Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6463 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 13/06/2016, dep.14/03/2017),  n. 6463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3477-2014 proposto da:

D.R.M., (OMISSIS), D.R.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAOLO COLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A.A.I., C.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA A. BERTOLONI, 30, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE

STEFANIS, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1963/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO per delega;

udito l’Avvocato DE STEFANIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

F. ed C.A.A.I. convennero dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia D., G. e D.R.M., chiedendo, in qualità di creditrici del primo – in ragione della sua qualità di socio della s.n.c. Caseificio Fratelli D.R., società nei confronti della quale era stato emesso, in favore del loro dante causa, un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di oltre 83 mila Euro, dovuta a titolo di corrispettivo dei conferimenti di latte relativi agli anni 2001-2004 -, la declaratoria di inefficacia dell’atto con il quale, in data 1 luglio 2006, il convenuto aveva alienato un immobile di sua proprietà al fratello G. (a titolo di usufrutto) ed al nipote M. (a titolo di nudo proprietario).

Il giudice di primo grado accolse la domanda, nonostante i convenuti avessero eccepito l’esistenza di un contratto preliminare di vendita dell’immobile risalente all’anno 2003, ritenendo l’atto privo di data certa e la prova del pagamento del prezzo dell’immobile destinato al futuro trasferimento del tutto carente.

La corte di appello di Bologna, investita dell’impugnazione proposta da G. e D.R.M., la rigettò.

Avverso la sentenza della Corte felsinea gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi di censura illustrati da memoria.

Resistono con controricorso le sorelle C..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

Con il primo motivo, si denuncia nullità del procedimento e della sentenza; violazione dei principi regolatori del giusto processo; omesso esame della domanda proposta al giudice di appello; omesso esame del terzo motivo dell’atto di appello; in subordine, circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; nullità del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 113 c.p.c..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.,- errata qualificazione di una mera riduzione del patrimonio del debitore quale condizione sufficiente per l’esercizio dell’azione revocatoria; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Con il terzo motivo, si denuncia nullità del procedimento; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione degli artt. 345 e 116 c.p.c.; omessa valutazione di prova documentale; violazione dell’art. 115 c.p.c.; decisione assunta non ponendo a suo fondamento la prova proposta dalle parti.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono fondati.

Appare di indubbia rilevanza, difatti, la circostanza indicata al folio 41 del ricorso, a mente della quale, nel corso della procedura esecutiva 63/05, il perito nominato dal giudice dell’esecuzione aveva stimato in 250.000 Euro il valore dell’immobile oggetto di quella vicenda espropriativa, di proprietà della società: di tale circostanza, come oggi rilevato dai ricorrenti, non è traccia alcuna nella motivazione della sentenza impugnata, in tal modo risultando disapplicato il principio di diritto affermato da questo giudice di legittimità (cass. 23743/2011) a mente del quale, per addivenire ad una legittima pronuncia di revoca di un atto dispositivo, il giudice di merito è tenuto ad apprezzare se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni creditorie.

Quanto alla (presunta) mancata produzione in copia degli assegni bancari, il giudizio di tardività risulta assorbito, in sentenza, da quello di irrilevanza del mezzo di prova (f. 4 della pronuncia impugnata), sull’erroneo presupposto che gli stessi fossero stati soltanto elencati e non anche materialmente prodotti nel giudizio di appello, diversamente da quanto in realtà verificabile all’esito di un più completo esame della memoria istruttoria di primo grado, verifica che andrà rimessa, in uno con il giudizio di rilevanza probatoria, al giudice del rinvio, sulla base del principio per il quale non è conforme a diritto la motivazione della sentenza di merito che, a fronte dell’esibizione di uno strumento di pagamento quale l’assegno bancario, anzichè verificarne la corrispondenza all’importo del prezzo della relativa compravendita, ne riconduce la causa (trattandosi di negozio materialmente astratto, e perciò solo privo di indicazione causale), in via di mera ipotesi sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, ad altre vicende solutorie (mutuo) ovvero di liberalità (donazione, peraltro viziata, in ipotesi, da nullità in assenza dei prescritti requisiti formali), in violazione del disposto degli artt. 1193 e 1195 (violazione espressamente dedotta con il motivo di ricorso che segue), a mente del combinato disposto dei quali l’onere di dimostrare una pluralità di ragioni di credito verso il medesimo debitore ed una diversa imputazione rispetto a quella dedotta dal debitore medesimo grava sulla parte che contesti quella imputazione, allegandone una diversa.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 1193, 1195 e 2697 c.c.,- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; omessa considerazione dell’esistenza di una quietanza avente data certa attestata da atto pubblico. Errata applicazione dei principi in materia di onere della prova.

La censura è fondata.

La prova dei fatti in base ai quali una scrittura privata non autenticata può ritenersi certa rispetto ai terzi non è vincolata all’elencazione (non tassativa) contenuta nell’art. 2704 c.c., essendo rimessa al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo le allegazioni di parte, a dimostrare la data certa – fatto che può essere oggetto di prova anche per testi o per presunzioni (Cass. 13943/2012; 22430/2009).

La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, avendo del tutto omesso di valutare, in uno con gli altri elementi di prova allegati dai ricorrenti, il contenuto dell’atto pubblico del primo luglio 2006, ove il notaio rogante da atto dell’integrale corresponsione del prezzo della compravendita, e del rilascio di apposita quietanza. Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Bologna, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bologna, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA