Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6462 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 21/03/2011), n.6462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25744/2006 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PIZETA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 135/2 005 del GIUDICE DI PACE di RIONERO IN

VULTURE del 16.6.05, depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza impugna, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, comma 13, la sentenza 20.6.05 con la quale il Giudice di Pace di Rionero in Vulture ha accolto l’opposizione proposta dalla S.r.l. Pizeta avverso l’ordinanza- ingiunzione 22.2.05 n. 155/R/05/DEP di quell’UTG confermativa del verbale n. 143 redatto nei confronti dell’opponente dalla Polizia Municipale di Atella il 25.6.04 per contestare l’infrazione all’art. 146 C.d.S., n. 3 (transito con semaforo rosso).

L’intimato non svolge attività difensiva.

Il ricorso, chiamato all’adunanza del 30.9.09, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle SS.UU. sulla questione della motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, di cui in seguito, poi nuovamente chiamato all’odierna adunanza.

Il giudice a qua, accogliendo le tesi dell’opponente, ha ritenuto che fossero illegittime tanto l’ordinanza-ingiunzione, per difetto di motivazione, quanto la contestazione, per essere l’apparecchiatura di rilevamento “priva di omologazione ripetuta e taratura annuale prescritte dalla legge italiana (273/91) ed internazionale (Uni 30012)”.

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il giudice a quo ritenuto l’ordinanza-ingiunzione illegittima per carenza di motivazione, mentre tale provvedimento non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi scritti difensivi formulati dal ricorrente.

2) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere il giudice a quo ritenuto illegittimo l’accertamento effettuato a mezzo apparecchiature di rilevamento operanti in maniera automatica privi di omologazione ripetuta – accogliendo il motivo d’op-posizione con il quale la Pizeta S.r.l.

aveva denunziato l’illegittimità dell’accertamento effettuato con il dispositivo FTR in quanto lo stesso era stato omologato il 14 gennaio 1994, con decreto n. 3117 del ministero dei lavori pubblici, quindi oltre 10 anni prima dell’infrazione – senza considerare che l’Amministrazione opposta aveva depositato apposita documentazione ed, in particolare, il decreto n. 1129 del 18 marzo 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nel quale si legge “Visto il D.D. n. 3117 del 14 gennaio 2004, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolare da semaforo denominato FTR – documentatore fotografico di infrazione, della ditta Eltraff S.r.l., … impiegabile in postazione mobile o fissa; …DECRETA ART. 1 E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolare da semaforo denominato FTR – documentatore fotografico di infrazione della ditta Eltraff S.r.l.” – sicuramente idoneo a dimostrare la validità dell’omologazione al momento dell’accertamento dell’infrazione a carico del veicolo della Pizeta S.r.l. effettuato il 29.3.2004 mentre il decreto è datato 18 marzo 2004.

3) violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273 e dell’art. 192 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495) (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il giudice a quo accolto il motivo 4, lett. b) del ricorso anche perchè l’apparecchio utilizzato per l’accertamento, oltre ad essere sprovvisto di omologazione ripetuta, mancava altresì di “verifica e taratura annuale”, richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria e, in particolare, dalla L. n. 273 del 1991 e dalla “normativa” uni 30012, mentre tale normativa non è in alcun modo riferibile all’apparecchiatura per cui è causa.

Il primo motivo è fondato ma ha scarso rilievo.

Recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno confermato, con la sentenza 28.01.10 n. 1786, la previgente giurisprudenza per cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.

E tanto bene il giudice a quo conosceva la previgente giurisprudenza come sopra confermata che non si è limitato ad annullare l’ordinanza- ingiunzione per il preteso rilevato vizio formale, ma ha deciso nel merito le doglianze formulate dall’opponente avverso l’accertamento dell’infrazione.

Il secondo motivo è inammissibile.

L’errore del giudice di merito per avere ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice stesso di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere, infatti, denunziato con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c. (Cass. 19.2.09 n. 4056, 16.5.06 n. 11373).

Il terzo motivo è fondato ed assorbente sotto entrambi i profili denunziati.

Anzi tutto, il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore.

Ciò che si evince chiaramente sia dal D.M. 30 novembre 1998, n. 6025, art. 3, sia dal D.M. 20 marzo 2000, n. 1824, art. 2, sia dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come la determinazione ministeriale sia adottata sulla richiesta del produttore onde autorizzare la commercializzazione del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti.

Pertanto, la scadenza del termine d’omologazione del modello d’apparecchiatura incide soltanto sulla possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di quel modello e non sull’ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati: diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda conseguenza per cui un’apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza dell’omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti in base ai quali era stata concessa l’omologazione del modello (Cass. 25.6.08 n. 17361, 26.4.07 n. 9950).

Diversa è la questione della funzionalità dell’apparecchiatura nell’attualità, le cui risultanze valgono fine a prova contraria, prova che può essere data dall’ opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, mentre non può essere ipotizzata ove ne manchi alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106); onere al quale, nella specie, non risulta l’opponente avesse provveduto.

In secondo luogo, in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione delle infrazioni non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poichè esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada (Cass. 24.4.10 n. 9846, 15.12.08 n. 29333, 19.11.07 n. 23978).

Al qual proposito è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature (Cass. 15.12.08 n. 29333).

Gli argomenti di cui alle massime riportate, di carattere generale, valgono per tutti gli strumenti elettronici d’accertamento delle violazioni al C.d.S..

A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l’impugnata sentenza va annullata con riferimento ai motivi accolti.

Poichè, infatti, dalla sentenza stessa risulta che le questioni esaminate non rappresentavano gli unici motivi d’opposizione, ma altri ve n’erano sui quali il G.d.P. non ha pronunziato evidentemente ritenendoli assorbiti, la causa va rinviata ad altro giudice pari ordinato, che s’indica in diverso giudice del medesimo Ufficio, perchè decida dei motivi d’opposizione non esaminati nonchè, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo ed il terzo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, a diverso giudice dell’Ufficio del G.d.P. di Rionero in Vulture.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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