Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6465 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29253/2008 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VACIAGO Marina, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA STAZIONE DI SAN GIULIANO MILANESE;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 1237/07 R.G. del GIUDICE DI PACE di LODI,

depositato il 12/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.L. ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 12, recante il n. (OMISSIS), relativo a infrazione constatata il 9 maggio 2007.

L’adito giudice di pace di Lodi convocava i Carabinieri di San Giuliano Milanese, che depositavano comparsa di costituzione. Con ordinanza resa alla prima udienza, visto la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il giudicante dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione proposta dalla ricorrente.

La P. ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 204 bis C.d.S..

Il ricorso è stato notificato alla Forza di Polizia verbalizzante, rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Ha rilevato che il ricorso poteva essere dichiarato inammissibile per più profili:

a) mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta.

b) appellabilità del provvedimento impugnato, non immediatamente ricorribile per cassazione (Cass 9667/10). Non è stata depositata memoria.

All’adunanza camerale, il Collegio ha esaminato dichiarazione della cancelleria, attestante che alla data del 5 novembre 2010 parte ricorrente risulta aver omesso la produzione dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta.

Va pertanto applicato il principio posto da SS.UU. n. 627/08: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può’ essere prodotto fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

La declaratoria de qua, preliminare a ogni altra in ordine logico, impedisce l’esame delle residue questioni poste dalla relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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