Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6461 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32245-2020 proposto da:

B.I., elett.te domiciliato presso l’avvocato ALESSANDRO

PRATICO’, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 18918/2018 R.G. del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato l’01/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.I., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Brescia impugnando il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: indipendentemente dalla credibilità del ricorrente, non sussistevano nel caso di specie i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato evidenziando che una domanda in tal senso non era stata neanche formulata esplicitamente; era da escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria anche sulla base delle fonti COI consultate e menzionate, relativamente alle condizioni di matrimonio in Gambia, evidenziando in motivazione che “il richiedente, in quanto uomo, poteva liberamente determinarsi anche secondo la tradizione e la consuetudine nella individuazione della donna da sposare a patto di ottenere il consenso del tutore della sposa, nella specie la nonna di S. a cui il ricorrente ha formulato la richiesta ottenendone una risposta positiva”; per il livello culturale e l’indipendenza economica del ricorrente egli ha potuto sottrarsi al matrimonio combinato senza alcuna conseguenza e non sarebbe stato oggetto di atti di persecuzione “non integrando tale fattispecie l’unico tentativo di aggressione subito” da parte dello zio; il ricorrente non ha provato di non potersi avvalere della tutela delle autorità statali che ha deciso di non richiedere; era da escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle COI consultate e menzionate sia pur riconoscendo che permangono alcune criticità significative dal punto di vista del rispetto dei diritti umani; era da escludere la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata allegazione di circostanze di particolare vulnerabilità soggettiva, in considerazione del lavoro qualificato che svolgeva precedentemente in Gambia, e per la mancata prova dell’effettivo raggiungimento di un significativo grado di integrazione in Italia.

Avverso il predetto decreto B.I. ricorre per cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine al giudizio di non credibilità del ricorrente ai fini del diniego della protezione sussidiaria; in particolare, si contesta la decisione del Tribunale per aver confuso la valutazione di credibilità con quella relativa all’onere della prova, atteso che eventuali lacune e insufficienze probatorie avrebbero dovuto valutarsi secondo lo speciale regime normativo vigente in materia di protezione internazionale. Il ricorrente si duole anche della rilevanza decisiva attribuita al fatto che egli non si sia rivolto alle autorità locali per invocare tutela, in quanto tale scelta era dipesa dal timore di essere esposto a ulteriori minacce e azioni violente da parte dello zio.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32 comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22, artt. 2 e 10 Cost., artt. 2 e 8 Conv. Europea Dir. dell’Uomo, nonché difetto di motivazione ex art. 11 Cost., nell’esame della domanda di protezione umanitaria, per aver il Tribunale di Brescia adottato una decisione non coerente con quanto dichiarato dal ricorrente, rilevando l’omissione da parte del Tribunale di un doveroso accertamento della situazione oggettiva del Gambia. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non coglie la ratio decidendi in quanto il giudizio di non credibilità del ricorrente esclude l’onere di cooperazione istruttoria. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicché qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/20; n. 15794/19; n. 33096/18).

Inoltre, il riferimento alla mancata denuncia alle autorità locali ha costituito solo un’argomentazione adottata dal Tribunale a sostegno dello stesso giudizio di non credibilità; peraltro, va evidenziato che la decisione impugnata ha rilevato altresì che anche se si ritenesse credibile il ricorrente, i fatti da quest’ultimo narrati non rientrerebbero nella fattispecie legittimante lo status di rifugiato, ben potendo essere configurati nell’ambito di una vicenda di rilievo del tutto privato.

Il secondo motivo, circa la protezione umanitaria, è parimenti inammissibile perché generico, non riguardando condizioni individuali di vulnerabilità o d’integrazione sociale, e comunque diretto al riesame dei fatti; al riguardo, il Tribunale ha esaminato compiutamente la situazione socio-politica del Gambia attraverso l’esame di varie fonti.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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