Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI
4, presso lo studio dell’avvocato FOSCHINI MASSIMILIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SANTANIELLO GIOVANNI, giusta
delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 30/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. MERONE Antonio;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIORDANO DIEGO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Il sig. D.L., esercente l’attivita’ di dottore commercialista, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di rimborso dell’IRAP pagata per gli anni 1998, 1999 e 2000, eccependo la mancanza di una autonoma organizzazione e quindi la insussistenza del presupposto d’imposta. La domanda e’ stata accolta in entrambi i gradi del giudizio di merito. L’amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 argomentando che il legislatore ha equiparato l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo all’attivita’ d’impresa e che entrambe implicano sempre una autonoma organizzazione.
Resiste il contribuente che eccepisce la inammissibilita’, per intempestivita’, dell’odierno ricorso e la infondatezza nel merito.
Diritto
Il ricorso, proposto il 28 settembre 2005 (data di consegna all’ufficiale giudiziario) e’ tempestivo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (30 giugno 2004), considerando il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. e la doppia sospensione del termine stesso per la incidenza di due periodi feriali. Infatti, il termine di un anno e novantadue giorni scadeva il 30 settembre successivo.
Nel merito, il ricorso e’ infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuita’, il presupposto impositivo dell’IRAP e’ sempre costituito dalla “esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un incremento potenziale della produttivita’ derivante dalla mera autoorganizzazione del lavoro personale” che (a differenza dell’attivita’ di impresa che implica per definizione l’esistenza di una autonoma organizzazione), deve essere espressamente provato “in riferimento al lavoro autonomo professionale, nel quale la prestazione personale del contribuente costituisce di regola l’elemento essenziale dell’attivita’, che puo’ ben essere esercitata anche in assenza di un’autonoma organizzazione” (Cass. 7899/07; conf.
8177/07, 5011/07, 3675/07).
Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate in considerazione del fatto che l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento e’ successivo alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010