Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 06/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 06/03/2020), n.6464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7555-2018 proposto da:
INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli 15, presso
lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Acqua Donzella
27, presso lo studio dell’avvocato Salvino Greco, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18640/2017 del Tribunale di Roma, depositata
il 03/10/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.
Fatto
RITENUTO
T.G. avviava un’azione esecutiva nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., azionando un’ordinanza di assegnazione resa a chiusura di un processo esecutivo in cui la Banca era stata terzo pignorato.
Intesa Sanpaolo s.p.a., superate alcune questioni sulla competenza per materia che qui non interessano più, eccepiva la prescrizione decennale del credito, in quanto l’ordinanza era stata pubblicata il 13 giugno 2001 e notificata, unitamente all’atto di precetto, il 30 giugno 2011.
Il Giudice di pace di Roma dichiarava la propria incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione, rilevando che l’esecuzione aveva già avuto inizio. La T. impugnava la decisione.
Il Tribunale di Roma, adito quale giudice d’appello, rigettava l’opposizione osservando che l’ordinanza non poteva essere immediatamente azionata, dovendo il creditore attendere, secondo correttezza e buonafede, quantomeno il decorso del termine per l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. Pertanto, posticipando l’inizio del decorso della prescrizione al 3 luglio 2001 (13 giugno 2001 + 20 gg.), il precetto era ritenuto tempestivamente notificato.
Avverso tale decisione Intesa Sanpaolo s.p.a. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo. T.G. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Intesa Sanpaolo s.p.a. ha depositato memorie difensive.
Diritto
CONSIDERATO
L’unico motivo di ricorso sottopone all’attenzione del Collegio la questione dell’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione decennale ordinaria in relazione ad un credito risultante da un’ordinanza di assegnazione. In particolare, si controverse se l’effetto interruttivo debba essere riconnesso alla pubblicazione dell’ordinanza ovvero ad un momento successivo, da individuarsi nella sua definitività (cioè nel decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c. per la proposizione di un’eventuale opposizione) ovvero nel tempo in cui, secondo buona fede, il creditore assegnatario non può azionare l’ordinanza medesima nei confronti del terzo pignorato.
La questione presenta carattere di novità e possiede rilevanza nomofilattica. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020