Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6460 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12649-2021 proposto da:

M.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE PIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO – MONZA;

– intimati –

avverso il decreto N. 2184/2021 CRONOL. del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 14/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. e), per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate senza procedere all’audiione del richiedente in mancanza della videoregistrazione del colloquio avanti alla Commissione territoriale; 2) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 3 per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate in ragione di un giudizio di non credibilità del richiedente maturato sulla base di un’erronea od omessa ponderazione dei fatti da esso narrati; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1-bis e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate senza ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria, a mezzo di una motivazione apparente, generica ed insufficiente ed omettendo di indicare fonti aggiornate sulla situazione interna del paese; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria omettendo l’esame di un fatto rilevante (epidemia da Covid 19) ed incorrendo così in un difetto di motivazione; 5) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione speciale quantunque si rendessero applicabili le disposizioni di cui al D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, art. 1, comma 1.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato poiché, contrariamente a quanto asserito, consta dalla narrativa del decreto impugnato che il ricorrente, comparso all’udienza ed udito dal collegio, ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere a quanto già dichiarato avanti alla Commissione territoriale, onde la contestazione riposa su un fatto processuale inveritiero.

Ne’ può poi pretendersi che il Tribunale proceda comunque all’audizione del richiedente in mancanza di videoregistrazione, poiché come ricordato da questa Corte (Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21584), l’obbligo del Tribunale di procedere all’audizione del richiedente sorge, tra l’altro, se il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile, circostanza questa non illustrata nel ricorso al giudice di merito e, comunque, non riprodotta, ai fini dell’autosufficienza, nell’odierno ricorso.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché, fermo che il Tribunale è pervenuto a formulare il giudizio negativo in ordine alla credibilità del richiedente all’esito di un percorso argomentativo che, nel rispetto dello schema della procedimentalizzazione della decisione sul punto prefissato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e 5, ha messo in luce le numerose inverosimiglianze che infirmano il suo racconto, il giudizio in questione e’, come più volte ribadito da questa Corte, frutto di un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa se non per vizio di motivazione ovvero per violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze nella specie non ravvisabili risultando il provvedimento qui impugnato congruamente ed adeguatamente motivato.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché, a fronte del documentato responso tribunalizio, che alla stregua delle informazioni mutuate dalle fonti internazionali, ha disconosciuto la sussistenza nella regione di provenienza del richiedente di una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, la contestazione sollevata non soddisfa il precetto dell’autosufficienza dappoiché le fonti asseritamente più aggiornate non consultate dal decidente sono indicate solo a mezzo della loro intitolazione, senza che ne sia riprodotto il contenuto, onde è precluso ogni apprezzamento in ordine alla verità e alla decisività di quanto dedotto.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché, posto che il decidente ha denegato il riconoscimento della protezione umanitaria a seguito del giudizio di comparazione tra la condizione del richiedente nel nostro paese e quella che il medesimo godeva e godrebbe in patria -evidenziando al riguardo che egli ha lasciato in patria la propria famiglia benestante e per quanto possa rilevare alla stregua dei criteri da ultimo enunciati da SS.UU. anche il fatto che egli disponeva di una propria occupazione lavorativa, il ricorso non documenta che il fatto asseritamente preterito dal decidente fosse stato al medesimo formalmente rappresentato, onde il motivo si rivela perciò privo di autosufficienza.

6. Il quinto motivo di ricorso non ha pregio posto che il ricorso è stato deciso prima che il D.L. 130/2020 entrasse in vigore.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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