Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6466 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24530-2019 proposto da:

N.C., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA RUSSO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3801/2019 del TRIBUNALE di

BRESCIA, depositato il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Brescia confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale avanzata da N.C.;

ritenuto che quest’ultimo ricorre sulla base di due motivi avverso la statuizione del Tribunale e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che con le due censure, tra loro correlate, il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”, nonchè “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, assumendo che il ricorrente aveva reso dichiarazioni “coerenti, lineari e assolutamente plausibili alla luce delle informazioni relative al suo luogo e tempo di provenienza” e che la polizia nigeriana presentava un alto tasso di corruzione e la tendenza a commettere abusi; che, inoltre, andava osservato come la situazione della Nigeria, degenerata negli ultimi mesi, evidenziava “una pesante recrudescenza della violenza, sia da parte di gruppi di privati che, addirittura, dalle forze dell’ordine”;

considerato che il complesso censuratorio è inammissibile, valendo quanto segue:

a) il ricorrente ha raccontato di essere fuggito a causa dei gravi conflitti che avevano coinvolto la sua e altre famiglie proprietarie di terreni, ambiti dalle compagnie petrolifere e che il re del Villagio voleva cedere a queste, riservando ai proprietari solo il 20h del prezzo di vendita (nel conflitto erano state bruciate diverse case, fra le quali la sua, aveva subito minacce, insieme ai suoi familiari, per essersi i suoi congiunti rivolti alle autorità e, infine, la moglie e il figlio di uno zio erano stati ammazzati e sebbene fossero passati otto anni, lui aveva timore a ritornare in Patria);

b) il Tribunale aveva giudicato:

– insussistente l’attualità del paventato pericolo, stante che i fatti narrati risalivano al 2010 e che i terreni, secondo lo stesso richiedente, erano ritornati nella piena disponibilità della comunità, non essendovi più alcun familiare del ricorrente che li possa rivendicare;

– infarcita di contraddizioni la narrazione (quanto alla data di espatrio, tale da far reputare che il ricorrente era rimasto nel Paese d’origine dal 2010 al 2016 senza avere alcun problema, quanto alla ragione dell’espatrio, quanto all’agente persecutore, quanto alla documentazione prodotta, quanto alla inverosimiglianza dei due omicidi, quanto alla non veridicità dell’asserto secondo il quale la sua famiglia non avrebbe ricevuto tutela dalle autorità);

b) piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente l’art. 360 c.p.c., n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

c) quanto alla situazione in Nigeria la decisione ha preso in esame COI aggiornate, dalle quali è dato escludere la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dal ricorrente; in definitiva risulta evidenziata una condizione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, diffusa, peraltro, purtroppo in molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria;

e) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che la giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366 c.p.c., n. 4 si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, nè tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purchè la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata);

che, pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), nel caso di specie, a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo di genere, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”, deve reputarsi che il controricorso qui al vaglio sia estraneo al genus, e per esso non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese; considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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