Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6465 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24060-2019 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BERETTI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1901/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Bologna confermò la decisione del Tribunale della medesima città, con la quale era stata disattesa l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione e che il Ministero è rimasto intimato;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), assumendo, in sintesi, che il Giudice del merito non aveva tenuto conto, al fine del riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, della situazione socio-politica della Nigeria, scossa dal grave conflitto in atto tra cristiani e musulmani, dotata di un sistema giudiziario scarsamente indipendente, incapace di assicurare un processo imparziale, caratterizzata da diffusa corruzione e dal fenomeno di sparizioni forzate, sulla base di report attendibili e aggiornati;

considerato che il complesso censuratorio è inammissibile, valendo quanto segue:

a) la Corte locale, con valutazione di merito in questa sede incensurabile, quanto alla situazione di Edo State, tenuto conto delle COI consultate, ha escluso la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dal ricorrente; in definitiva risulta evidenziata una situazione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, che caratterizza, purtroppo, molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria;

b) la Corte d’appello, in particolare, mostra di aver consultato plurime fonti (UNHCR, Amnesty International, Viaggiare Sicuri), dalle quali era dato constatare che la presenza di attacchi terroristici interessava zone della Nigeria distanti dalla regione ove il richiedente viveva (Edo State) e il ricorrente evoca (tardivamente) in questa sede stralci di report, senza specificare se le indicate fonti informative siano stare sottoposte al vaglio del Giudice d’appello;

c) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, assumendo, in sintesi, non essersi tenuto conto:

a) della situazione di pericolo, in caso di rimpatrio, a cagione della violenza diffusa nel Paese id provenienza;

b) della vulnerabilità individuale dell’emigrato;

c) del proficuo inserimento in Italia del richiedente;

considerato che la doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità, dovendosi osservare che, a dispetto della diffusività espositiva, la censura non coglie nel segno, per una pluralità di concordanti ragioni:

– quanto alla situazione interna riguardante l’Edo State si è detto trattando il primo motivo;

– quanto al profilo della vulnerabilità soggettiva, anche tenuto conto dell’eventuale radicato inserimento in Italia, basti osservare che il motivo, che pur generosamente illustrata i principi di diritto regolanti la materia, non precisa qual specifica vulnerabilità il ricorrente abbia evidenziato nel giudizio di merito, nè, tantomeno, quali documenti siano stati sottoposti al vaglio giudiziario in quella sede, al fine di dimostrare quel radicato inserimento di cui s’è detto;

considerato che il terzo motivo, con il quale viene lamentato non essere state valutate “le conseguenze del rimpatrio alla luce della nuova formulazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e quindi il diritto al rilascio di un permesso per “protezione speciale”” è inammissibile, in quanto il ricorrente, incomprensibilmente, dopo aver predicato l’applicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, abrogato solo per il futuro dal D.L. n. 113/2018, che in sostituzione ha introdotto, a fini di restringere l’esercizio del diritto, specifiche fattispecie di protezione speciale, invoca, peraltro, senza neppure prospettare la sussistenza dei presupposti di taluna di tali ipotesi, la nuova disciplina, valevole solo per il futuro (cfr. S.U. n. 29459/2019);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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