Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6460 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24163-2019 proposto da:

A.W., rappresentato e difeso dall’avv. MICHELE PAROLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza 1952/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

17/ 1/202C dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata da A.W., cittadino del Pakistan la sentenza n. 1952/2019 della Corte di Appello di Bologna.

Il ricorso è fondato su un motivo ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con ordinanza in data 3 aprile 2018.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il motivo del ricorso in esame si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione della sentenza impugnata innanzi a questa Corte in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo non può essere accolto per più ordini di ragione.

Innanzitutto la prospettata carenza motivazione le del provvedimento gravato si fonda sulla non più ammissibile allegazione di mero difetto della motivazione.

Al riguardo non può che rammentarsi come siano del tutto inammissibili i profili di doglianza relativi a pretesa carenza motivazionale atteso che le censure di carenza di motivazione, fra l’altro e conformemente alla disciplina oggi in vigore, consentono la ricorribilità per Cassazione esclusivamente nelle ipotesi di “irriducibile contrasto motivazionale fra affermazioni inconciliabili” alla stregua di quanto oggi previsto dall’ordinamento (per effetto delle modifiche alle norme processuali di cui alla L. n. 134 del 2012) e del retrostante intento legislativo di “riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione” (Cass. civ., SU. N. 8053/2014, cit., nonchè Cass. n. ri 24148/2013, 25608/2013, 7983/2014, 13928/2015).

Per di più nell’ipotesi non ricorre neppure un difetto di motivazione, giacche la sentenza impugnata ha dato conto della ratio decidendi su cui fondava il proprio decisum attraverso l’esame di COI aggiornate, la valutazione in fatto della inattendibilità del richiedente e del carattere fondamentalmente di natura economica, che era posto alla base delle richiesta di protezione.

La pare ricorrente, insistendo in generiche affermazioni, non si confronta neppure con la stessa ratio.

Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile.

2. – Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

3. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando -allo stato- il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate i Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ,se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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