Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6463 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25044-2019 proposto da:

O.E., rappresentato è difeso dall’avv. GIULIO MARABINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorso –

avverso il decreto 3184/19 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

11/07/2019;

udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata da O.E., cittadino della Nigeria, il Decreto n. cronol 3184 in data 11 luglio 2017 del Tribunale di Bologna.

Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale l’odierno ricorrente ha svolto ricorso innanzi a questa Corte per la cassazione dello stesso decreto.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione del Direttiva 2004/83/CE, art. 2, lett. e, artt. 4,9,15 e 20 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14.

Viene svolta anche censura per omesso esame “di un fatto in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”.

Entrambi i profili di doglianza sono svolti senza indicazione del pur dovuto parametro processuale di riferimento alla cui stregua può proporsi ricorso per cassazione.

Quanto al contenuto, in sostanza, delle censure svolte, esse sono inammissibili.

Ciò, innanzitutto, poichè perseguono – attraverso la strumentale allegazione di vizi di violazione di legge una revisione, nel merito, della valutazione in fatto compiuta adeguatamente dal Tribunale di prima istanza.

Inoltre (ed in senso decisivo) deve evidenziarsi che proprio ai sensi della citata Direttiva 2004/83 si prevede (art. 8) che l’esistenza di una situazione di pericolo in una zona del paese di origine del richiedente protezione non implica necessariamente il riconoscimento della protezione stessa allorchè netta regione nella regione di origine del richiedente non sussistano “fondati motivi di persecuzione”.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

La doglianza vene svolta con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Al pari di quanto sopra già detto sub 1., va ribadito che -in assenza di effettiva situazione di pericolo nella zona di propria origine e di interesse del richiedente non è accordabile anche il richiesto tipo di protezione di cui al motivo in esame.

La censura svolta (per di più sempre in assenza di parametro normativo processuale di riferimento) intende quindi suscitare una nuova valutazione in fatto, non più possibile innanzi a questa Corte, specie al cospetto di adeguata e congrua motivazione, che non è inesistente come si afferma in ricorso.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3. – Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

4. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando- allo stato- il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate i Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolò di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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