalle “conclusioni” rassegnate in primo grado dall’ A. (essendosi difesa la parte: 1 – eccependo il difetto di giurisdizione; 2 – la assenza di un titolo contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento canoni e di decadenza per morosità; 3 – il diritto al subingresso nel rapporto di locazione; 4 – l’inadempimento dell’ente all’obbligo di contrarre la vendita con conseguente domanda ex art. 2932 c.c.; 5 – il diritto al pagamento della indennità per migliorie ed addizioni; 6 – il diritto al risarcimento danni: cfr. ricorso pag. 9-10), e risulta anzi dedotta per la prima volta – come afferma, peraltro, lo stesso ricorrente – nelle “note autorizzate dell’1.2.2012” depositate in grado di appello (cfr. ricorso pag. 32). Correttamente sul punto la Corte d’appello ha, pertanto, rilevato che la questione della sanatoria della occupazione “sine titulo” era estranea al “devolutum”, limitando l’esame del motivo di gravame alla sola questione della eccezione di improponibilità della domanda della CCIAA, che è stata esaminata dal Giudice di merito – sebbene proposta per la prima volta in grado di appello – in quanto prospettata come eccezione rilevabile “ex officio” e come tale sottratta alla preclusione dei “nova” ex art. 345 c.p.c..

Circoscritto in tale ambito l’oggetto della statuizione impugnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha rigettato la eccezione pregiudiziale escludendo, alla stregua del dettato normativo, che la mancata attivazione del procedimento di regolarizzazione del rapporto locativo fosse prevista dalla legge regionale come “condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria”, risultando al riguardo inconferenti i richiami del ricorrente alla nozione di nullità virtuale dei negozi giuridici ex art. 1418 c.c., comma 1, (inapplicabile alla fattispecie, e comunque non impeditiva della proposizione della domanda giudiziale: del tutto fuori luogo è, poi, il richiamo al precedente di questa Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 12106 del 11/11/1992 concernente la clausola risolutiva espressa, inserita ex lege, nel contratto stipulato con l’assegnatario, nel caso in cui, nel corso del rapporto, venga meno uno o più dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica).

Pertanto la questione di merito, sollevata nella esposizione del motivo di ricorso in esame e relativa, invece, all’asserito “diritto alla regolarizzazione” del rapporto locativo occupato sine titulo, L.R. n. 13 del 1989, ex art. 40 vantato dall’occupante abusivo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (questione che investe una attività di valutazione e scelta, riservata all’ente pubblico, dei soggetti legittimati ad ottenere l’assegnazione in funzione del perseguimento di scopi di pubblico interesse, e dunque è sottratta alla giurisdizione dell’AGO: Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 9694 del 22/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 20589 del 09/09/2013), rimane del tutto estranea all’oggetto del decidere, trattandosi di questione del tutto nuova ed inammissibile in sede di legittimità (così come in grado di appello ex art. 345 c.p.c.), non costituendo, in contrario, autonoma statuizione di merito, impugnabile in sede di legittimità, l’affermazione della Corte d’appello – resa meramente “ad abundantiam” – secondo cui “comunque l’art. 40 costitutiva… una norma transitoria da valere solo in sede di prima applicazione della…legge”, trattandosi di un mero – e superfluo – elemento rafforzativo delle indicate – ed ex se dirimenti- ragioni del rigetto della eccezione pregiudiziale di improcedibilità.

Il secondo motivo concerne la violazione dell’art. 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta del requisito di validità della motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il ricorrente riproduce sostanzialmente tutte le argomentazioni già svolte nei motivi di appello, riproponendo la tesi difensiva secondo cui: a) la CCIAA, con la Delib. 30 gennaio 1956, n. 17/43 avrebbe assunto l’impegno nei confronti dell’originario assegnatario della stipula del “patto di futura vendita”; b) in seguito tale impegno era stato confermato attraverso le raccomandazioni espresse dal competente Assessore regionale affinchè fossero previste nuove assegnazioni con diritto di riscatto (nota 1682/1974) previa demolizione e ricostruzione dei fabbricati, nonchè attraverso inviti in tal senso rivolti alla CCIAA dal Ministero dei LL.PP.; c) la percezione dei canoni da parte della CCIAA, pur dopo la morte dell’assegnatario, aveva ingenerato negli eredi “un legittimo affidamento nella stabilizzazione del rapporto”.

Il motivo, se non inammissibile, è infondato.

La censura si risolve in una mera contrapposizione della soggettiva ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, rispetto alla diversa ricostruzione effettuata dal Giudice di appello in esito alla valutazione di merito delle prove documentali acquisite al giudizio. La censura, così formulata, non risponde – con riferimento alla dedotta violazione della norma generale sull’illecito aquiliano – allo schema del mezzo impugnatorio delineato negli artt. 360 e 366 c.p.c. che presuppone la specifica individuazione delle statuizioni impugnate, la rappresentazione degli errori in fatto o in diritto di cui si ritiene affetto l’argomento motivazionale della sentenza posto a fondamento del “decisum”, e dunque la correlazione causale tra i predetti errori ed il risultato decisionale, ed ancora la indicazione della diversa regola di diritto che avrebbe invece dovuto essere applicata in assenza dei predetti errori (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 6 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015).

Inoltre la esposizione critica del motivo, fondata sulla diversa valutazione di elementi probatori documentali, non corrisponde al tipo di vizio denunciato (error juris), deducendo piuttosto un “error facti”, che avrebbe dovuto essere prospettato in relazione al diverso parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, essendo stata pubblicata la sentenza di appello dopo la data dell’11.9.2012 di entrata in vigore della norma di modifica), al riguardo dovendosi appena evidenziare la ontologica distinzione tra i due vizi di legittimità, posto che il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, mentre il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10313 de 05/05/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 de 22/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 22348 del 24/10/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 8315 de 04/04/2013; id. Sez. L, Sentenza n. 26307 del 15/12/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Nella specie la Corte territoriale, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non sussistere alcun accordo negoziale integrante un preliminare di vendita per il quale potesse ravvisarsi una responsabilità “ex contractu” ed un conseguente danno da inadempimento, specificando che, con la delibera della CCIAA del 1956, non veniva individuato alcun promissario acquirente -costituendo la stessa atto interno non indirizzato a destinatario determinato -, ma veniva manifestato soltanto un mero “intendimento di concedere gli alloggi ai dipendenti camerali con atti di futura vendita”, e tale atto era dunque inidoneo finanche ad ingenerare aspettative (e dunque responsabilità da ingiustificata rottura di trattative ex art. 1337 c.c.), provenendo da organo non legittimato ad esprimere all’esterno la volontà negoziale dell’ente pubblico.

Tale statuizione viene impugnata dal ricorrente in base alla affermazione, meramente anapodittica, che la delibera n. 17/43 del 1956 integrava l’assunzione di tale impegno a stipulare “una futura vendita” nei confronti dell’assegnatario, censura che esula del tutto dal vizio interpretativo dell’art. 2043 c.c. o dal vizio di sussunzione della fattispecie concreta nello schema dell’illecito aquiliano, e che si risolve appunto, o nella denuncia di un vizio di erronea rilevazione del contenuto del documento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), o nella denuncia di un erronea applicazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali applicabili anche agli atti amministrativi ove espressivi della volontà discrezionale dell’ente pubblico-, risultando in entrambi i casi sfornita dei necessari requisiti di ammissibilità, da un lato, non essendo stato trascritto (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) il contenuto del documento in questione (del quale neppure viene evidenziato l’elemento dimostrativo dell’univoco significato ad esso attribuito dal ricorrente), nè tanto meno il contenuto degli altri documenti indicati elencati alla pag. 41 del ricorso -, rimanendo in tal modo impedita alla Corte qualsiasi verifica della eventuale “decisività” del fatto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; dall’altro non essendo state indicate le norme prescrittive dei criteri interpretativi degli atti negoziali in ipotesi violate.

La articolata motivazione che assiste la decisione di rigetto della domanda risarcitoria contrattuale ed extracontrattuale rende altresì palesemente infondata la censura per vizio di nullità processuale (violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

Con il terzo motivo la sentenza di appello viene impugnata per violazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in punto di rigetto della domanda di attribuzione di una indennità per le opere di miglioria e per le addizioni eseguite sull’immobile.

Sostiene il ricorrente di aver fornito la prova documentale del diritto all’indennizzo mediante il deposito delle Delib. autorizzative della CCIAA n. 33 del 1964 (tettoia ricovero auto), Delib. n. 194 del 1969 (impianto riscaldamento), 29.3.1988 (serbatoio GPL), e delle relazioni in data 29.5.1991 ed in data 10.9.1996 redatte dai tecnici incaricati dalla CCIAA di eseguire un sopralluogo nello stabile per verificare lo stato dell’edificio al fine di progettare i lavori di ristrutturazione, relazioni dalle quali risultavano i lavori di pavimentazione e rifacimento della rete idrica.

Il motivo è infondato in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

La Corte d’appello, confermando la decisione di prime cure, ha delimitato il “thema controversum” alle indennità per le sole migliorie ed addizioni ritualmente dedotte con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (spese per tettoia ricovero auto, installazione impianto riscaldamento e serbatoio GPL), ritenendo invece inammissibile l’ampliamento della domanda, operato dall’Addis soltanto in comparsa conclusionale, anche alla richiesta di indennizzo per il rifacimento della “pavimentazione e dell’impianto idrico”: su tale statuizione in rito il ricorrente non allega nè deduce con il motivo specifiche critiche.

Quanto alla (rituale) richiesta di indennità relativa alle altre opere, il Giudice di appello ha rilevato che il primo giudice aveva accertato che alcuna autorizzazione era stata rilasciata dalla CCIAA per la realizzazione della “tettoia” e dell’ “impianto di riscaldamento” e che non era stata fornita alcuna prova che la spesa delle opere realizzate fosse stata effettivamente sostenuta dall’assegnatario; l’Addis con il motivo di gravame si era limitato ad affermare soltanto che tali addizioni non potevano essere tolte senza nocumento della cosa, argomento che non investiva la pronuncia di rigetto di prime cure in punto di carenza autorizzativa e difetto di prova della spesa, e pertanto rendeva il motivo inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. (cfr. sentenza di appello, in motivazione, pag. 8 “….difetta nella specie la specificità del motivo di appello….-), mentre, per quanto riguardava la realizzazione del “serbatoio GPL”, risultava provata la autorizzazione della CCIAA, ma trattandosi di addizione agevolmente separabile dal bene e non avendo la CCIAA manifestato la volontà di ritenere il manufatto, l’Addis avrebbe dovuto rimuovere il serbatoio non potendo pretendere alcun indennizzo: la Corte territoriale rilevava che su tale argomento l’appellante non aveva svolto alcuna puntuale critica con il motivo di gravame.

Orbene il ricorrente, riproduce gli stessi argomenti di merito svolti in grado di appello, omettendo del tutto di investire la statuizione sul “difetto di specificità” del motivo di gravame ex art. 342 c.p.c., e di adempiere all’onere di autosufficienza mediante trascrizione del motivo di gravame onde descrivere il fatto processuale evidenziate l’errore commesso dalla Corte territoriale nella valutazione del requisito di specificità. Il ricorrente infatti assume che la “esecuzione dei lavori”, descritti nelle relazioni tecniche, non era stata contestata dalla CCIAA che non si era opposta all’ampliamento della domanda.

La tesi, oltre che inidonea a superare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità del motivo di gravame, è priva di fondamento in quanto confonde la definizione del “thema probandum” sui fatti costitutivi della pretesa (principali o secondari) correlato alla condotta del convenuto ex art. 167 c.p.c., comma 1 e dunque rimessa al potere dispositivo delle parti (art. 115 c.p.c., comma 1) dalla individuazione del “thema decidendum” volta definire l’oggetto del giudizio e che il giudice è chiamato a compiere in relazione alla verifica della ritualità delle domande ed eccezioni, la cui proposizione è scandita da norme processuali inderogabili, che comminano decadenze e prevedono preclusioni (determinate dalla non regredibilità delle fasi processuali) funzionali al corretto e spedito svolgimento della funzione giurisdizionale, con la conseguente rilevabilità ex officio della violazione di tali norme ed irrilevanza della eventuale accettazione espressa o tacita delle parti alla introduzione di nuove domande ed eccezioni, o modifiche di esse, oltre i tempi ed i modi consentiti dalla disciplina normativa processuale. Dovendo aggiungersi che è del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui la produzione in giudizio delle delibere autorizzative della CCIAA era sufficiente ad estendere la domanda riconvenzionale di corresponsione dell’indennizzo a tutte le opere autorizzate, anche se non espressamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, essendo appena il caso di osservare in proposito come l’attività di allegazione dei fatti a sostegno della domanda sia ontologicamente distinta dalla attività di deduzione dei mezzi di prova di tali fatti, come chiaramente evidenziato dalla scansione – anche cronologica – dell’esercizio dei poteri di allegazione (che si esaurisce nella fase della trattazione) e deduzione probatoria (che si esaurisce nella fase istruttoria) disciplinato dall’art. 183 c.p.c..

Del tutto inconferenti rispetto alla decisione impugnata, appaiono inoltre le ulteriori argomentazioni svolte in punto di “risparmio di spesa” e di “arricchimento ingiustificato” ex art. 2041 c.c. dell’ente pubblico, che verrebbe a beneficiare delle migliorie ed addizioni apportate all’immobile, essendo appena sufficiente evidenziare come la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inaccoglibile, per difetto dei presupposti di legge, la domanda subordinata proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c. (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 4), non era stata investita da specifico motivo di appello proposto dall’ A., come è dato evincere dalla riproduzione riassuntiva dei motivi di gravame e delle conclusioni dell’atto di appello (riportate alle pag. 12-19 del ricorso per cassazione): dunque correttamente la Corte territoriale non ha esaminato tale questione sulla quale si era formato il giudicato interno, e che non può, evidentemente, essere reintrodotta attraverso i motivi del ricorso per cassazione.

Con il quarto motivo (violazione artt. 91 e 92, 88 c.p.c.) viene impugnata la statuizione della sentenza di appello che ha rigettato il gravame sul capo della decisione di primo grado che aveva interamente compensato le spese di lite tra l’ A. e S.V., chiamata ad integrazione del contraddittorio “iussu judicis” ex art. 107 c.p.c., quale erede di A.M.V., figlia dell’originario assegnatario A.N..

A quanto è dato comprendere dalla lacunosa ricostruzione della vicenda processuale il Giudice di prime cure aveva ordinato iussu judicis la integrazione del contraddittorio nei confronti di S.V., e la CCIAA aveva ottemperato notificando il relativo atto di chiamata in causa. La S. si era costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva. All’esito del giudizio di primo grado le parti chiedevano la reciproca condanna alle spese di lite ed il giudice le compensava.

La Corte d’appello rilevato che la S. non aveva impugnato con appello incidentale il capo sulle spese della decisione di prime cure, dichiarava inammissibile la domanda dalla stessa volta a riformare detta pronuncia, mentre rigettava l’analoga e contraria impugnazione dell’ A. risultando inapplicabile il criterio della soccombenza tra le due parti in questione che non potevano considerarsi in lite non avendo le stesse formulato domande, inerenti il rapporto di diritto sostanziale controverso, nei rispettivi confronti.

Il motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente non individua nella esposizione del motivo nè se e su quali domande – in ipotesi proposte – sia risultata soccombente la S. in primo od in secondo grado, limitandosi a richiamare l’inconferente precedente di questa Corte 10023/2004 concernente la diversa fattispecie della chiamata in causa del terzo indicato come esclusivo responsabile del danno (ipotesi del tutto estranea alla fattispecie in esame).

La pronuncia della Corte d’appello va, in conseguenza, esente da censura non essendosi verificata alcuna soccombenza della S. se non sulla questione processuale di legittimazione passiva (per difetto della qualità di erede), in ordine alla quale sarebbe stata legittimata a contraddire, eventualmente, soltanto la CCIAA.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della CCIAA di Nuoro che vengono liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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