Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 15/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2018, (ud. 25/01/2018, dep.15/03/2018),  n. 6464

Fatto

Con ricorso in cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti nè l’agente della riscossione nè l’ente impositore hanno svolto difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in sede di giudizio di revocazione.

Con l’unico motivo di ricorso deduceva, il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente, sulla base di uno sgravio d’imposta effettuato nei confronti del coobligato nel medesimo debito tributario.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il motivo non merita accoglimento.

Secondo il precedente in termini di questa Corte “Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con il quale si censuri tale pronuncia in quanto erroneamente fondata sulla supposizione di un fatto in realtà insussistente, è inammissibile, essendo un tale errore denunciabile con lo strumento della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4” (Cass. n. 5940/1992).

Nel caso di specie, il giudice d’appello in sede di revocazione, ha ritenuto di rigettare l’istanza sul presupposto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non potesse essere oggetto di revocazione mancandone i relativi presupposti, mentre, dall’orientamento sopra esposto si evince in contrario, come la materia del giudizio debba soggiacere a una diversa natura di controllo giudiziale, in particolare, quello revocatorio, pertanto, il ricorso per revocazione era ammissibile.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA