Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 28/02/2022), n.6464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18989-2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, P.Le Clodio 61, presso

lo studio dell’avvocato Caterina Maffey, rappresentato e difeso

dall’avvocato Sonia Gaudiosi D’urso;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Velletri 21,

presso lo studio dell’avvocato Francescantonio Papa, rappresentato e

difeso dall’avvocato Pasquale Iuzzolino;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/2016 della Corte d’appello di Salerno,

depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2021 dalla relatrice Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’ingegnere R.G. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado emessa a seguito di querela di falso incidentale proposta dall’ingegnere S.L. nell’ambito del giudizio instaurato da quest’ultimo nei confronti del medesimo R.G. ed avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori eseguiti in fabbricati condominiali siti in (OMISSIS);

– a fronte della domanda del S. di pagamento il convenuto R. aveva eccepito l’infondatezza della pretesa creditoria dell’attore e che relativamente alle competenze richieste per la progettazione dei lavori era intervenuta tra le parti la transazione di cui alla scrittura privata datata 12 gennaio 1994, allegata alla comparsa di costituzione risposta; – detta scrittura veniva tardivamente disconosciuta dal S. che, tuttavia, nel corso del medesimo giudizio proponeva querela di falso deducendo la falsità della firma apposta a suo nome in calce al predetto atto;

– disposta dal tribunale la CTU grafologica, il procedimento incidentale si concludeva dichiarando la falsità materiale della sottoscrizione del S. apposta sulla scrittura privata;

– il convenuto R. proponeva gravame avverso la pronuncia sulla querela di falso e la corte d’appello ha respinto tutte le doglianze ritenendo legittima la querela di falso proposta nei confronti della scrittura privata tardivamente disconosciuta e rispetto alla quale il convenuto R. aveva manifestato la volontà di avvalersene;

– la corte d’appello ha altresì ravvisato la conformità della querela alla previsione di cui all’art. 221 c.p.c., comma 2, e l’irrilevanza della circostanza che fosse indirizzata al Procuratore della Repubblica;

– la corte distrettuale ha ritenuto di condividere le conclusioni di merito del consulente tecnico d’ufficio, osservando, con particolare riguardo alle scritture di comparazione, come nessuna eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, era stata sollevata nella prima istanza o difesa successiva alla produzione della relazione sicché si era comunque realizzata la sanatoria di cui all’art. 157 c.p.c.;

– la corte di merito ha altresì ritenuto legittimo l’operato del ctu in relazione alle scritture di comparazione, avendo lo stesso utilizzato scritture le cui sottoscrizioni non erano mai state contestate, né durante il giudizio di primo grado né durante quello di appello;

– in proposito la corte territoriale ha altresì evidenziato come le scritture di comparazione comprendessero quelle a firma del S. ma prodotte dalla controparte R. cosicché le stesse dovevano ritenersi sicuramente utilizzabili per non essere state contestate dalla parte appellante;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da R.G. con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso S.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., comma 2, art. 216 c.p.c., comma 1, art. 217 c.p.c., art. 222 c.p.c., art. 223 c.p.c., art. 101 disp. att. c.p.c., art. 83 c.p.c., art. 84 c.p.c., art. 101 c.p.c., art. 126 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la querela fosse conforme ai requisiti di cui all’art. 221 c.p.c., nonostante non fosse stata proposta personalmente dal S. o a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o di integrazione da unirsi al verbale di causa;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221,222,216,217,101,126 c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto la conformità della querela proposta ritenendo rispettata sia l’indicazione degli elementi di falsità della sottoscrizione sia l’indicazione delle prove della falsità, richiesti a pena di nullità dall’art. 221 c.p.c.;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per non avere la corte d’appello rilevato la mancanza di una specifica procura in favore dell’avvocato Tornatore e dell’avvocato Iuzzolino ai fini della presentazione e del successivo deposito di una querela di falso civile e per l’instaurazione dello specifico relativo giudizio;

– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento in ragione della partecipazione del PM nel corso del giudizio di primo grado non avendo lo stesso partecipato alle operazioni ed alle udienze successiva alla prima, nel corso della quale si era svolto il deposito del documento ai sensi dell’art. 223 c.p.c.;

-con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la mancanza della fase istruttoria e del processo verbale in ordine alla necessaria indicazione degli elementi e della prova della dedotta falsità nonché della individuazione delle scritture di comparazione allegate alla medesima querela;

– i motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

– la Corte ha costantemente chiarito che alla parte, nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione (addossandosi il relativo onere probatorio), anche la possibilità alternativa, senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento, atteso che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte (cfr. Cass. sez. Un. 3734/1986; Cass. 3833/1994; 19727/2003; 15823/2020);

– la corte territoriale ha condiviso il suddetto principio di diritto ed ha ritenuto correttamente esercitata la facoltà di procedere con la querela di falso, proposta dalla parte personalmente con l’assistenza legale del procuratore munito di procura speciale non essendo necessaria una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi (cfr. Cass. 1058/2021);

– le circostanze che essa sia stata indirizzata al P.M. a fronte della effettiva produzione avvenuta nell’ambito del giudizio civile con la sottoscrizione come querela di falso sono state legittimamente ritenute dalla corte d’appello come univoche e sufficienti, in applicazione dell’art. 221 c.p.c. e ss., ai fini corretta proposizione della querela, nonostante l’indicazione del P.M. quale destinatario;

– con riguardo alla partecipazione del P.M., non necessaria a tutte le udienze del procedimento di querela incidentale di falso, la corte territoriale ha statuito in conformità alla giurisprudenza che ha chiarito come al fine dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., comma 3, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. 22567/2013; cfr. Cass. 25722/2008): la rilevata presenza del P.M. all’udienza del 28/4/2004, nel corso della quale è stata avanzata richiesta di ctu grafologica da parte del S. vale a confermare la conoscenza in capo a detta parte;

– anche la censura circa l’indicazione dell’oggetto della censura, la sottoscrizione del S. e l’indicazione degli elementi di falsità oltre che le scritture di comparazione è stata ritenuta infondata perché la corte territoriale ha specificamente esaminato detti elementi, argomentando la conclusione che viene attinta senza tuttavia inficiare le argomentazioni ed i principi giurisprudenziali applicati;

– in particolare, non viene attaccata la ratio decidendi secondo la quale nessuna eccezione di nullità era stata sollevata nel corso della ctu a fronte delle produzioni documentali offerte quali scritture di comparazione ed in parte provenienti anche dai documenti prodotti in giudizio dallo stesso R. (cfr. elenco a pag. 12 della sentenza impugnata);

– in conclusione tutte le censure formulate dal ricorrente sono infondate ed il ricorso è pertanto rigettato;

– in applicazione della soccombenza parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2300,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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