Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 15/03/2018
Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2018, (ud. 25/01/2018, dep.15/03/2018), n. 6464
Fatto
Con ricorso in cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti nè l’agente della riscossione nè l’ente impositore hanno svolto difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in sede di giudizio di revocazione.
Con l’unico motivo di ricorso deduceva, il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente, sulla base di uno sgravio d’imposta effettuato nei confronti del coobligato nel medesimo debito tributario.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo il precedente in termini di questa Corte “Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con il quale si censuri tale pronuncia in quanto erroneamente fondata sulla supposizione di un fatto in realtà insussistente, è inammissibile, essendo un tale errore denunciabile con lo strumento della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4” (Cass. n. 5940/1992).
Nel caso di specie, il giudice d’appello in sede di revocazione, ha ritenuto di rigettare l’istanza sul presupposto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non potesse essere oggetto di revocazione mancandone i relativi presupposti, mentre, dall’orientamento sopra esposto si evince in contrario, come la materia del giudizio debba soggiacere a una diversa natura di controllo giudiziale, in particolare, quello revocatorio, pertanto, il ricorso per revocazione era ammissibile.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 25 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018