Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Santa Teresa di Riva (ME), con provvedimento n. R.G. 3/08 del

31.10.08, nel procedimento pendente fra:

T.R.;

PREFETTO DI MESSINA;

MINISTERO DELL’INTERNO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il giudice di pace di Ali Terme con sentenza del 28 settembre 2007 dichiarava la propria incompetenza per territorio a decidere sull’opposizione proposta da T.R. l’8 aprile 2006 per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polstrada.

Rilevava che l’illecito omissivo – mancata comunicazione del nome del conducente di un veicolo in occasione dell’accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 – era stato consumato nel luogo in cui il trasgressore aveva perso “l’ultima possibilità in ordine di tempo per eseguire la comunicazione”.

Presumendo che la comunicazione sarebbe avvenuta a mezzo servizio postale dal luogo di residenza del trasgressore, il primo giudicante rimetteva le parti davanti al giudice di pace di Santa Teresa Riva, nel cui circondario, all’epoca del fatto, era residente il T..

Il giudice di pace di Santa Teresa, davanti al quale il Ministero dell’Interno si costituiva a mezzo di funzionario delegato, non appena acquisita la sentenza del primo giudice, sollevava conflitto di competenza. Osservava che la violazione era stata accertata in (OMISSIS) e che la competenza spettava quindi a un terzo giudice, individuabile nel giudice di pace del capoluogo.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Le parti non hanno svolto attività difensiva in questo procedimento.

2) L’istanza è ammissibile, sebbene il secondo giudice non abbia individuato la competenza del primo, ma di un terzo ufficio giudiziario.

Ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero ad un terzo giudice.

Nella specie tra i due giudici in conflitto è controversa la competenza sull’opposizione all’ordinanza – ingiunzione ex art. 22, in quanto devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, ai Pretore del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, da essi individuato riferendosi a criteri contrastanti; pertanto la declaratoria di incompetenza per ragioni omologhe rende ammissibile l’esperimento del regolamento d’ufficio (Cass. 327/98; 19792/08).

3) All’opponente (cfr. sentenza gdp Alì Terme) è stata irrogata sanzione per violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, in relazione all’obbligo di segnalazione di cui all’art. 126 bis C.d.S., comma 2.

Trattasi di norma che sanziona il comportamento del proprietario del veicolo che, senza giustificato motivo, non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente che lo invita a fornire le generalità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione.

In tema di competenza territoriale sull’opposizione a sanzione amministrativa avverso i provvedimenti sanzionatori in materia di infrazioni stradali, rilevano l’art. 204 bis C.d.S. e la L. n. 689 del 1981, art. 22 (e art. 22 bis) i quali individuano l’autorità giudiziaria alla quale proporre il ricorso nel giudice di pace competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Come più volte rilevato da questa Corte, l’infrazione di cui all’art. 126 bis, si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente (cfr. Cass. 17580/07).

E’ questo il luogo in cui è previsto che si compia il comportamento attivo del destinatario della prescrizione. Per converso, ove tale soggetto trascuri di dar corso al comportamento richiesto, omettendo di ottemperare all’obbligo di comunicazione, è proprio in tal luogo che si può constatare il comportamento omissivo.

In tal luogo, inoltre, l’autorità che aveva convocato il proprietario del veicolo può procedere all’accertamento della violazione.

Mette conto osservare che non può assumere rilevanza il luogo in cui il trasgressore si trovi materialmente allorchè scada il termine fissatogli, perchè la violazione si rende obbiettivamente determinabile solo laddove è richiesta la presenza del soggetto convocato e si può accertare la violazione.

Per contro, dare rilievo al diverso luogo in cui possa trovarsi in quel momento il trasgressore comporterebbe una ambulatoria competenza territoriale, determinata casualmente, in contrasto con il principio della predeterminazione del giudice.

Nè rileva, quale luogo della commessa violazione, il luogo di residenza del trasgressore, poichè questi, al momento di scadenza del termine fissato, potrebbe trovarsi altrove, ditalchè, in assenza di specificazione normativa, anche detto criterio non sarebbe determinante per individuare il luogo della violazione. Giova precisare in proposito che secondo la giurisprudenza il luogo in cui è commessa la violazione, di regola, coincide quando non risulti diversamente – con il luogo dell’accertamento (Cass. 14818/09;

10243/00; 6346/96).

Ne consegue che la competenza sulla opposizione instaurata dal T. deve essere attribuita al giudice di pace di Messina, sede del comando di polizia stradale davanti al quale l’opponente doveva comparire per rendere la comunicazione richiestagli.

Sulle spese del giudizio di cassazione dovrà provvedere il giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza, e dichiara la competenza del Giudice di pace di Messina; Concede termine massimo di legge per la riassunzione. Rimette la pronuncia sulle spese al giudice del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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