Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6460 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23113/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA NOTARO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato MAURO

RICCI, unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 488/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDIS.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 16 aprile 2015, la Corte di Appello di Messina, in riforma della decisione del Tribunale di Patti, rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti dell’INPS ed intesa ad ottenere il riconoscimento dell’assegno di invalidità ex lege 30 marzo 1971, n. 118, stante la carenza del requisito sanitario avendo accertato la consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello un quadro morboso che comportava un grado di invalidità pari al 66%, insufficiente per ottenere il beneficio richiesto;

che per la Cassazione di tale decisione propone ricorso la C. affidato ad un solo motivo cui resiste l’INPS resiste con controricorso mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che la C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si dissente dal contenuto della predetta proposta e si ribadiscono le argomentazioni di cui al ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere la Corte di appello valutato gli esami clinici prodotti in corso di causa, le note alla consulenza tecnica d’ufficio ed i rilievi ai chiarimenti resi dal consulente evidenziandosi come la consulenza nuovamente disposta in appello fosse lacunosa e superficiale e condotta ignorando completamente la documentazione sanitaria richiamata nelle note (quale quella concernente l’apparato cardiocircolatorio) ed applicando erroneamente i codici previsti dalle tabelle D.M. n. 43 del 1992;

che il motivo è inammissibile sotto vari profili, in particolare:

– perchè non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) denunciando la omessa valutazione non di un fatto storico, bensì della documentazione sanitaria prodotta, ovvero di risultanze istruttorie, nonchè dei rilievi mossi alla CTU e finendo con l’esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi;

– in quanto non risulta non essere stato riportato il contenuto della CTU censurata (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915, secondo cui, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che la Corte di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative);

che, per tutto quanto sopra considerato, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio avendo la C. reso, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravarne (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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