Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6465 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA C/O SEVERINO P

VIA CIRO MENOTTI 4, presso lo studio dell’avvocato FOSCHINI

MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTANIELLO

GIOVANNI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 28/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MERONE Antonio;

udito per il resistente l’Avvocato GIORDANO DIEGO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. D.L. ricorre contro l’amministrazione finanziaria dello Stato, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR ha riconosciuto a favore dello stesso ricorrente un credito, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di soli Euro 156,66, a titolo di interessi su un rimborso di imposta, a fronte della maggior somma richiesta dal contribuente. La parte intimata resiste con controricorso.

A sostegno dell’odierno ricorso, il D. prospetta un solo motivo, con il quale denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 526 del 1995, art. 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5”.

Il motivo e’ inammissibile perche’ si limita ad enunciare la violazione e falsa applicazione della disposizione che disciplina le modalita’ di estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ma poi non spiega in cosa sarebbe consistita la violazione (a parte la incomprensibilita’ della violazione della norma ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che attiene alla motivazione in fatto). Peraltro, l’impugnazione non censura la ratio decidendi della sentenza della CTR, costituita dal rilievo che i titoli di stato assegnati al contribuente erano comprensivi degli interessi maturati e non ancora riscossi, con la conseguenza che una eventuale liquidazione a parte avrebbe costituito una indebita duplicazione di pagamento. Infatti, le censure, in parte sono rivolte (inutilmente) al contenuto dell’atto di appello dell’Ufficio (soccombente in primo grado) ed in parte attengono al merito: in particolare, laddove il ricorrente invoca, genericamente, le risultanze degli atti processuali (v. p. 5 e s. del ricorso) per contestare l’operato dell’amministrazione finanziaria e laddove rinvia ad altra documentazione “gia’ allegata” (p. 6).

Conseguentemente il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 1700,00 (millesettecento/00), di cui Euro 1550,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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