Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 04/04/2016


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Civile Ord. Sez. U Num. 6464 Anno 2016
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARQUINI Biagio Roberto, rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro Cesaroni, elettivamente domiciliato
presso lo Studio legale Brugnoletti & Associati in Roma, via A. Bertoioni n.
26/B;
– ricorrente contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Giulio Cerceo,
elettivamente domiciliato in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio
dell’Avvocato Daniele Vagnozzi;

– controricorrente avverso la sentenza del Consiglio NaZionale Forense n. 198 del 2015,
depositata in data 24 dicembre 2015, notificata il 13 gennaio 2016.

Uditi gli Avvocati Pietro Cesaroni, per il ricorrente, e Giulio Cerceo, per il
controricorrente;

Data pubblicazione: 04/04/2016

lette le conclusioni scritte del Sostituito Procuratore Generale Dott. Riccardo

Fuzio, confermate in camera di consiglio dal Sostituto Procuratore Generale
Dott. Pierfelice Pratis, il quale ha chiesto che la Corte, in camera di
consiglio, rigetti l’istanza;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo

Ritenuto che Biagio Roberto Tarquini veniva iscritto alla Sezione speciale

degli Avvocati Stabiliti del COA di Pescara il 7 febbraio 2013 in virtù del
titolo di Avokat conseguito in Romania;
che il COA di Pescara, con decisione in data 26 settembre 2013, disponeva
la cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti annesso all’Albo
dell’Avokat Biagio Roberto Tarquini;
che la decisione scaturiva dalla verifica del titolo avviata a seguito di nota
del Ministero della giustizia della Romania n. 33860 del 7 maggio 2013,
inviata al COA di Tivoli ed avente ad oggetto l’organizzazione
dell’avvocatura in Romania; verifica cui seguiva l’apertura di procedimento
di cancellazione ai sensi dell’art. 17 della legge n. 247 del 2012 e dell’art.
20 del regolamento consiliare;
che il COA rilevava che il Tarquini aveva chiesto l’iscrizione all’elenco
speciale in quanto iscritto alla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania,
della struttura Pompiliu Bota Ordine Costituzional, Struttura Bota, e cioè
sulla base di un titolo rilasciato da un organo che, sulla base delle
informazioni fornite dal Ministero della giustizia della Romania, della
circolare del CNF concernente la iscrizione degli avvocati provenienti dalla
Romania, e della nota del Ministero della giustizia italiano del 20 settembre
2013, non poteva ritenersi abilitato al rilascio del titolo di Avocat;
che, in particolare, dalla citata documentazione emergeva che potevano
essere riconosciuti in Italia, ai fini della iscrizione nell’elenco degli avvocati
stabilizzati, i soli titoli di Avokat rilasciati dalla UNBR (Uniunea Nationala a
Barourilor din Romania Baroul Bucaresti), con sede in Bucarest, Palatul de
Justitie, mentre l’iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR

2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

(Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti, struttura
BOTA);
che avverso la decisione del COA il Tarquini proponeva ricorso al Consiglio
Nazionale Forense, cui resisteva il COA di Pescara;
che il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, riteneva

cooperazione tra autorità degli stati membri dell’Unione europea
denominato IMI (Internai Market Information System) – il cui utilizzo è
divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell’art. 3 del regolamento UE n.
1024/2012 del 25 ottobre 2012, l’unico organismo rumeno abilitato a
rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo era la UNBR tradizionale;
che, osservava il CNF, l’accertamento fatto dal Ministero della giustizia e
comunicato con nota del 4 marzo 2015, doveva ritenersi vincolante, atteso
che le informazioni provenienti dall’autorità competente della Romania
nell’ambito del sistema IMI rivestono carattere ufficiale;
che ciò consentiva di ritenere infondato il motivo con cui si censurava la
decisione del COA perché basata su una dichiarazione di una funzionaria del
Ministero della giustizia romeno, atteso che l’accertamento compiuto dal
Ministero italiano prescindeva completamente da tale dichiarazione; così
come dovevano ritenersi irrilevanti le sentenze emesse dai giudici della
Romania riguardanti controversie in cui era coinvolta l’organizzazione BOTA
e/o professionisti ad essa iscritti, non essendo il Tarquini stato parte di quei
giudizi, inidonei comunque ad inficiare il sistema IMI;
che il CNF riteneva, infine, sussistente l’interesse pubblico alla rimozione
della iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante
allo svolgimento della professione;
che avverso questa sentenza il Tarquini ha proposto ricorso sulla base di tre
motivi;
che con il primo motivo si duole del fatto che le notifiche del procedimento
conclusosi con la sua cancellazione siano state effettuate a mezzo pec,
anche se, in considerazione della natura del procedimento, le regole

-3-

corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di

applicabili erano quelle del processo amministrativo che non consentirebbe
la comunicazione a mezzo pec (decreto-legge n. 179 del 2012, art. 16quater, comma 3-bis);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce eccesso di potere, risultando
il provvedimento di cancellazione rispondente piuttosto all’esigenza di

iscrizione;
che il Tarquini sostiene inoltre che la UNBR BOTA è del tutto legittimata
nell’ordinamento romeno a rilasciare titoli abilitanti all’esercizio della
professione di Avokat e che la valutazione è stata dalle autorità italiane
richiesta alla associazione tradizionale, del tutto non legittimata ad
attestare la legittimità o no dell’associazione UNBR BOTA;
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia disparità di trattamento,
rilevando che in tutta Europa e in molte province italiane il tritolo rilasciato
da quest’ultimo organismo è ritenuto pienamente idoneo ai fini della
iscrizione all’elenco speciale degli avvocati stabiliti;
che il ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell’esecutività
del provvedimento impugnato;
che il COA di Pescara ha resistito con controricorso;
che la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l’adunanza
camerale del 22 marzo 2016.
Considerato che l’istanza cautelare non può essere accolta, non apparendo
sussistente il requisito del fumus boni iuris;
che, in primo luogo, la censura svolta con il primo motivo non appare
idonea a sostenere la illegittimità del procedimento svoltosi dinnanzi al
CNF, atteso che il ricorrente non ha neanche dedotto quali pregiudizi ai suoi
diritti la notificazione a mezzo pec degli avvisi relativi a quel procedimento
abbia arrecato, risultando dalla sentenza impugnata che sia la parte che il
suo difensore sono comparsi e che nessuna eccezione sul punto risulta
essere in quella sede stata formulata;

limitare le iscrizioni che non alla effettiva verifica della idoneità del titolo di

che, quanto al merito delle censure, deve rilevarsi che la decisione
impugnata si fonda su un accertamento svolto dal Ministero della giustizia
italiano attraverso il sistema IMI, dal quale è emerso che l’autorità
competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avokat
acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania (U.N.B.R.) con sede il Palatul de Justitie e che tale organismo è

materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati
membri dell’Unione europea; con la precisazione che dalla nota del
Ministero si desume l’avvenuta verifica della indicazione, attraverso un
accesso al sistema informatico dell’organismo dichiarato competente;
che le deduzioni svolte in contrario dal ricorrente non appaiono idonee ad
inficiare, neanche sul piano della valutazione limitata al

fumus,

le

argomentazioni in base alle quali il CNF ha rigettato il ricorso;
che le ulteriori censure, quali quella concernente un preteso – e non
rilevato dal CNF – eccesso di potere del COA, animato non dalla volontà di
applicare la legge ma di limitare gli accessi alla professione, e quella
relativa alla diversità di valutazione da parte di altri Consigli dell’Ordine
degli Avvocati risultano meramente enunciate, ma non supportate da
idonea documentazione, e comunque inidonee ad inficiare, quanto meno ai
fini della presente decisione, l’accertamento posto dal CNF a fondamento
della sentenza impugnata;
che, dunque, l’istanza di sospensione della esecutività della decisione del
COA per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF deve essere
rigettata, difettando il requisito del fumus boni iuris;
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento
impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
della Corte suprema di cassazione, il 22 marzo 2016.

indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa

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