Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6461 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25907-2019 proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’avv. ANGELO RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

d0- avverso la sentenza n. 2027/2019 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata da C.L., cittadino del Gambia (anche se non espressamente indicato come tale, in ricorso, il paese di provenienza), la sentenza n. 2027/2019 della Corte di Appello di Bologna.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con rituale controricorso dall’Amministrazione intimata, che ha depositato mero atto di costituzione.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in. atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con ordinanza in data 28 dicembre 2017.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo si denuncia la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2”.

Il motivo è svolto inammissibilmente senza indicazione alcuna del parametro normativo processuale alai cui stregua si ricorre per cassazione.

Viene, invero, contesta nella parte espositiva del motivo la valutazione della Corte per cui “la vicenda narrata dall’appellante non evidenzia in alcun modo il rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel paese di origine”.

Tuttavia le svolte doglianze, articolare in modo generico e senza alcun cenno ad eventuali svolte specifiche allegazioni in tema, appaiono del tutto meritali e strumentalmente formulate al fine di ottenere una non ammissibile revisione del ragionamento decisorio dei Giudici del merito.

Il motivo non è, dunque, ammissibile.

2. – Con il secondo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

La censura, incentrata sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è, invero, intesa a suscitare un nuovo giudizio fattuale e meritale.

Peraltro la Corte felsinea (v: penultima pag.) accerta e dichiara apertamente come “non serie” le ragioni per le quali veniva richiesta la protezione umanitaria.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nel suo complesso.

4. – Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio stante la mancata rituale costituzione con controricorso della Amministrazione intimata.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando, alto stato – il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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