Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6462 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGEN ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASTRAMAR SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BERTOLOMI 29, presso io studio dell’avvocato PETTINATO SALVO, che lo

rappresenta e difende procura speciale Notaio Dr. PUGH NIGEL MAURICE

in Londra REP. G678426 del 19/4/05;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 15/2004 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza, del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIORDANO DIEGO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato PETTINATO SALVO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

La Astramar spa, società in liquidazione, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in seguito alla presentazione dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, relativa al periodo (OMISSIS), riferita alle plusvalenze realizzate con la vendita di propri beni strumentali.

La società sostiene:

a) che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, istitutivo dell’Irap, nel testo vigente ratione temporis, non prevedeva che le plusvalenze dovessero essere considerate nella determinazione della base imponibile;

b) che non è applicabile nella specie il disposto del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 7, comma 1, lett. a), laddove stabilisce che “Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda”, per due ordini di ragioni:

– innanzitutto perchè la norma è entrata in vigore successivamente alla realizzazione delle plusvalenze;

– in secondo luogo perchè l’inserimento delle plusvalenze nella base imponibile sarebbe in contrasto con la disposizione della legge delega che fa riferimento al solo “valore della produzione di cui all’art. 2425 c.c., comma 1, lett. a)”.

La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso della società che è stato poi accolto dalla commissione tributaria regionale sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la plusvalenza deriva da una operazione straordinaria nell’ambito della liquidazione dell’azienda e, quindi, non è riferibile al paradigma dei componenti positivi e negativi di cui al testo originario del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, lett. a);

b) il D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 7, è entrato in vigore dopo la chiusura dell’esercizio di competenza e non può essere applicato retroattivamente.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di un unico articolato motivo. La società resiste con controricorso ribadendo le proprie tesi difensive.

Diritto

Il ricorso appare fondato.

Denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 11, art. 2425 c.c., comma 1, lett. a), n. 5, e art. 12 preleggi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: se nella determinazione della base imponibile dell’IRAP si debba tenere conto delle plusvalenze realizzate con la vendita di beni strumentali.

Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta positiva sulla base delle considerazioni che seguono.

Innanzitutto, non è affatto vero che secondo il testo originario del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nel computo del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile non si dovesse tenere conto anche dei componenti straordinari. La norma, nella sua formulazione originaria, faceva riferimento a tutti i componenti positivi e negativi, nessuno escluso, rinviando per la relativa disciplina al TUIR. Quindi, stando alla lettera della legge vigente ratione temporis, la tesi della società appare priva di fondamento. Nè tale conclusione appare in contrasto con i principi e criteri direttivi della Legge Delega n. 662 del 1996, in forza dei quali la determinazione della base imponibile IRAP deve tenere conto dell’intero valore della produzione, compresi “gli altri ricavi e proventi” di cui all’art. 2425 cod. civ., comma 1, lett. a), n. 5, (v. Legge Delega n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, lett. c), n. 1).

Naturalmente, per quanto la lettera della legge non lo dicesse, erano escluse le plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, che sono estranee al concetto di valore della produzione netta che è alla base del prelievo IRAP. La cessione dell’azienda fa venire meno, in capo al cedente, il presupposto reale dell'”esercizio abituale dell’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Per evitare dubbi, però, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 137 del 1998, disponendo (art. 7, comma 1) che al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), doveva aggiungersi: “Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda”. Chiarendo quali sono i componenti straordinari esclusi dal calcolo della base imponibile, la norma ha anche chiarito, ammesso che fosse stato necessario, che tutti gli altri componenti sono invece inclusi. Si tratta di una disposizione di chiara connotazione interpretativa (emanata prima della L. n. 212 del 2000 e quindi sottratta al vincolo di cui all’art. 1, comma 2, dello statuto del contribuente), che non può non avere efficacia retroattiva anche perchè emanata in forza della stessa delega contenuta nella L. n. 662 del 1996 (art. 3, comma 17, che prevedeva appunto la possibilità che il governo emanasse entro due anni le necessarie disposizioni “integrative o correttive”).

Non ha pregio, inoltre, l’eccezione di incostituzionalità riferita alla asserita disparità di trattamento tra il soggetto IRAP che ceda i beni strumentali (tassato sulla relativa plusvalenza) ed il soggetto IRAP che invece ceda l’azienda. Infatti, come già è stato rilevato, in questo secondo caso il prelievo non è possibile perchè viene meno il presupposto impositivo.

Pertanto deve concludersi per la natura di norma interpretativa del D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 7, comma 1, lett. a), nella parte in cui stabilisce che concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile irap le plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da trasferimento di azienda. Ne deriva che legittimamente, nella specie, tale norma è stata applicata “retroattivamente” alla società resistente, la quale ha presentato la relativa dichiarazione il 29 giugno 1998, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 137 del 1998 (avvenuta il 26 maggio 1998). La novella chiarisce che le plusvalenze che non derivano da trasferimento di azienda “concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile”, quale che sia la loro corretta collocazione nel conto economico e, quindi, superando anche il disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 2 (“Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione”), che, peraltro, è norma di chiara connotazione antielusiva.

Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., sulla base del principio di diritto affermato, va rigettato il ricorso introduttivo della società.

Tenuto conto della novità della questione e dell’esito alterno dei due gradi del giudizio di merito, sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società.

Compensa e spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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