Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6461 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26502/2015 proposto da:

C.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, GIULIO

CESARE, 223, presso lo studio dell’avvocato VITO CASTRONUOVO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO G.C. PAPALEO;

– ricorrente –

contro

ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIA POTENA, in persona del Direttore

Generale, anche quale legale rappresentante della GESTIONE

LIQUIDATORIA AZIENDA SANITARIA N. (OMISSIS) LAGONEGRO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ADELTINA

SALIERNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7984/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA – SEZIONE LAVORO, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01 /2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che questa Corte, con sentenza n. 7984/15 del 20 aprile 2015, ha rigettato il ricorso proposto da C.R.M. nei confronti dell’A.S.P. – Azienda Sanitaria della Provincia di Potenza, Gestione Liquidatoria della Azienda Sanitaria n. (OMISSIS) di Lagoncgro (d’ora in avanti ASP) ed avverso la decisione della Corte di Appello di Potenza del 5.5.2011 n. 215/2011;

che di tale decisione chiede la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il C. fondando il ricorso su due motivi; che l’ASP resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce che la sentenza n. 7984/15 sarebbe suscettibile di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, per avere questa Corte rigettato il sesto motivo di ricorso – col quale era stata denunciata ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c. e L. 13 giugno 1942, n. 794, nonchè D.M. n. 585 del 1994, art. 24 e D.M. n. 127 del 2004, violazione della tariffa professionale in relazione alla nota depositata in primo grado ed in particolare della mancata valutazione della suddetta nota – per genericità della censura in quanto “….le argomentazioni riferibili alla denunciata violazione delle tariffe professionali non consentono, di cogliere lo specifico errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel non tener conto della nota spese.”; si evidenzia, infatti, che la censura era tutt’altro che generica in quanto nel motivo, dopo essere stato trascritto l’intero contenuto della nota specifica delle spese depositata innanzi alla Corte di Appello, era stata denunciata la mancata valutazione della nota con riferimento alla violazione dei minimi di tariffa specificando che le voci della nota erano conformi alla tariffa dello scaglione di riferimento ed erano tutte contenute rigorosamente nei minimi con riguardo agli onorari;

– con il secondo motivo viene denunciato l’errore di fatto di cui sarebbe incorsa la Corte nel valutare il quinto motivo di ricorso – con il quale era stata dedotta, ex art. 360, comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 112 e 91 c.p.c., omessa pronuncia sulle spese dell’espletato regolamento di competenza – lo aveva ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando essere stata “specificata in quale sede processuale era rinvenibile l’ordinanza di questa Corte sulla quale la censura si fonda(va)”;

che il ricorso è inammissibile non denunciando un errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;

che detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005);

che, quindi, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del motivo d’impugnazione, in quanto espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perchè in tal caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso (Cass. n. 10466/2011) 14608/2007); così come va esclusa la ricorrenza di errore revocatorio, nelle pronunzie di questa Corte, nel preteso errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, anch’esse non integranti “fatto” nei riferiti termini (Cass. 11657/06), nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass. n. 5086/08), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533/06) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08), così come nel preteso errore sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n. 24369/09) o nel aver ritenuto il mancato rispetto del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per non aver il ricorrente precisato e riportato il contenuto dei documenti la cui produzione non era stata ritenuta ammissibile dalla corte di appello (Cass. 14608 del 2007);

che è evidente come nel caso in esame non vi sia stata alcuna svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile in cui la Corte sarebbe incorsa in quanto tanto il sesto che il quinto motivo di ricorso sono stati scrutinati dal Collegio, e ritenuti rispettivamente generico il sesto ed inammissibile il quinto;

che sono tali giudizi – e non una errata percezione del fatto, una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile – che le censure all’esame finiscono con il denunciare;

che, per tutto quanto esposto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, cent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, none collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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