Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6463 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. II, 28/02/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 28/02/2022), n.6463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16085-2017 proposto da:
C.M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA
BODRITO;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE,
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GENOVA, depositata il
03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
il Giudice di Pace di Genova, con provvedimento del 3.5.2017, letta la nota pervenuta dall’Agenzia delle Entrate, con la quale veniva comunicato l’esito del controllo delle condizioni di reddito di C.M.M., ammessa al gratuito patrocinio a spese, ne revocò l’ammissione perché l’istante risultava intestataria di immobili;
per la cassazione del decreto del Giudice di Pace ha proposto ricorso C.M.M. sulla base di cinque motivi;
ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia; in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
RITENUTO
che:
il ricorso è inammissibile;
il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non va adottato con la sentenza o con l’ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito ma con separato decreto;
secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, esso ha natura di provvedimento autonomo, soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (ex multis Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, n. 10487; Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n. 16117);
avverso l’ordinanza emessa all’esito del giudizio di opposizione è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione;
nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio mentre avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022