Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6463 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
D.F.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 20/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. MERONE Antonio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. D.F.A., per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe.
La notifica all’intimato e’ avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma la parte ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al sig. D.F. del compimento delle formalita’ di cui alla citata disposizione del codice di rito. Ne’ l’intimato ha svolto attivita’ difensiva.
Conseguentemente, il ricorso e’ inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa corte, cui il collegio intende dare continuita’, “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. 627/2008; conf., ex multis, 9342/2008, 1694/2009). Nulla per le spese a carico della sola parte soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010