Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6465 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 06/03/2020), n.6465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 18717-2018 R.G. proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano

Licenziati, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del procuratore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Moschiano,

domiciliata ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5151/2017 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 18/12/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’U luglio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

L.A. procedeva esecutivamente innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti di Telecom Italia S.p.A., notificando un atto di pignoramento ex artt. 543 c.p.c. e ss., al terzo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

Quest’ultima rendeva dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., di contenuto positivo, ma relativa ad un rapporto intrattenuto presso la filiale di Torino. Il Licenziati, onde prevenire la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, promuoveva nei confronti del terzo pignorato giudizio di accertamento ai sensi dell’art. 548 c.p.c., per sentir affermare l’esistenza di un analogo rapporto anche presso la filiale di Napoli.

Il Tribunale di Napoli accertava l’esistenza del rapporto in questione; escludeva dal regolamento delle spese processuali il debitore esecutato, dal momento che la controversia riguardava solamente i rapporti tra il creditore procedente e il terzo pignorato; compensava le spese processuali fra questi ultimi, ravvisando gravi motivi.

La decisione veniva impugnata dal Licenziati, limitatamente al capo della compensazione delle spese processuali nei confronti della Banca. La Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame e condannava la Banca al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidandole per il primo grado in Euro 1.215,00 per compensi ed Euro 100,00 per spese e per il secondo grado in Euro 235,00 per compensi ed Euro 71,50 per spese; il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 10% e accessori di legge.

Il Licenziati ha proposto ricorso contro tale decisione per due motivi. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il Licenziati ha depositato memorie difensive ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Con il secondo motivo il Licenziati denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 2, consistita, da parte della Corte d’appello, nell’avere liquidato il rimborso delle spese generali per il primo e il secondo grado di giudizio nella misura del 10%, anzichè in quella del 15% stabilita dalla disposizione da ultimo citata.

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 2, specifica che al difensore spetta, a titolo di rimborso delle spese forfettarie, una somma “di regola” pari al 15% del compenso totale per la prestazione. La misura percentuale del rimborso delle spese forfettarie, pertanto, può essere determinata dal giudice.

Tuttavia, restano irrisolti alcuni nodi interpretativi sui quali questa Corte non ha avuto finora l’occasione per esprimersi: i parametri per la maggiorazione o riduzione ai quali il giudice deve rapportarsi nell’esercizio del potere riconosciutogli dalla legge; l’eventuale necessità di apposita motivazione in caso egli si discosti dalla misura fissata come “regola” generale; i limiti della sindacabilità di tale decisione da parte della Cassazione.

Si tratta di questioni di diritto che presentano carattere di novità e possiedono rilevanza nomofilattica. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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